Glossario delle voci di bilancio 2026 Normativa OIC & TUIR vigente Aggiornato il 11 Settembre 2026

Deroghe di valutazione, cripto-attività, passaggio tra categorie

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📋Inquadramento generale

Sintesi Operativa

Deroghe di valutazione, cripto-attività, passaggio tra categorie - il criterio del minor valore per i titoli non immobilizzati non è assoluto: il codice civile consente alle imprese che non adottano i principi contabili internazionali di derogarvi, a condizione di motivare adeguatamente la scelta e di vincolare a riserva indisponibile gli utili corrispondenti alla mancata svalutazione. Sullo stesso arco di temi si innestano due questioni ulteriori: il regime fiscale delle cripto-attività, che esclude dalla base imponibile le mere valutazioni, e il passaggio di un titolo tra attivo circolante e immobilizzazioni finanziarie, ammesso solo in circostanze rare e mai per finalità di bilancio. I tre profili hanno un denominatore comune: impedire che la valutazione dei titoli diventi uno strumento discrezionale di gestione del risultato d’esercizio.

Inquadramento generale. La deroga al minor valore è una facoltà, non un diritto automatico: presuppone che la perdita di valore sia ritenuta temporanea e non durevole, che la motivazione sia documentata in nota integrativa e nella relazione sulla gestione e che la società costituisca una riserva indisponibile pari alla mancata svalutazione, al netto del relativo onere fiscale. Il vincolo patrimoniale è la contropartita che tutela i creditori: senza di esso, la deroga permetterebbe di distribuire soci un utile che, in assenza della deroga, non sarebbe stato realizzato. Le cripto-attività, dal lato fiscale, seguono un regime di neutralità per le componenti da mera valutazione di fine esercizio, mentre gli atti di realizzo non trovano una disciplina espressa per gli imprenditori. Il passaggio tra circolante e immobilizzazioni, infine, è circoscritto dall’OIC 21 a decisioni strategiche già completate alla data di chiusura, con divieto espresso di riclassificazioni orientate al risultato d’esercizio o all’andamento del mercato.

Deroga nel tempo

La facoltà di non svalutare i titoli del circolante è stata introdotta in via temporanea dal DL 73/2022, in risposta alla volatilità dei mercati, e successivamente prorogata per alcuni esercizi: occorre verificare di volta in volta se è applicabile all’esercizio di riferimento. Non si applica alle perdite di carattere durevole, che vanno sempre rilevate.

Cripto-attività in bilancio

In assenza di un principio contabile specifico, le cripto-attività si classificano in base alla loro funzione nell’impresa: tra le rimanenze se destinate alla vendita nell’attività ordinaria, tra le immobilizzazioni se detenute durevolmente, tra le attività finanziarie del circolante negli altri casi. Si valutano al costo, con svalutazione in caso di perdite di valore secondo le regole della categoria. Ai fini fiscali l’articolo 110, comma 3-bis, del TUIR stabilisce che i componenti da valutazione non concorrono al reddito, mentre rilevano le plusvalenze e minusvalenze realizzate.

Riclassificazioni

Il trasferimento di un titolo da una categoria all’altra si rileva al valore risultante dall’applicazione dei criteri della categoria di provenienza alla data del trasferimento. Deve essere motivato e illustrato in nota integrativa, con gli effetti sul bilancio.

Punti di attenzione

Occorre documentare le ragioni per cui la perdita di valore è considerata temporanea, vincolare la riserva indisponibile e conservare la delibera degli amministratori sulle eventuali riclassificazioni.

Deroghe di valutazione, cripto-attività, passaggio tra categorie: esempio di contabilizzazione

Una società ha titoli del circolante iscritti a 200.000 euro con valore di mercato di 170.000 euro a fine anno, per una tensione dei mercati ritenuta temporanea. Se la deroga è applicabile, li mantiene a 200.000 euro, lo motiva in nota integrativa e vincola una riserva indisponibile pari alla mancata svalutazione, al netto delle imposte.

Regola Fondamentale & Ratio

La deroga al minor valore per i titoli del circolante è una facoltà per perdite ritenute temporanee e vincola a riserva indisponibile gli utili corrispondenti; le valutazioni di fine esercizio delle cripto-attività non hanno rilevanza fiscale.

Riferimenti Normativi Primari:
OIC 21OIC 12OIC 25TUIR, art. 110

🏛️Principi contabili (OIC)

La disciplina di riferimento è l’OIC 21, che regola le partecipazioni e i titoli sia nell’immobilizzazioni sia nell’attivo circolante, insieme all’OIC 12 per gli schemi di bilancio. La distinzione tra le due categorie non è neutra: determina il criterio di valutazione applicabile e, con esso, il risultato economico.

Deroga al criterio del minor valore per i titoli non immobilizzati

Per «titoli» si intendono sia gli strumenti partecipativi (azioni, quote di società a responsabilità limitata, strumenti finanziari assimilati) sia i titoli di debito (obbligazioni, titoli di Stato, quote di fondi comuni), anche non quotati. Sono espressamente esclusi gli strumenti finanziari derivati, ai quali la deroga non può essere applicata. La facoltà riguarda le imprese che non adottano i principi contabili internazionali e si applica quando la società ritiene che la perdita di valore sia temporanea e non durevole: una fase di volatilità dei tassi o dei mercati, per esempio, non indica di per sé un deterioramento durevole dell’emittente.

La deroga può riguardare tutti i titoli del portafoglio non immobilizzato oppure solo alcuni di essi: la scelta va adeguatamente motivata in nota integrativa, specificando i criteri seguiti per individuare i titoli oggetto di deroga. L’informativa deve inoltre evidenziare la differenza tra il valore iscritto in bilancio e il valore di mercato, nonché le ragioni per cui la perdita è ritenuta temporanea. La relazione sulla gestione deve riportare le stesse motivazioni.

La condizione sostanziale è il vincolo patrimoniale: la società deve destinare a riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla mancata svalutazione, al netto del relativo onere fiscale. La destinazione può avvenire attingendo agli utili dell’esercizio oppure alle riserve disponibili; se queste fonti non sono sufficienti, la riserva si costituisce con gli utili degli esercizi successivi, finché il vincolo non è integralmente coperto. La scrittura di appropriazione si rileva in sede di chiusura e approvazione del bilancio, come riclassificazione dell’utile all’interno del patrimonio netto: non tocca il conto economico e non genera alcun movimento di denaro.

Passaggio tra attivo circolante e immobilizzazioni finanziarie

L’OIC 21 ammette la riclassificazione di un titolo dall’attivo circolante alle immobilizzazioni finanziarie, o viceversa, solo «in circostanze presumibilmente rare»: ad esempio un cambio di strategia a seguito dell’insediamento di un nuovo Consiglio di Amministrazione o di un nuovo assetto proprietario. Il processo decisionale deve essere già completato alla data di chiusura dell’esercizio. Il trasferimento non può in alcun caso essere giustificato da politiche di bilancio finalizzate a obiettivi legati al risultato d’esercizio o all’andamento del mercato: la finalità vietata è quella di scegliere ex post il criterio di valutazione più favorevole.

Il passaggio può generare componenti negative di reddito in entrambe le direzioni. Nel passaggio da titolo non immobilizzato a titolo immobilizzato, la componente negativa emerge quando si procede alla svalutazione per perdita durevole di valore. Nel passaggio da titolo immobilizzato a titolo non immobilizzato, la componente negativa nasce dall’adozione, in luogo del costo, del valore desumibile dall’andamento del mercato, quando questo è minore. In quest’ultima ipotesi la collocazione contabile della perdita non è espressamente fissata dal principio: la prassi prevalente la riconduce tra le rettifiche di valore dei titoli, ma la scelta va motivata in nota integrativa e non va presentata come unica soluzione possibile.

Collocazione nello schema CEE

Nello stato patrimoniale (articolo 2424 del codice civile) le partecipazioni e i titoli destinati a investimento durevole si iscrivono tra le immobilizzazioni finanziarie, in B.III.1 (partecipazioni immobilizzate) - Partecipazioni O B.III.3 (altri titoli immobilizzati) - Altri titoli; quelli non immobilizzati nell’attivo circolante, in C.III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (ad esempio C.III.4, altre partecipazioni del circolante, per le altre partecipazioni e C.III.6, altri titoli del circolante, per gli altri titoli). La riclassificazione da immobilizzato a circolante sposta quindi il titolo da una voce B.III (immobilizzazioni finanziarie) a una voce C.III (attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni), al valore determinato secondo i criteri del portafoglio di provenienza (OIC 21, paragrafo 56, e OIC 20). Nel conto economico le svalutazioni si iscrivono in D.19 (svalutazioni di attività e passività finanziarie) - Svalutazioni: Alla lettera a) per le partecipazioni, alla lettera b) per le immobilizzazioni finanziarie diverse dalle partecipazioni e alla lettera c) per i titoli del circolante che non sono partecipazioni; i ripristini di valore in D.18 (rivalutazioni di attività e passività finanziarie).

Le cripto-attività non hanno una voce dedicata nello schema né un principio contabile nazionale specifico: la classificazione dipende dalla destinazione. Secondo l’orientamento prevalente, quelle detenute per la negoziazione nel corso dell’attività ordinaria si trattano come rimanenze e si valutano al minore tra costo e valore di realizzo desumibile dal mercato; quelle detenute durevolmente si iscrivono tra le immobilizzazioni al costo, rettificato solo per perdite durevoli. In nessun caso il maggior valore di mercato rispetto al costo si rileva in bilancio. La scelta va dichiarata in nota integrativa, segnalando l’assenza di una regola espressa.

Perdite rilevanti e obblighi degli amministratori

Quando risulta che il capitale sociale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, gli amministratori devono senza indugio convocare l’assemblea per gli opportuni provvedimenti. Il richiamo è generale, ma rileva in modo concreto anche quando le perdite derivano da svalutazioni di titoli e partecipazioni: l’applicazione della deroga al minor valore non esonera dalla valutazione di questo obbligo, che va condotta sul capitale netto di eventuali perdite riportate.

🏛️Nota integrativa

Informazioni obbligatorie

Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.

  • Criteri di valutazione. I criteri applicati nella valutazione della voce, nelle rettifiche di valore e nella conversione degli importi in valuta estera. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 1, c.c.
  • Deroga al minor valore dei titoli. Le modalità di applicazione della deroga, i criteri di individuazione dei titoli, la differenza tra valore di bilancio e valore di mercato e le ragioni per cui la perdita è ritenuta temporanea; la riserva indisponibile costituita. Obbligo di legge: art. 20-quater DL 119/2018; OIC, documento interpretativo 4, par. 12.
  • Cambiamento di destinazione. I titoli e le partecipazioni trasferiti tra immobilizzato e circolante, con importo, ragioni e influenza del cambiamento sulla situazione patrimoniale e sul risultato. Principio contabile: OIC 20, par. 85; OIC 21, par. 60.
  • Cripto-attività. La qualificazione adottata e la voce di iscrizione, in assenza di una regola espressa nei principi nazionali, e il criterio di valutazione. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 1, c.c.
  • Prospetto del patrimonio netto. Le voci di patrimonio netto analiticamente, con origine, possibilità di utilizzazione, distribuibilità e utilizzi dei precedenti esercizi (di regola gli ultimi tre). Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 7-bis, c.c.; OIC 28, par. 41.

Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata restano dovute: criteri di valutazione; deroga al minor valore dei titoli; cripto-attività (art. 2435-bis, c. 5, c.c.). Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).

🏛️Relazione sulla gestione

Informazioni obbligatorie

La legge non prevede per questa voce informazioni specifiche nella relazione sulla gestione. Se i suoi effetti sono significativi, ne dà conto l’analisi generale della situazione, dell’andamento della gestione e dei principali rischi e incertezze (art. 2428, c. 1, c.c.).

Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).

⚖️Cripto-attività

Irrilevanza delle valutazioni e area non disciplinata

L’articolo 110, comma 3-bis, TUIR esclude dalla formazione della base imponibile Ires eventuali componenti positivi o negativi risultanti dalla valutazione di fine esercizio delle cripto-attività detenute da un’impresa, a prescindere dalla loro imputazione a conto economico. La neutralità copre soltanto le variazioni da mera valutazione, cioè plusvalenze e minusvalenze non realizzate: coerentemente con il principio generale di non tassare oscillazioni di valore non ancora cristallizzate, in un ambito caratterizzato da elevata volatilità e incertezza valutativa.

Per gli atti di realizzo - cessione, scambio, utilizzo delle cripto-attività - la normativa non disciplina in modo espresso il trattamento fiscale da adottare da parte dei soggetti imprenditori. Si tratta di un’area normativa in evoluzione, da monitorare: fino a quando non interviene una regola espressa, la qualificazione del componente da realizzo va costruita sulla natura attribuita al bene in bilancio e sui principi generali di determinazione del reddito, con motivazione in nota integrativa e prudenza nelle posizioni assunte.

La deroga al minor valore, dal lato fiscale, non modifica la determinazione del reddito: la mancata svalutazione mantiene in imponibile un risultato che, senza deroga, sarebbe stato ridotto dalla perdita. È proprio questo effetto che giustifica il vincolo di riserva indisponibile, calcolato al netto dell’onere fiscale: l’utile vincolato è quello effettivamente disponibile dopo le imposte, non l’importo lordo della mancata svalutazione.

Gli importi degli esempi hanno finalità illustrativa del meccanismo contabile e fiscale: salvo diversa indicazione nel testo, non vanno intesi come valori tipici o di riferimento per casi reali.

📊Deroga al minor valore per obbligazioni del circolante

Caso pratico guidato · Dati di partenza

Gamma Srl, che applica i principi contabili nazionali, acquista il 10 marzo 2025 obbligazioni quotate destinate a essere negoziate, per 200.000 euro compresi gli oneri accessori. A fine anno il valore di mercato è di 150.000 euro per una tensione sui tassi che gli amministratori, sulla base di un’analisi documentata dell’emittente, ritengono temporanea. Applicano quindi la deroga al criterio del minor valore, se prevista dalla legge per l’esercizio: non svalutano i titoli e vincolano una riserva indisponibile pari alla mancata svalutazione al netto dell’effetto fiscale. L’aliquota IRES è del 24%.

1. Acquisto dei titoli - 10 marzo 2025

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Altri titoli del circolante (C.III.6) 200.000,00 -
Banca c/c (C.IV.1) - 200.000,00
Totale 200.000,00 200.000,00

Le cedole si rilevano alla scadenza e, per la quota maturata a fine anno, con un rateo attivo; qui si trascurano per concentrarsi sulla valutazione.

2. Valutazione di fine esercizio con deroga - 31 dicembre 2025

I titoli restano iscritti a 200.000 euro: non si rileva la svalutazione di 50.000 euro. La nota integrativa indica i titoli interessati, la differenza tra valore di bilancio e valore di mercato e le ragioni del carattere temporaneo della perdita.

3. Vincolo sulla riserva all’approvazione del bilancio - 28 aprile 2026

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Utile dell’esercizio (A.IX) 38.000,00 -
Altre riserve – Riserva indisponibile deroga titoli (A.VI) - 38.000,00
Totale 38.000,00 38.000,00

L’assemblea destina a riserva indisponibile 50.000 × (1 − 24%) = 38.000 euro di utile. Se l’utile non fosse sufficiente, si vincolerebbero riserve disponibili o gli utili degli esercizi successivi.

4. Vendita dei titoli e liberazione della riserva - 15 ottobre 2026

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Banca c/c (C.IV.1) 190.000,00 -
Perdite da negoziazione titoli (C.17) 10.000,00 -
Altri titoli del circolante (C.III.6) - 200.000,00
Totale 200.000,00 200.000,00

Con la vendita a 190.000 euro la perdita effettiva, di 10.000 euro, si rileva nel conto economico. Venuta meno la ragione del vincolo, l’assemblea che approva il bilancio 2026 può rendere la riserva nuovamente disponibile.

📊Partecipazione trasferita dalle immobilizzazioni al circolante

Caso pratico guidato · Dati di partenza

Delta Srl detiene dal 2022 un pacchetto di azioni di minoranza acquistato per 80.000 euro e iscritto tra le immobilizzazioni finanziarie. Nel novembre 2025 il nuovo consiglio di amministrazione delibera di abbandonare l’investimento durevole e di destinare le azioni alla vendita. A fine anno il valore di mercato è di 72.000 euro.

1. Acquisto originario - 5 maggio 2022

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Partecipazioni in altre imprese (B.III.1.d-bis) 80.000,00 -
Banca c/c (C.IV.1) - 80.000,00
Totale 80.000,00 80.000,00

2. Trasferimento al circolante - 20 novembre 2025

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Altre partecipazioni del circolante (C.III.4) 80.000,00 -
Partecipazioni in altre imprese (B.III.1.d-bis) - 80.000,00
Totale 80.000,00 80.000,00

Secondo l’OIC 21 il trasferimento avviene al valore risultante dai criteri della categoria di provenienza, cioè al costo, non essendoci perdite durevoli.

3. Valutazione di fine esercizio - 31 dicembre 2025

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Svalutazioni di partecipazioni (D.19.a) 8.000,00 -
Altre partecipazioni del circolante (C.III.4) - 8.000,00
Totale 8.000,00 8.000,00

Nel circolante la partecipazione si valuta al minore tra costo e valore di mercato: la svalutazione è di 8.000 euro. Se la partecipazione ha i requisiti dell’esenzione, la svalutazione non è deducibile. La delibera sul cambio di destinazione va conservata, perché dimostra che il trasferimento non è stato deciso per migliorare il bilancio.

📊Cripto-attività detenute per la negoziazione

Caso pratico guidato · Dati di partenza

Epsilon Srl acquista a ottobre 2025 cripto-attività per 45.000 euro, destinate alla rivendita nell’ambito della propria attività, e le tratta come merci, in assenza di un principio contabile dedicato. A fine anno il valore di mercato è di 38.000 euro; a marzo 2026 le vende per 41.000 euro. Ai fini fiscali, i componenti da valutazione delle cripto-attività non concorrono al reddito, secondo l’articolo 110, comma 3-bis, del TUIR.

1. Acquisto - 15 ottobre 2025

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Acquisti di merci (B.6) 45.000,00 -
Banca c/c (C.IV.1) - 45.000,00
Totale 45.000,00 45.000,00

2. Rimanenze finali al minore tra costo e mercato - 31 dicembre 2025

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Rimanenze – Cripto-attività (C.I.4) 38.000,00 -
Variazione delle rimanenze di merci (B.11) - 38.000,00
Totale 38.000,00 38.000,00

Le rimanenze si iscrivono a 38.000 euro: il costo netto del 2025 è di 7.000 euro, pari alla perdita di valore. Fiscalmente il valore resta 45.000 euro: la perdita da valutazione si riprende a tassazione con una variazione in aumento di 7.000 euro.

3. Riapertura delle rimanenze - 1° gennaio 2026

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Variazione delle rimanenze di merci (B.11) 38.000,00 -
Rimanenze – Cripto-attività (C.I.4) - 38.000,00
Totale 38.000,00 38.000,00

4. Vendita - 20 marzo 2026

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Banca c/c (C.IV.1) 41.000,00 -
Ricavi delle vendite (A.1) - 41.000,00
Totale 41.000,00 41.000,00

In bilancio il 2026 mostra un margine di 41.000 − 38.000 = 3.000 euro. Fiscalmente il risultato dell’operazione è una perdita di 4.000 euro rispetto al costo di 45.000 euro: la variazione in aumento del 2025 si recupera con una variazione in diminuzione di 7.000 euro. La cessione di cripto-attività di questo tipo è esente da IVA.

⚠️Controlli prima della dichiarazione

Le scelte qui trattate incidono simultaneamente su bilancio, patrimonio netto e base imponibile: il prospetto di lavoro deve riconciliare le tre dimensioni e conservare la documentazione delle decisioni.

  • Deroga al minor valore. Verificare che la perdita sia ritenuta temporanea con motivazione documentata, che i titoli oggetto di deroga non includano derivati, che la nota integrativa esponga criteri e differenze tra valore contabile e di mercato, e che la riserva indisponibile sia costituita al netto delle imposte, attingendo a utili dell’esercizio, riserve disponibili o utili successivi fino a copertura integrale.
  • Riserva indisponibile. Controllare che la scrittura di appropriazione sia rilevata in sede di chiusura e approvazione, senza passaggi per il conto economico, e che l’importo coincida con la mancata svalutazione al netto dell’onere fiscale.
  • Passaggio tra categorie. Verificare l’esistenza di circostanze rare e di un processo decisionale completato alla data di chiusura, escludendo finalità legate al risultato d’esercizio o all’andamento del mercato; conservare la delibera che attesta il cambio di strategia.
  • Componenti negative da passaggio. Motivare in nota integrativa la voce di iscrizione della perdita, evitando collocazioni di comodo e segnalando l’assenza di una regola espressa del principio.
  • Cripto-attività. Documentare la qualificazione e la collocazione in bilancio, dichiarando l’assenza di una regola univoca; applicare la variazione fiscale di neutralizzazione per le componenti da mera valutazione e monitorare gli sviluppi normativi sugli atti di realizzo.
  • Perdite rilevanti. Verificare se le svalutazioni o le componenti negative riducono il capitale sociale di oltre un terzo, attivando in tal caso l’obbligo di convocazione assembleare senza indugio.

⚠️Errori ricorrenti

Errore ricorrente

Deroga applicata anche a titoli con perdite durevoli

La facoltà di non svalutare i titoli del circolante riguarda solo perdite di natura temporanea. Estenderla a titoli di emittenti in grave difficoltà o in default, per evitare l'impatto sul risultato, trasforma una deroga prevista dalla legge in una sopravvalutazione dell'attivo, contestabile dal revisore e fonte di responsabilità per gli amministratori.

Errore ricorrente

Riserva indisponibile distribuita negli esercizi successivi

La riserva costituita a fronte della mancata svalutazione resta vincolata finché la differenza non viene meno. Deliberare distribuzioni attingendo anche a questa riserva, perché confluita genericamente tra le riserve di utili, viola il vincolo e espone i soci alla restituzione e gli amministratori a responsabilità.

Errore ricorrente

Cripto-attività valutate come disponibilità liquide

Le cripto-attività non sono denaro né depositi bancari e la loro classificazione dipende dalla destinazione, tra immobilizzazioni o attivo circolante, e dalla natura del token. Esporle tra le disponibilità liquide altera la posizione finanziaria netta e porta ad applicare criteri di valutazione non pertinenti, come la conversione a un cambio di fine esercizio.