Chi lavora negli appalti, soprattutto quelli ad alta intensità di manodopera, ha già familiarità con il Durf: il documento unico di regolarità fiscale grazie al quale si evitano i controlli più severi imposti dalla disciplina antifrode. Ottenerlo richiede, fra le altre condizioni, di provare che nel triennio precedente sia stato versato almeno il 10% dei ricavi o dei compensi dichiarati. Con la risposta a interpello n. 174 del 16 settembre 2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che tra le somme computabili rientrano anche le ritenute d’acconto sugli interessi attivi bancari, trattenute dall’istituto di credito nella veste di sostituto d’imposta, oltre alle imposte versate all’estero per commesse internazionali, entro i limiti del credito previsto dall’articolo 165 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (Tuir). È l’ultimo passaggio di un orientamento interpretativo che, anno dopo anno, ha esteso le voci utilizzabili nel calcolo, dal reverse charge fino agli avvisi bonari, e che per la prima volta prende in considerazione anche la proiezione internazionale dell’impresa.
- QUESITO SUI VERSAMENTI UTILIContesto: La Domanda Posta dall’Impresa Istante
A presentare l’istanza è stata una società operante nell’edilizia industriale, coinvolta in commesse per la produzione di energia elettrica, il settore petrolchimico e la lavorazione di vetro, cementi e materiali metallici. L’azienda ha precisato di non svolgere abitualmente prestazioni riconducibili agli appalti “labour intensive” regolati dalla normativa antifrode, pur dovendo comunque produrre il Durf ad alcuni committenti che lo pretendono come requisito contrattuale standard, indipendentemente dall’obbligo previsto dalla legge. Il quesito nasceva dalla sua peculiare proiezione internazionale: svolgendo commesse tassate in altri Paesi e maturando interessi sulle proprie giacenze bancarie, la società indicava nel modello Redditi SC tanto il credito per le imposte pagate all’estero quanto le ritenute sugli interessi attivi, pur non corrispondendo nessuna delle due voci a un versamento diretto nel proprio conto fiscale italiano. L’Agenzia ha accolto per intero la soluzione proposta dal contribuente, riconoscendo entrambe le voci ai fini del calcolo della soglia.
- ESONERO DAI CONTROLLI F24Il Durf: il Documento che Libera dai Controlli negli Appalti
Il fondamento normativo del Durf è l’articolo 17-bis del decreto legislativo n. 241 del 1997, inserito dal decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157. La disposizione punta a contrastare le frodi nei versamenti delle ritenute fiscali negli appalti e subappalti in cui prevale l’impiego di manodopera presso le sedi del committente, con beni strumentali di proprietà di quest’ultimo. Quando il valore complessivo dell’opera o del servizio supera i 200.000 euro annui, il committente deve richiedere e controllare le deleghe F24 relative alle ritenute sui lavoratori impiegati direttamente nell’esecuzione, pena la responsabilità solidale per le somme non versate.
Consegnando il Durf al committente, l’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice evita questi controlli puntuali, dato che il documento certifica già, in termini generali, la sua affidabilità fiscale. Il rilascio spetta all’Agenzia delle Entrate e ha una validità limitata nel tempo: un Durf scaduto vale, di fatto, come non consegnato, motivo per cui le imprese sono tenute a rinnovarlo periodicamente per mantenere il beneficio dell’esonero.
- CONDIZIONI PER IL CERTIFICATORequisiti di Rilascio: Attività Triennale e Assenza di Debiti Significativi
Il rilascio del Durf, secondo il comma 5 dell’articolo 17-bis, dipende dal verificarsi congiunto di due condizioni. Anzitutto, l’impresa deve operare da almeno tre anni, essere in regola con gli adempimenti dichiarativi e aver effettuato, nel triennio a cui si riferiscono le dichiarazioni presentate, versamenti registrati sul conto fiscale non inferiori al 10% dei ricavi o compensi dichiarati. In secondo luogo, non devono esistere debiti fiscali o contributivi scaduti oltre 50.000 euro, già iscritti a ruolo o affidati agli agenti della riscossione: sono escluse da questo conteggio le somme sospese per via giudiziale o amministrativa, così come quelle rateizzate e ancora regolarmente onorate, purché non sia intervenuta la decadenza dal beneficio.
- RAPPORTO TRA VERSAMENTI E RICAVIIl Calcolo della Soglia: Gli Elementi che Compongono il Numeratore
Le regole per determinare la soglia del 10% risalgono alla circolare n. 1/E del 12 febbraio 2020, con cui l’Agenzia delle Entrate aveva già precisato che al numeratore del rapporto contano i versamenti fatti tramite modello F24 per tributi, contributi previdenziali e premi INAIL (l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro), calcolati al lordo delle compensazioni operate nello stesso modello. Al denominatore, invece, vanno collocati i ricavi o i compensi complessivi che risultano dalle dichiarazioni dei redditi del medesimo triennio. Il requisito si considera rispettato soltanto quando il rapporto fra le due grandezze arriva almeno al 10%.
A partire da questa prima impostazione, la prassi amministrativa si è via via allargata. Con la risoluzione n. 53/E del 22 settembre 2020, l’Agenzia ha ampliato l’elenco dei versamenti rilevanti alle situazioni in cui il debito tributario, pur imputabile all’impresa appaltatrice, viene materialmente saldato da un soggetto terzo: vi rientrano il reverse charge (il meccanismo che trasferisce l’obbligo di versamento dell’IVA dal fornitore al cliente), lo split payment (la scissione dei pagamenti IVA nelle operazioni con la pubblica amministrazione), il consolidato fiscale e la trasparenza fiscale fra società. In seguito, con la risposta a interpello n. 63 del 3 marzo 2026, l’Agenzia ha incluso nel calcolo anche i versamenti scaturiti da avvisi bonari e comunicazioni di irregolarità generati dai controlli automatizzati sulle dichiarazioni, guardando alla data in cui il pagamento è stato effettivamente eseguito: persino un versamento tardivo, dovuto a un errore poi rimediato, è stato considerato segno della volontà del contribuente di rispettare i propri obblighi.
- RITENUTE VERSATE DALLA BANCAInteressi Bancari: Il Motivo per Cui Rilevano Anche se Versati dall’Istituto
Nella risposta n. 174/2026, l’Agenzia applica lo stesso ragionamento alle ritenute d’acconto sugli interessi attivi generati da conti correnti e depositi bancari. Quando una banca corrisponde interessi a un’impresa, opera come sostituto d’imposta: trattiene la ritenuta e la riversa direttamente all’Erario, senza che l’impresa beneficiaria esegua alcun versamento materiale. Pur in presenza di questo passaggio intermedio, l’Agenzia ha considerato il prelievo comunque riconducibile, sul piano economico, all’impresa che incassa gli interessi, poiché è essa a subirne l’effetto, mentre la banca si limita a effettuare il pagamento per suo conto. Il ragionamento riprende quanto già affermato nella risoluzione n. 53/E del 2020 a proposito di reverse charge e split payment, dove il versamento formale grava su un soggetto diverso dal debitore economico dell’imposta.
- CREDITO DEFINITIVO ESTEROCrediti per Imposte Estere: Il Confine Tracciato dall’Articolo 165 del Tuir
Il secondo aspetto chiarito riguarda le imposte che l’impresa versa alle amministrazioni fiscali estere sui redditi generati da commesse internazionali. Trattandosi di somme pagate all’estero secondo le regole del Paese in cui si svolge l’attività, esse non passano dal conto fiscale italiano. Ciò nonostante, l’articolo 165 del Tuir attribuisce alle imprese italiane un credito d’imposta per le imposte estere pagate in via definitiva, così da scongiurare la doppia tassazione del medesimo reddito. Tale credito, però, non equivale mai all’importo integrale versato all’estero: spetta solo fino a concorrenza della quota di imposta italiana proporzionalmente attribuibile a quel reddito, come emerge dal quadro RN del modello Redditi SC.
Secondo l’Agenzia, questo credito, nei limiti in cui risulta effettivamente spettante, può concorrere al calcolo della soglia del 10%, anche se non è mai transitato dal conto fiscale italiano. A sostegno di questa conclusione vengono richiamati due argomenti: da una parte, il versamento di imposte all’estero testimonia comunque l’affidabilità fiscale complessiva dell’impresa; dall’altra, l’impiego del credito a riduzione dell’Ires dovuta in Italia costituisce, sul piano della sostanza economica, una modalità di assolvimento dell’imposta italiana. Il limite, però, resta invariato: l’impresa non può considerare l’intero importo corrisposto al fisco estero, bensì unicamente la quota che l’articolo 165 le riconosce come credito compensabile in Italia.
- SOGLIA RICOSTRUITA NEL TRIENNIOUn Caso Numerico
Si prenda un’impresa che nell’ultimo triennio ha dichiarato ricavi complessivi per 30 milioni di euro: per rispettare la soglia del 10% servono versamenti registrati sul conto fiscale per almeno 3 milioni di euro. Qualora i versamenti effettuati tramite F24 per tributi, contributi e premi INAIL raggiungano, nello stesso arco temporale, 2,7 milioni di euro, il rapporto si arresta al 9% e il requisito non sarebbe rispettato. Ma se l’impresa ha anche incassato interessi attivi bancari con ritenute versate dal sostituto per 50.000 euro nel triennio, e può contare su un credito per imposte estere, riconosciuto ai sensi dell’articolo 165 del Tuir, per 300.000 euro, il numeratore arriva a 3,05 milioni di euro: il rapporto supera il 10% e il requisito è soddisfatto, senza alcun versamento aggiuntivo transitato nel conto fiscale italiano.
- QUADRI DICHIARATIVI DA INCROCIAREVerifiche Pratiche: Dove Guardare nel Modello Redditi
Le imprese che si collocano vicino alla soglia del 10%, senza raggiungerla con i soli versamenti ordinari tramite F24, farebbero bene a controllare i righi RN13 e RN15 del quadro RN del modello Redditi SC riferito agli ultimi tre periodi d’imposta, cercando rispettivamente i crediti per imposte estere e le ritenute sugli interessi attivi. Conviene conservare la documentazione che tiene distinto il credito d’imposta estero effettivamente spettante dall’imposta lorda versata all’estero, dato che ai fini della soglia rileva solo il primo importo. Per le ritenute sugli interessi torna utile avere le certificazioni bancarie che attestano le somme trattenute e versate per conto dell’impresa, in modo da poterle documentare in caso di verifica sul rilascio del Durf.
- CERTIFICATO IMPOSTO DAL CONTRATTODurf Richiesto per Contratto: Più di un Semplice Obbligo di Legge
Il caso affrontato dall’interpello richiama un aspetto che si tende a trascurare: il Durf non riguarda soltanto le imprese soggette all’obbligo di legge previsto dall’articolo 17-bis, limitato agli appalti “labour intensive” di valore superiore a 200.000 euro annui. Numerosi committenti, in particolare nei comparti industriali con filiere articolate, lo pretendono comunque come standard interno di compliance contrattuale, a prescindere dalla presenza dei presupposti previsti dalla legge. Per queste imprese, come quella protagonista dell’interpello, procurarsi il documento non è un obbligo normativo bensì una condizione commerciale necessaria per continuare a operare con determinati clienti: il chiarimento sulla soglia del 10% riguarda dunque anche chi si trova fuori dal perimetro tipico della norma antifrode, pur dovendo comunque dimostrare, per ragioni contrattuali, la propria affidabilità fiscale.
| Prassi | Data | Contenuto principale |
|---|---|---|
| Circolare n. 1/E | 12 febbraio 2020 | Al numeratore i versamenti F24 per tributi, contributi e premi INAIL al lordo delle compensazioni; al denominatore ricavi o compensi del triennio |
| Risoluzione n. 53/E | 22 settembre 2020 | Contano anche reverse charge, split payment, consolidato fiscale e trasparenza fiscale |
| Risposta a interpello n. 63 | 3 marzo 2026 | Contano anche i versamenti da avvisi bonari e comunicazioni di irregolarità, in base alla data effettiva del pagamento |
| Risposta a interpello n. 174 | 16 settembre 2026 | Contano anche le ritenute su interessi attivi versate dal sostituto d’imposta e le imposte estere entro i limiti del credito ex art. 165 del Tuir |
