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Il 30 settembre 2026 scade il termine per versare l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel secondo trimestre dell’anno, cioè tra aprile e giugno. Alla stessa data devono provvedere anche i contribuenti che avevano rinviato il pagamento del primo trimestre, avvalendosi della possibilità di differimento riconosciuta quando l’importo dovuto resta sotto una determinata soglia. Chi si trova in questa situazione deve però prima verificare un dato preciso: se la somma del bollo dovuto per il primo e il secondo trimestre non supera 5.000 euro, l’obbligo di pagamento può essere ulteriormente rinviato al 30 novembre 2026, insieme al terzo trimestre, senza alcuna sanzione. L’importo definitivo da versare si ottiene dagli elenchi che l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione nel portale “Fatture e Corrispettivi”, che il contribuente può controllare e correggere entro termini prestabiliti. Il pagamento può avvenire direttamente dal portale, con addebito su conto corrente, oppure tramite modello F24, usando codici tributo distinti per ciascun trimestre. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento, restano comunque aperte le strade dell’autoregolarizzazione spontanea o, in un secondo momento, della sanatoria a seguito di comunicazione dell’Agenzia.

- VERSAMENTO DEL SECONDO TRIMESTREScadenza: Il Bollo del Secondo Trimestre 2026

L’imposta di bollo si applica alle fatture elettroniche che documentano operazioni fuori campo IVA, escluse o esenti, quando l’importo del documento supera 77,47 euro: in questi casi il cedente o il prestatore deve indicare nel file XML l’assolvimento del bollo, che l’Agenzia delle Entrate quantifica a fine trimestre. Per il periodo aprile-giugno 2026, l’imposta va versata entro il 30 settembre 2026.

La stessa scadenza riguarda anche chi non aveva versato il bollo del primo trimestre 2026, sfruttando la possibilità di rinvio riconosciuta quando l’importo dovuto per quel periodo non supera 5.000 euro. In questo caso specifico, però, il termine del 30 settembre non è definitivo: prima di versare, occorre verificare se sussistono le condizioni per un ulteriore differimento, descritte nel paragrafo seguente.

- DIFFERIMENTO AL 30 NOVEMBRESoglia dei 5.000 Euro: Quando il Pagamento Slitta a Novembre

La regola che consente di posticipare il versamento del bollo trimestrale è stata introdotta dal decreto Semplificazioni fiscali (decreto-legge n. 73/2022), che ha innalzato da 250 a 5.000 euro il limite di importo entro cui il pagamento può essere accorpato ai trimestri successivi invece che effettuato ogni volta separatamente. La soglia si applica in modo progressivo: se il bollo dovuto per il primo trimestre non supera 5.000 euro, può essere versato insieme a quello del secondo entro il 30 settembre; se la somma dei primi due trimestri resta sotto 5.000 euro, l’intero importo può slittare al 30 novembre, insieme al terzo trimestre.

Il meccanismo non cancella il debito né lo riduce: sposta solo la data entro cui va versato, senza applicazione di sanzioni o interessi. Superata la soglia, invece, il versamento del trimestre torna dovuto alla sua scadenza ordinaria, senza possibilità di ulteriore rinvio. Per questo motivo conviene, prima del 30 settembre, ricostruire con ordine l’importo complessivo dei primi due trimestri: un errore di calcolo può portare a un pagamento tardivo senza che il contribuente se ne accorga in tempo.

- DOCUMENTI PROPOSTI DALL’AGENZIAElenchi A e B: Il Controllo dell’Agenzia delle Entrate

L’importo dell’imposta di bollo non viene calcolato dal contribuente, ma dall’Agenzia delle Entrate sulla base dei controlli automatizzati effettuati sulle fatture elettroniche transitate attraverso il Sistema di Interscambio, la piattaforma statale attraverso cui passano tutte le fatture elettroniche prima di raggiungere il destinatario. Questo meccanismo, introdotto dall’articolo 12-novies del decreto-legge n. 34/2019, mette a disposizione, per ciascun trimestre, due distinti elenchi nel portale “Fatture e Corrispettivi”.

L’elenco A non è modificabile e comprende le fatture nelle quali il campo relativo al bollo è stato correttamente valorizzato dal cedente o dal prestatore. L’elenco B, invece, riporta i documenti per i quali l’Agenzia, in base ai dati contenuti nella fattura, ritiene sussistenti i presupposti per l’applicazione del bollo, pur in assenza della relativa indicazione: il contribuente può eliminare da questo elenco le fatture che ritiene non soggette a imposta, motivando la scelta, oppure integrarlo con documenti mancanti.

Per il secondo trimestre 2026, gli elenchi sono stati resi disponibili entro il 15 luglio e il termine per intervenire sull’elenco B è scaduto il 10 settembre. Se il contribuente non ha apportato modifiche entro quella data, la proposta formulata dall’Agenzia si considera automaticamente confermata. Conclusa questa fase, l’Amministrazione finanziaria quantifica l’imposta complessivamente dovuta, che per il secondo trimestre è consultabile nell’area riservata dal 20 settembre 2026: un dato da controllare comunque prima di eseguire il versamento, per evitare pagamenti calcolati su importi non aggiornati.

- BOLLO SUI DOCUMENTI FUORI CAMPOOrigine della Regola: Perché le E-Fatture Pagano il Bollo

L’obbligo di assolvere il bollo sulle fatture elettroniche non è una novità recente: discende dalla disciplina generale dell’imposta di bollo, contenuta nel DPR 26 ottobre 1972, n. 642, che nella tariffa allegata individua i documenti soggetti all’imposta, tra cui le fatture relative a operazioni non assoggettate a IVA, quando superano l’importo di 77,47 euro. Con l’introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria, il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 17 giugno 2014 ha definito le modalità con cui il bollo, un tempo assolto con marca fisica o contrassegno telematico, viene versato in forma virtuale attraverso il Sistema di Interscambio.

Il meccanismo attuale, basato sugli elenchi A e B predisposti dall’Agenzia delle Entrate e sul versamento trimestrale, è stato introdotto a partire dal 2019 proprio per semplificare un adempimento che in precedenza richiedeva calcoli manuali da parte del contribuente. La soglia dei 5.000 euro per il rinvio cumulativo, come già indicato, è successiva e risale al 2022: prima di quella modifica, il limite era fissato a 250 euro, importo che nella pratica rendeva il differimento accessibile solo a chi emetteva un numero molto ridotto di fatture soggette a bollo.

- ADDEBITO O MODELLO F24Modalità di Pagamento: Portale Web o Modello F24

Il contribuente può scegliere tra due modalità di versamento. La prima consiste nell’utilizzare direttamente la funzionalità disponibile nel portale “Fatture e Corrispettivi”, indicando l’IBAN del conto corrente sul quale deve essere effettuato l’addebito dell’importo dovuto: è la via più immediata, perché l’Agenzia ha già calcolato la cifra da versare.

La seconda possibilità è il modello F24, da presentare esclusivamente con modalità telematiche. In questo caso occorre utilizzare il codice tributo corretto, riferito non al trimestre in cui avviene il pagamento, ma al trimestre a cui l’imposta si riferisce. Se, per esempio, il bollo del primo trimestre viene versato il 30 settembre grazie al rinvio consentito, il codice da indicare resta quello del primo trimestre, non quello del secondo.

Codice tributo Descrizione
2521 Imposta di bollo fatture elettroniche, primo trimestre
2522 Imposta di bollo fatture elettroniche, secondo trimestre
2523 Imposta di bollo fatture elettroniche, terzo trimestre
2524 Imposta di bollo fatture elettroniche, quarto trimestre
2525 Sanzioni da ravvedimento operoso
2526 Interessi da ravvedimento operoso

Quando il rinvio riguarda entrambi i primi due trimestri, il versamento cumulativo di fine novembre va comunque scomposto in F24 usando sia il codice 2521 sia il codice 2522, ciascuno per l’importo di propria competenza: un unico versamento indistinto, con un solo codice, esporrebbe il contribuente al rischio di una successiva contestazione per errata imputazione.

- SOMMA DEI PRIMI DUE TRIMESTRIEsempio Pratico: Come Funziona il Rinvio Cumulativo

Un piccolo studio professionale ha maturato un debito di imposta di bollo pari a 2.200 euro per il primo trimestre 2026 e di 2.400 euro per il secondo. La somma dei due importi è 4.600 euro, sotto la soglia di 5.000 euro: lo studio può quindi rinviare l’intero versamento al 30 novembre 2026, presentando un F24 con il codice 2521 per 2.200 euro e il codice 2522 per 2.400 euro, senza alcuna sanzione.

Diverso è il caso di una società che ha maturato 3.000 euro di bollo nel primo trimestre, importo che da solo non superava la soglia e che quindi era stato legittimamente rinviato, e 2.600 euro nel secondo. La somma dei due importi, 5.600 euro, supera 5.000 euro: il rinvio al 30 novembre non è più consentito e la società deve versare entro il 30 settembre 2026 entrambi gli importi ancora dovuti, con un F24 che riporta il codice 2521 per i 3.000 euro del primo trimestre e il codice 2522 per i 2.600 euro del secondo.

- SANATORIA DEL TARDIVO VERSAMENTORavvedimento e Controlli: Cosa Succede in Caso di Ritardo

Il mancato rispetto della scadenza non preclude al contribuente la possibilità di regolarizzare spontaneamente la propria posizione. Se il versamento avviene oltre il termine previsto, la stessa procedura disponibile nell’area riservata consente di calcolare anche la sanzione e gli interessi dovuti secondo le regole del ravvedimento operoso, che riducono progressivamente la sanzione in base alla tempestività della regolarizzazione: un decimo del minimo se il pagamento avviene entro 30 giorni dalla scadenza, un nono entro 90 giorni, un ottavo entro un anno.

Diversa è la situazione di chi non regolarizza spontaneamente e viene intercettato dai controlli automatizzati dell’Agenzia delle Entrate. In presenza di un versamento omesso, insufficiente o tardivo non sanato, l’Amministrazione comunica telematicamente al contribuente l’ammontare dell’imposta non corrisposta, la sanzione prevista dall’articolo 13, comma 1, del D.Lgs. n. 471/1997, pari al 25% dell’importo non versato, ridotta a un terzo in sede di comunicazione bonaria (quindi a circa l’8,33%), e gli interessi maturati nel frattempo. Da quel momento il contribuente ha 30 giorni di tempo per pagare le somme richieste. Se il termine trascorre senza che sia stato effettuato alcun versamento, l’Agenzia procede all’iscrizione a ruolo, cioè affida la riscossione dell’importo dovuto all’agente della riscossione, con i conseguenti oneri aggiuntivi a carico del contribuente.

- CORREZIONE TRAMITE CIVISAssistenza: Il Servizio CIVIS dell’Agenzia

Per chiarimenti su una comunicazione ricevuta o per assistenza nella gestione degli elenchi e dei versamenti, il contribuente può utilizzare il servizio CIVIS, dedicato alle comunicazioni relative al bollo sulle fatture elettroniche e disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate. In alternativa è possibile richiedere un appuntamento presso un ufficio territoriale. Il servizio online consente di gestire le richieste di assistenza a distanza e di ricevere risposte in tempi definiti, evitando l’accesso fisico agli sportelli e riducendo i tempi di attesa rispetto alla modalità tradizionale.

Prima di contattare l’assistenza, conviene comunque verificare autonomamente l’elenco B e la quantificazione finale nel portale “Fatture e Corrispettivi”: buona parte dei dubbi più frequenti, come fatture erroneamente inserite tra quelle soggette a bollo o importi che non tornano rispetto ai conteggi interni, si risolve controllando con attenzione i dati già disponibili online, senza dover attendere un riscontro dall’Agenzia.