Il 24 luglio 2026 la Commissione europea ha pubblicato le versioni aggiornate delle Note esplicative sull’IVA nel commercio elettronico e delle Linee guida sul regime dello sportello unico (One Stop Shop, OSS), i due documenti interpretativi a cui operatori e amministrazioni fiscali fanno riferimento per applicare correttamente la disciplina IVA delle vendite a distanza. L’aggiornamento, per ora disponibile solo in inglese, recepisce le modifiche introdotte dall’articolo 2 della direttiva (UE) 2025/516, il provvedimento che completa il pacchetto “IVA nell’era digitale” (ViDA) e che entrerà in applicazione dal 1° gennaio 2027. In Italia lo schema di decreto legislativo di recepimento ha superato l’esame preliminare il 4 agosto 2026. Rispetto al quadro generale della riforma, già delineato dal regolamento di esecuzione che ha aggiornato le procedure di registrazione OSS, questi due documenti entrano nel dettaglio applicativo: dieci punti, in particolare, meritano l’attenzione di chi vende online o presta servizi verso consumatori di altri Stati membri.
- FORNITORE PRESUNTO SI ALLARGA ALIl fornitore presunto si allarga al “gruppo dei quattro”
Il primo chiarimento riguarda la figura del cosiddetto fornitore presunto, cioè la piattaforma digitale che, per specifiche categorie di vendite a distanza facilitate, viene considerata dalla normativa IVA come se avesse essa stessa acquistato e rivenduto i beni al consumatore finale, assumendosi i relativi obblighi. Le Note esplicative aggiornate estendono questa qualificazione a un più ampio novero di soggetti che intervengono nella catena distributiva, il cosiddetto “gruppo dei quattro”: in particolare, a chi si colloca sotto la soglia di 10.000 euro per le vendite intracomunitarie a distanza, categoria che in precedenza non rientrava sempre con chiarezza nel perimetro del fornitore presunto quando operava tramite piattaforma. La conseguenza pratica è che più piattaforme dovranno verificare, caso per caso, se le vendite che facilitano per conto di venditori di piccole dimensioni le rendono responsabili dell’assolvimento dell’IVA al posto del venditore stesso.
- LA SOGLIA DI 10.000 EUROLa soglia di 10.000 euro: un chiarimento sul suo perimetro
Le Linee guida aggiornate intervengono anche sulla soglia di 10.000 euro annui, il limite sotto il quale le vendite a distanza intracomunitarie di beni e alcuni servizi TTE (telecomunicazioni, teleradiodiffusione ed elettronici) possono restare soggette all’IVA dello Stato membro di stabilimento del fornitore anziché a quella di destinazione. Il chiarimento precisa che questa soglia si applica soltanto alle vendite di beni spediti a partire dallo Stato membro in cui il fornitore è stabilito: le cessioni che partono da uno stabilimento situato in un altro Stato membro restano fuori dal computo e soggette alle regole ordinarie di territorialità. Viene inoltre confermato che la semplice registrazione al regime OSS dell’Unione comporta la rinuncia implicita all’applicazione della soglia, con l’effetto di dover applicare l’IVA di destinazione fin dalla prima operazione, indipendentemente dal volume delle vendite effettivamente realizzato nell’anno.
- ESIGIBILITÀ DELL'IVAEsigibilità dell’IVA: si torna alle regole generali
Un altro chiarimento tecnico, ma non privo di conseguenze pratiche per la tenuta della contabilità, riguarda il momento in cui l’IVA sulle operazioni rientranti nei regimi speciali diventa esigibile. Le Note esplicative aggiornate chiariscono che l’esigibilità segue le regole generali dettate dalla direttiva IVA (2006/112/CE) e non la regola speciale dell’articolo 66 della stessa direttiva, che in alcuni Stati membri consente di far coincidere l’esigibilità con l’incasso del corrispettivo. Per gli operatori che utilizzano i regimi OSS e IOSS, questo significa allineare il momento di rilevazione dell’imposta ai criteri ordinari, tipicamente il momento della cessione o della prestazione, evitando disallineamenti tra i sistemi contabili nazionali dei diversi Stati membri in cui si opera.
- OSS NON-UEOSS Non-UE: dentro anche i servizi verso soggetti non stabiliti
Il regime OSS Non-UE, riservato ai soggetti passivi extra-UE che prestano servizi B2C a consumatori dell’Unione, viene esteso: le Linee guida aggiornate confermano che vi rientrano anche le prestazioni di servizi rese a favore di soggetti che, pur non essendo stabiliti nell’Unione europea, vi si trovano fisicamente al momento della prestazione (è il caso, tipico, del turista extra-UE che acquista un servizio digitale mentre si trova in un Paese membro). Si tratta di un ampliamento del perimetro soggettivo del regime, che riduce ulteriormente i casi in cui un prestatore extra-UE deve identificarsi direttamente in uno o più Stati membri per assolvere l’IVA dovuta.
- RIMBORSI IVA SUGLI ACQUISTI TRAMITERimborsi IVA sugli acquisti tramite OSS e IOSS: le condizioni
Le Note esplicative intervengono anche sul fronte dei rimborsi, chiarendo le condizioni alle quali un consumatore, o in certi casi un operatore, può ottenere il rimborso dell’IVA versata su acquisti effettuati nell’ambito dei regimi OSS o IOSS, ad esempio in caso di reso della merce o di errata applicazione dell’imposta. Il documento precisa i presupposti procedurali che il fornitore deve rispettare per operare la rettifica nella dichiarazione OSS o IOSS del periodo di riferimento, senza dover ricorrere a procedure di rimborso autonome negli Stati membri di destinazione, a condizione che la rettifica avvenga entro i termini previsti per la correzione delle dichiarazioni presentate tramite lo sportello unico.
- CONTRASTO ALL'USO ABUSIVO DEI NUMERIIl contrasto all’uso abusivo dei numeri IOSS
Un capitolo dedicato riguarda il fenomeno, segnalato più volte dalle amministrazioni doganali degli Stati membri, dell’uso improprio o fraudolento dei numeri identificativi IOSS, ad esempio la loro utilizzazione da parte di soggetti diversi dal titolare per importazioni non coperte dal regime, con conseguente evasione dell’IVA all’importazione. Le Linee guida aggiornate rafforzano i controlli incrociati tra i dati delle dichiarazioni doganali e quelli delle dichiarazioni IOSS presentate dal titolare del numero identificativo, e chiariscono le conseguenze, inclusa la possibile revoca dell’identificazione, per chi non vigila adeguatamente sull’uso del proprio numero IOSS da parte di soggetti terzi della filiera logistica.
- LA CORREZIONE PIÙ RILEVANTELa correzione più rilevante: IOSS e regime forfetario non sono più compatibili
Il punto probabilmente di maggiore impatto pratico per i piccoli operatori italiani riguarda l’adesione al regime IOSS da parte dei soggetti in regime forfetario (legge 23 dicembre 2014 n. 190). Le Linee guida aggiornate del 24 luglio 2026 chiariscono che l’adesione al regime IOSS non è compatibile con l’applicazione del regime forfetario alle medesime operazioni, rettificando così l’orientamento che l’Agenzia delle Entrate aveva espresso con la risposta a interpello n. 74 del 18 gennaio 2023, con cui era stata invece riconosciuta la compatibilità tra i due regimi, a condizione che alle operazioni IOSS si applicassero le regole ordinarie di territorialità. Per i forfetari che vendono online verso consumatori extra-UE con spedizioni di valore non superiore a 150 euro, e che oggi si avvalgono dell’IOSS proprio sulla base di quell’interpello, la novità impone una verifica tempestiva delle proprie modalità operative in vista dell’entrata in vigore del 2027, per evitare di trovarsi, senza preavviso, in una posizione non più coerente con le indicazioni ufficiali.
- GAS, ENERGIA ELETTRICA, CALOREGas, energia elettrica, calore e freddo entrano nell’OSS
Le Note esplicative aggiornate assimilano alle vendite a distanza di beni, ai fini dell’applicazione del regime OSS dell’Unione, anche le cessioni di gas tramite il sistema del gas naturale, di energia elettrica, di calore e di freddo tramite reti di riscaldamento o raffreddamento, quando rese a consumatori finali situati in altri Stati membri. È inoltre prevista una misura temporanea specifica per le cessioni di energia elettrica effettuate tramite le stazioni di ricarica dei veicoli elettrici, un settore in rapida espansione per il quale la riconduzione all’OSS evita l’apertura di posizioni IVA dirette in ciascuno Stato membro in cui sono installate le colonnine.
- REGISTRAZIONE OSS NON-UE E IOSSRegistrazione OSS Non-UE e IOSS: il sito web non è più un requisito
Sul piano procedurale, le Linee guida aggiornate eliminano l’obbligo, in precedenza richiesto in sede di registrazione ai regimi OSS Non-UE e IOSS, di indicare l’indirizzo di un sito web attraverso cui l’operatore extra-UE svolge la propria attività. La semplificazione riduce un adempimento che, specie per operatori di piccole dimensioni o privi ancora di una piattaforma di vendita propria al momento della registrazione, poteva costituire un ostacolo procedurale non giustificato da reali esigenze di controllo.
- GRUPPO IVA E IOSSGruppo IVA e IOSS: un nuovo obbligo dichiarativo
Infine, le Note esplicative introducono l’obbligo, per i soggetti che intendono registrarsi al regime IOSS e che fanno parte di un Gruppo IVA nel proprio Stato membro di stabilimento, di dichiarare espressamente questa qualità in sede di registrazione. Il chiarimento è funzionale a evitare sovrapposizioni o duplicazioni nella gestione delle dichiarazioni IOSS quando l’operatore fa parte di un soggetto IVA unico di gruppo, e riguarda in particolare le imprese di maggiori dimensioni organizzate secondo lo schema del Gruppo IVA previsto dagli articoli 70-bis e seguenti del DPR 26 ottobre 1972 n. 633.
- CAMBIA IN PRATICA E COSA RESTACosa cambia in pratica e cosa resta da seguire
Nel complesso, l’aggiornamento del 24 luglio 2026 non introduce nuovi istituti, ma affina l’interpretazione di regole già annunciate con la riforma ViDA, colmando dubbi applicativi che erano rimasti aperti dopo la pubblicazione del quadro regolamentare generale. Per le imprese italiane che operano nell’e-commerce transfrontaliero, in particolare per chi utilizza già l’IOSS in regime forfetario, il chiarimento sull’incompatibilità con la risposta a interpello del 2023 è la novità che richiede l’intervento più tempestivo, ben prima della decorrenza del 1° gennaio 2027. Le Note esplicative segnalano infine che una ulteriore revisione è già prevista per accompagnare l’entrata in vigore, dal 1° luglio 2028, del nuovo regime del trasferimento di beni propri (Transfer of Own Goods), il tassello che completerà, insieme alla registrazione IVA unica, il disegno complessivo della riforma.
