In via generale, chi effettua acquisti di beni o servizi nello svolgimento di un’impresa, di un’arte o di una professione ha diritto a detrarre l’IVA versata al fornitore. Esistono tuttavia categorie di acquisti per cui la legge stabilisce un’eccezione indipendente dal criterio ordinario dell’inerenza: sono le esclusioni e le riduzioni “oggettive” contemplate dall’articolo 19-bis1 del Dpr n. 633/1972, concepite per beni e servizi nei quali risulta arduo separare l’impiego professionale da quello privato. Vi rientrano gli aeromobili, i veicoli stradali, la telefonia mobile, le prestazioni alberghiere e di ristorazione, le spese di rappresentanza, il trasporto di persone e i fabbricati a uso abitativo. A seconda dei casi, la detrazione può essere negata del tutto oppure concessa in una percentuale fissa, a prescindere dall’effettivo utilizzo dell’acquisto per l’attività svolta. Nei paragrafi che seguono si esaminano le singole fattispecie, le deroghe previste dalla disciplina e gli aggiornamenti più recenti, tra cui la proroga al 2028 del tetto del 40% sulle auto aziendali stabilita dal Consiglio dell’Unione europea nel dicembre 2025.
- DEROGHE ALLA DETRAZIONERegole Generali: le Ragioni dell’Esclusione a Prescindere dal Caso Concreto
La regola ordinaria in materia di detrazione IVA, contenuta nell’articolo 19 del Dpr n. 633/1972, collega il diritto al recupero dell’imposta al requisito dell’inerenza fra l’acquisto e l’attività esercitata: quando il bene o il servizio è funzionale all’impresa, l’IVA versata può essere detratta. L’articolo 19-bis1, tuttavia, introduce un temperamento per un elenco chiuso di beni e servizi che, data la loro natura, si prestano con facilità a un impiego promiscuo, insieme professionale e personale, difficile da accertare con esattezza da parte del fisco. Per queste categorie il legislatore ha preferito una regola oggettiva, applicabile indipendentemente dalla situazione concreta: la detrazione risulta esclusa, oppure ammessa solo entro una misura predeterminata, anche quando l’acquirente sarebbe in grado di dimostrare un impiego interamente aziendale.
La prima fattispecie regolata dalla norma è quella degli aeromobili, con i relativi componenti e ricambi. L’imposta pagata all’acquisto o all’importazione può essere recuperata solo se questi beni costituiscono l’oggetto dell’attività propria dell’impresa, ossia quando il loro impiego coincide con l’attività abitualmente svolta, oppure quando sono destinati esclusivamente a fungere da strumenti dell’attività imprenditoriale. Con “attività propria” l’amministrazione finanziaria fa riferimento a quella esercitata in modo normale e abituale, non a un’attività sporadica o secondaria rispetto al core business dell’impresa. Per chi esercita arti o professioni, invece, la detrazione resta preclusa in ogni caso, a prescindere dall’uso che se ne intenda fare.
- DETRAZIONE AUTO AL 40%Veicoli Stradali: il Tetto Forfettario del 40% e la Proroga fino al 2028
La disciplina più nota, poiché tocca la generalità delle imprese e dei professionisti, riguarda i veicoli stradali a motore ed è contenuta nella lettera c) dell’articolo 19-bis1. Questa regola, modificata dalla legge finanziaria 2008 (legge n. 244/2007) per allinearla a una decisione del Consiglio dell’Unione europea del 18 giugno 2007, dispone che l’IVA sull’acquisto o sull’importazione di veicoli stradali a motore, inclusi componenti, ricambi e spese di gestione (carburanti, lubrificanti, manutenzione, riparazione, custodia, pedaggi), sia detraibile nella sola misura forfettaria del 40% quando il mezzo non venga impiegato esclusivamente nell’esercizio dell’impresa, dell’arte o della professione.
Rientrano nella nozione di veicoli stradali a motore tutti i mezzi motorizzati diversi dai trattori agricoli o forestali, di norma adibiti al trasporto su strada di persone o cose, con massa massima autorizzata fino a 3.500 chilogrammi e non più di otto posti a sedere oltre a quello del conducente. Ai fini della qualificazione non conta la categoria di immatricolazione, bensì la destinazione effettiva del mezzo, indipendentemente da quanto risulta sul libretto. Il limite del 40% non opera quando il veicolo costituisce l’oggetto dell’attività propria dell’impresa (è il caso, per esempio, delle società di noleggio), per gli agenti e i rappresentanti di commercio, e per i mezzi che, per caratteristiche tecniche o per le procedure interne adottate dall’azienda, sono riservati esclusivamente a un uso professionale: in queste ipotesi l’imposta si detrae integralmente, fatte salve le eventuali riduzioni derivanti dal pro-rata per chi svolge anche attività esenti. Qualora invece l’impresa richieda ai dipendenti un corrispettivo per l’uso promiscuo del mezzo, l’acquisto si considera comunque riferito a un’operazione imponibile, con detrazione a monte piena.
Trattandosi di una deroga al principio generale sancito dalla direttiva IVA europea, questa misura forfettaria necessita di un’autorizzazione periodica da parte del Consiglio dell’Unione europea, rinnovata a più riprese negli anni. L’ultimo rinnovo è giunto con la decisione dell’8 dicembre 2025, n. 2529, che ha prorogato fino al 31 dicembre 2028 il via libera concesso all’Italia per mantenere il tetto forfettario del 40%. Motivata da ragioni di semplificazione e di contrasto all’evasione, connesse alla difficoltà di verificare concretamente l’uso promiscuo dei veicoli, la misura lascia dunque inalterato l’impianto della lettera c) dell’articolo 19-bis1 almeno fino a quella scadenza.
Rivendere un’auto detratta solo in parte
Quando un veicolo per cui si è detratta l’IVA solo al 40% viene rivenduto, l’imposta non si applica sull’intero corrispettivo della cessione. L’articolo 13, comma 5, del Dpr n. 633/1972 prevede infatti che la base imponibile venga ridotta nella medesima percentuale ammessa in detrazione al momento dell’acquisto: se un’auto era stata comprata con detrazione al 40%, la successiva vendita sconta l’IVA soltanto sul 40% del prezzo, restando la parte residua fuori campo di applicazione dell’imposta. La medesima regola, come confermato dall’Agenzia delle Entrate, si applica anche alla cessione di un contratto di leasing relativo a un veicolo a uso promiscuo: anche il cessionario, a sua volta, detrarrà solo il 40% dell’imposta sui canoni successivi.
- INERENZA DELLA TELEFONIATelefonia: dal Tetto Forfettario al Ritorno alla Regola Generale
Fino al 31 dicembre 2007, la lettera g) dell’articolo 19-bis1 fissava oggettivamente al 50% il tetto di detraibilità dell’IVA sull’acquisto di apparecchi radiomobili di comunicazione terrestre, cioè i telefoni cellulari, e sulle relative spese di gestione, con l’eccezione delle imprese di autotrasporto. Con effetto dal 1° gennaio 2008 la legge finanziaria 2008 ha eliminato questo vincolo: da quel momento, per la telefonia mobile torna applicabile la regola generale dell’articolo 19, che subordina la detrazione all’impiego effettivo del bene nell’attività d’impresa o professionale, ai fini dello svolgimento di operazioni imponibili.
Concretamente, ciò comporta che l’imposta sui telefoni aziendali sia detraibile per intero quando l’uso è esclusivamente professionale, oppure in misura ridotta quando l’utilizzo è promiscuo: la percentuale esatta dovrebbe essere individuata caso per caso, sulla base di elementi oggettivi capaci di dimostrare la quota di impiego aziendale. Data l’oggettiva difficoltà di dimostrare con precisione tale ripartizione, molte imprese, nella pratica, adottano in via forfettaria una percentuale di detrazione, spesso il 50%, come criterio prudenziale: non si tratta di un obbligo normativo, ma di una soluzione operativa che limita il rischio di contestazioni in sede di verifica. Se, al contrario, la società richiede ai dipendenti un corrispettivo per l’uso privato del telefono, l’acquisto ricade per intero nella sfera aziendale e l’imposta a monte è interamente detraibile.
- FATTURA PER VITTO E ALLOGGIOAlberghi e Ristoranti: Detrazione Integrale, a Condizione della Fattura
Fino al 31 agosto 2008, l’IVA sulle prestazioni alberghiere e sulle somministrazioni di alimenti e bevande risultava oggettivamente indetraibile, salvo poche eccezioni. A partire dal 1° settembre 2008, l’articolo 83, commi da 28-bis a 28-quater, del decreto legge n. 112/2008 (convertito con la legge n. 133/2008) ha eliminato tale vincolo: oggi l’imposta su queste spese è detraibile per intero, purché risulti inerente all’attività d’impresa o professionale secondo la regola generale dell’articolo 19, e purché sia documentata da una fattura regolare emessa ai sensi dell’articolo 21 del Dpr n. 633/1972. Il solo scontrino fiscale non è sufficiente: in assenza di fattura la detrazione non compete, e la mancata richiesta del documento impedisce persino di dedurre l’IVA come componente di costo ai fini delle imposte sui redditi, come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 6/E del 3 marzo 2009, che integra la precedente circolare n. 53/E del 5 settembre 2008.
Nei casi in cui chi usufruisce del servizio non coincide con chi ne sostiene il costo, come tipicamente avviene per le trasferte dei dipendenti, la fattura deve essere intestata alla società, riportando anche i dati del dipendente che ha effettivamente fruito della prestazione: la circolare n. 6/E/2009 ha chiarito che l’intestazione del documento spetta a chi esercita la detrazione, mentre i dati di chi ha usufruito del servizio possono figurare anche in una nota allegata separata. Regole simili valgono quando è la società a farsi carico di queste spese per conto di un professionista, a titolo di anticipo sui compensi dovuti per l’incarico affidatogli.
Anche dopo la riforma del 2008 resta però ferma un’eccezione: l’imposta sulle prestazioni alberghiere o di ristorazione acquistate da un’agenzia di viaggio per organizzare pacchetti turistici continua a essere indetraibile, dato che queste operazioni ricadono nel regime speciale del margine disciplinato dall’articolo 74-ter del Dpr n. 633/1972, che assoggetta a imposta unicamente la differenza fra quanto pagato dal viaggiatore e il costo sostenuto dall’agenzia. Merita inoltre un cenno un aspetto distinto dalla detrazione IVA, relativo alla deducibilità ai fini delle imposte dirette: a partire dal periodo d’imposta 2025 le spese di trasferta, incluse quelle alberghiere e di ristorazione, sono deducibili dal reddito d’impresa e di lavoro autonomo soltanto se pagate con strumenti tracciabili (bonifico, carta di credito o di debito, assegno); un requisito che si somma, senza rimpiazzarla, alla necessità della fattura ai fini della detrazione IVA.
Quando la spesa è anche di rappresentanza
Perché la detrazione sulle prestazioni alberghiere e di ristorazione sia piena, occorre che la spesa non sia al contempo qualificabile come spesa di rappresentanza secondo i criteri illustrati più avanti: se lo è, come nel caso di una cena organizzata per intrattenere clienti in occasione di una fiera, a prevalere è l’esclusione oggettiva riservata alle spese di rappresentanza, con conseguente indetraibilità dell’IVA. Si tratta di una distinzione spesso sfumata nella pratica, da valutare volta per volta guardando alla finalità della spesa: quando risponde a un’esigenza operativa immediata (per esempio il pasto di un dipendente in trasferta), si applica la regola ordinaria della piena detraibilità; quando invece mira a promuovere l’immagine dell’impresa o a coltivare le relazioni pubbliche senza una controprestazione specifica, prevale la disciplina propria delle spese di rappresentanza.
- OMAGGI ENTRO CINQUANTA EUROSpese di Rappresentanza: il Limite dei 50 Euro
Sul piano giuridico, le spese di rappresentanza si configurano come cessioni a titolo gratuito: beni o servizi forniti senza un corrispettivo diretto, con lo scopo di promuovere l’immagine dell’impresa o di curare le pubbliche relazioni. È proprio a causa di questa gratuità, e del legame solo indiretto con la produzione dei ricavi, che la disciplina fiscale le sottopone a particolare cautela: possono infatti celare liberalità, assegnazioni di beni ai soci o ipotesi di autoconsumo, come rilevato dall’Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 137/E del 2010.
Ai fini IVA si applica la medesima definizione di spesa di rappresentanza valida per le imposte sui redditi, stabilita dal decreto ministeriale 19 novembre 2008 e chiarita dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 34/E del 13 luglio 2009: sono spese di rappresentanza quelle sostenute a titolo gratuito, dirette a promuovere i beni o i servizi dell’impresa oppure a curare le relazioni pubbliche, a condizione che siano ragionevoli, ossia in linea con gli usi commerciali del settore in cui l’impresa opera. Tra gli esempi tipici figurano i viaggi turistici accompagnati da un programma promozionale, gli eventi organizzati in occasione di ricorrenze aziendali o festività, l’inaugurazione di nuove sedi, le feste allestite in occasione di fiere e mostre, e più in generale qualsiasi bene o servizio ceduto gratuitamente per finalità promozionali.
Secondo la lettera h) dell’articolo 19-bis1, l’IVA sulle spese di rappresentanza, definite come ai fini delle imposte sui redditi, è esclusa dalla detrazione, salvo un’unica deroga: i beni di costo unitario fino a 50 euro, per i quali la detrazione rimane piena. Si tratta di una soglia riferita ai soli beni, non ai servizi: un omaggio fisico di modesto valore (un gadget, un cesto natalizio di importo contenuto) può quindi dare diritto a detrazione integrale, mentre un servizio prestato gratuitamente a fini di rappresentanza resta sempre indetraibile, a prescindere dal suo valore. Va aggiunto, per completezza, che dal periodo d’imposta 2025 la deducibilità di queste spese ai fini delle imposte dirette e dell’Irap è subordinata, oltre che al rispetto dei consueti limiti quantitativi, al pagamento tramite strumenti tracciabili: un vincolo che si aggiunge, senza sovrapporsi, alle regole IVA appena illustrate.
- TRASPORTI E IMMOBILI ABITATIVITrasporto di Persone e Fabbricati Abitativi: le Ulteriori Ipotesi di Esclusione
La seconda parte della lettera e) dell’articolo 19-bis1 preclude la detrazione dell’IVA relativa al trasporto di persone: rientrano qui le prestazioni derivanti da contratti di trasporto conclusi fra un vettore e l’utilizzatore del servizio, come nel caso di un biglietto aereo, ferroviario o di un servizio di taxi acquistato da terzi. Con la circolare n. 7/E del 14 gennaio 1998, l’amministrazione finanziaria ha chiarito che in questa disciplina rientra anche il noleggio con conducente, peraltro assoggettato all’aliquota ridotta del 10% propria delle prestazioni di trasporto di persone; considerazioni analoghe si applicano ai contratti di appalto aventi a oggetto servizi di trasporto, a prescindere dalla qualificazione giuridica formale attribuita al contratto.
Un’altra ipotesi di indetraibilità oggettiva, disciplinata dalla lettera i) del medesimo articolo, concerne i fabbricati o le porzioni di fabbricato destinati ad abitazione: l’IVA sul loro acquisto, sulla locazione e sulle spese di manutenzione, recupero o gestione non è detraibile. La norma riconosce una deroga per le imprese il cui oggetto esclusivo o principale consiste nella costruzione o nel ripristino di tali immobili, le cosiddette immobiliari di costruzione: per queste ultime la detrazione resta consentita secondo le regole ordinarie. Ne restano invece escluse le immobiliari che si dedicano alla sola rivendita, senza svolgere attività di costruzione o di recupero.
Sull’applicazione di questa regola incide anche il mutamento della destinazione d’uso di un immobile: con la risoluzione n. 196/E del 31 luglio 2007, l’Agenzia delle Entrate ha ammesso che la trasformazione di un fabbricato da abitativo a strumentale elimina l’indetraibilità originaria. In senso contrario, con la risoluzione n. 99/E dell’8 aprile 2009, l’Agenzia ha considerato indetraibile l’IVA sulle spese di ristrutturazione sostenute per convertire un immobile abitativo in ufficio, poiché durante i lavori il fabbricato conservava ancora, dal punto di vista catastale, la natura abitativa: perché il cambio di destinazione produca effetti, deve risultare da elementi concreti, non dalla semplice intenzione dichiarata dal contribuente.
- RECUPERO DELL’IMPOSTA INDEBITASanzioni: l’Esposizione in Caso di Indebita Detrazione
Chi detrae l’IVA in assenza dei relativi presupposti, comprese le ipotesi di indetraibilità oggettiva appena illustrate, si espone a una sanzione amministrativa. Per le violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024, in seguito alla riforma del sistema sanzionatorio tributario introdotta con il decreto legislativo n. 87/2024, la sanzione per l’indebita detrazione dell’IVA, disciplinata dall’articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 471/1997, ammonta al 70% dell’imposta indebitamente detratta, contro il 90% previsto in precedenza. La violazione può comunque essere sanata mediante ravvedimento operoso, con una riduzione della sanzione tanto maggiore quanto più tempestiva è la correzione dell’errore.
Le esclusioni e le riduzioni fin qui esaminate trovano oggi la loro sede nell’articolo 19-bis1 del Dpr n. 633/1972, ma la collocazione normativa muterà dal 1° gennaio 2027: da quel momento entrerà in vigore il nuovo Testo Unico dell’imposta sul valore aggiunto, approvato con il decreto legislativo 19 gennaio 2026, n. 10, che riordina in 171 articoli l’intera disciplina IVA senza alterarne, in linea di principio, i contenuti sostanziali. Fino al 31 dicembre 2026 continuano a valere i richiami all’attuale Dpr n. 633/1972; dal 2027, invece, ogni riferimento normativo, contrattuale o documentale all’articolo 19-bis1 si intenderà riferito alla corrispondente disposizione del nuovo Testo Unico. Per imprese e professionisti l’indicazione operativa resta comunque quella di sempre: prima di detrarre l’IVA su auto, telefoni, alberghi, omaggi o immobili abitativi, occorre verificare a quale fattispecie dell’articolo 19-bis1 riconduce l’acquisto, perché è da questa qualificazione che dipende se la detrazione spetta per intero, in percentuale fissa, oppure non spetta affatto.
