Quando si parla di premi sportivi erogati ad atleti stranieri, spesso ci si chiede se si applichi lo stesso trattamento fiscale previsto per gli atleti italiani. La risposta è affermativa: anche per gli atleti stranieri si applica una ritenuta d’imposta del 20% sui premi e non ci sono ritenute se i premi non superano i 300 euro annui per percipiente. Vediamo nel dettaglio le fonti normative e i chiarimenti su questo tema, con alcuni esempi pratici.
- LA REGOLA GENERALE SUI PREMILa regola generale sui premi sportivi
L’art. 36, comma 6-ter, del D.lgs. 36/2021 stabilisce che le somme versate a titolo di premio per risultati sportivi da parte di associazioni e società sportive dilettantistiche ai propri tesserati atleti e tecnici dilettanti sono inquadrate come premi ai sensi dell’art. 30, secondo comma, del DPR 600/1973. Quest’ultimo articolo prevede che sui premi erogati in occasione di manifestazioni sportive sia applicata una ritenuta alla fonte a titolo d’imposta con aliquota del 20%.
Quindi, in base a queste norme, sui premi corrisposti ad atleti e tecnici per i risultati ottenuti deve essere operata una ritenuta del 20% a titolo d’imposta, senza obbligo di indicazione nella dichiarazione dei redditi da parte del percipiente, in quanto il tributo risulta già completamente assolto.
- L'APPLICAZIONE AGLI ATLETIL’applicazione agli atleti stranieri
Le norme citate sono chiare e non prevedono alcuna differenziazione o eccezione nel caso in cui i percipienti dei premi siano atleti stranieri. Anche se in altre situazioni per gli stranieri la ritenuta è elevata dal 20% al 30%, ciò non vale per i premi sportivi. Infatti, una diversa aliquota per gli stranieri non avrebbe logica, trattandosi di una ritenuta a titolo d’imposta collegata alla natura dell’importo corrisposto, indipendentemente dalla nazionalità o dalla capacità contributiva del percipiente.
Quindi, in base a un’analisi delle norme fiscali, si può affermare con certezza che per i premi sportivi corrisposti ad atleti stranieri si applica la stessa ritenuta a titolo d’imposta del 20% prevista per gli atleti italiani.
- I PREMI INFERIORI A 300 EUROI premi inferiori a 300 euro
La legge prevede che sui premi sportivi di importo complessivo annuo non superiore a 300 euro per ciascun percipiente non si applicano le ritenute alla fonte. Anche questa disposizione non pone alcuna distinzione tra atleti italiani e stranieri. Pertanto, l'”agevolazione dei 300 euro” vale per tutti gli atleti, compresi quelli stranieri.
Esempio pratico: un’associazione sportiva dilettantistica eroga un premio di 250 euro a un atleta straniero per la vittoria in una gara. Su tale premio non deve essere applicata alcuna ritenuta. Se successivamente la stessa associazione eroga allo stesso atleta un ulteriore premio di 100 euro, su quest’ultimo andrà applicata la ritenuta del 20%, in quanto viene superato il limite di 300 euro annui.
- IL PROBLEMA DELLA DOPPIAIl problema della doppia imposizione
Resta il problema, per l’atleta straniero che percepisce il premio (non per il soggetto che lo eroga), della potenziale doppia imposizione. Infatti, il premio potrebbe essere tassato sia in Italia, paese di produzione del reddito, che nel paese di residenza fiscale dell’atleta. Per evitare questa doppia imposizione, esistono specifiche convenzioni tra Stati che stabiliscono in quale dei due paesi debba avvenire la tassazione.
In base al modello di convenzione OCSE, utilizzato nella maggior parte dei casi, il reddito degli sportivi viene tassato nel paese in cui viene prodotto. Quindi, i premi erogati in Italia ad atleti stranieri per risultati ottenuti in Italia scontano la tassazione in Italia con le regole sopra esposte. Sarà poi cura dell’atleta verificare gli adempimenti nel proprio paese di residenza fiscale per evitare la doppia imposizione.
- CONCLUSIONEConclusione
In conclusione, il trattamento fiscale dei premi sportivi erogati ad atleti stranieri segue le stesse regole previste per gli atleti italiani, con applicazione della ritenuta d’imposta del 20% o esenzione per i premi fino a 300 euro annui. Non ci sono differenziazioni legate alla nazionalità del percipiente. Resta il tema della potenziale doppia imposizione per l’atleta straniero, risolvibile in base alle convenzioni contro le doppie imposizioni tra l’Italia e il paese di residenza dell’atleta. È comunque sempre consigliabile per le associazioni e società sportive che erogano i premi chiedere una consulenza specializzata per gestire correttamente gli aspetti fiscali.
Aggiornamento normativo (settembre 2026)
Attenzione: l’esenzione dalla ritenuta per i premi fino a € 300 descritta in questo articolo non è una regola stabile. Dal 2025 al 2026 ha avuto un percorso molto instabile: non prorogata per tutto il 2025 (ritenuta piena su ogni importo), poi ripristinata da una norma abrogata prima ancora di entrare in vigore (dal 1° gennaio al 27 marzo 2026 di nuovo ritenuta piena), infine reintrodotta dal D.L. 27 marzo 2026, n. 38 per il periodo 28 marzo – 31 dicembre 2026, questa volta come soglia secca (non franchigia): superati € 300 anche di un euro, la ritenuta del 20% si applica sull’intero importo. Dal 1° gennaio 2027 nessuna norma vigente garantisce la prosecuzione dell’esenzione. Le regole di tassazione del 20% e l’applicabilità agli atleti stranieri restano invece confermate in ogni periodo.
Approfondimento: premi sportivi: esenzione confermata fino a € 300 nel 2026.
- LE CONVENZIONI INTERNAZIONALIQuando la convenzione contro le doppie imposizioni prevale sulla regola generale
Occorre precisare che il criterio OCSE citato non è automatico in ogni caso: le singole convenzioni bilaterali stipulate dall’Italia possono prevedere clausole specifiche per i redditi degli sportivi (tipicamente ricalcate sull’art. 17 del Modello di Convenzione OCSE), che in alcuni casi introducono eccezioni per manifestazioni finanziate con fondi pubblici o per soggiorni di breve durata. Prima di applicare la ritenuta a un atleta straniero proveniente da un Paese con cui l’Italia ha stipulato una convenzione, è quindi buona prassi verificare il testo specifico dell’accordo bilaterale applicabile, anziché fare affidamento solo sulla regola generale.
Domande e Risposte
D: Un atleta straniero tesserato per la mia associazione sportiva dilettantistica ha vinto una gara in Italia. Che tassazione devo applicare sul premio?
R: Sul premio va applicata una ritenuta d’imposta del 20%, come per gli atleti italiani. Non ci sono differenze di aliquota legate alla nazionalità dell’atleta. Ricorda però che se i premi erogati allo stesso atleta non superano i 300 euro annui complessivi, non va applicata alcuna ritenuta.
D: Ho erogato premi per 200 euro a un atleta straniero e ho un dubbio: quei premi vanno indicati nella dichiarazione dei redditi dell’atleta?
R: No, i premi assoggettati a ritenuta d’imposta del 20% (o esenti perché sotto i 300 euro annui) non vanno indicati nella dichiarazione dei redditi dell’atleta. Il tributo risulta già completamente assolto con la ritenuta e non c’è obbligo dichiarativo.
D: So che in alcune situazioni per i compensi agli stranieri si applica una ritenuta del 30% anziché del 20%. È così anche per i premi sportivi?
R: No, per i premi sportivi la ritenuta è sempre del 20% sia per gli atleti italiani che per quelli stranieri. La differenziazione di aliquota in altri ambiti non si applica ai premi sportivi.
