La riforma dello sport, entrata in vigore il 1° luglio 2023, ha introdotto importanti novità per le associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD/SSD). Una di queste riguarda la figura del collaboratore amministrativo-gestionale, che svolge mansioni di supporto all’attività sportiva, come la gestione della segreteria, il tesseramento degli atleti o la tenuta della contabilità di base.
- INQUADRAMENTO CONTRATTUALEInquadramento contrattuale
Secondo quanto previsto dall’art. 37 del D.Lgs. n. 36/2021, l’attività di carattere amministrativo-gestionale resa in favore delle ASD/SSD, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva può essere oggetto di collaborazione ai sensi dell’art. 409, comma 1, n. 3, del Codice di Procedura Civile.
Ciò significa che il rapporto di lavoro del collaboratore amministrativo-gestionale può essere inquadrato come collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.). Tuttavia, a differenza dei collaboratori sportivi, per i quali è prevista una presunzione di co.co.co. al di sotto delle 24 ore settimanali, per i collaboratori amministrativo-gestionali non esiste tale presunzione. Pertanto, l’onere della prova circa la natura autonoma del rapporto ricade sull’associazione o società sportiva.
- AGEVOLAZIONI FISCALI EAgevolazioni fiscali e contributive
Ai collaboratori amministrativo-gestionali si applicano le stesse agevolazioni previste per i lavoratori sportivi, ovvero:
- La franchigia fino a 5.000 euro annui per i contributi previdenziali (art. 35, commi 2, 6, 7, 8-bis, e 8-ter, D.Lgs. n. 36/2021)
- La franchigia fino a 15.000 euro annui per l’imposizione fiscale (art. 36, comma 6, D.Lgs. n. 36/2021)
Ciò significa che, per i compensi fino a 5.000 euro annui, non è dovuta alcuna contribuzione previdenziale, mentre per i compensi fino a 15.000 euro annui non è dovuta alcuna imposta sul reddito.
- SOGGETTI ESCLUSIEsclusioni
Il D.Lgs. n. 120/2023 ha precisato che non rientrano tra i collaboratori amministrativo-gestionali coloro che forniscono attività di carattere amministrativo-gestionale nell’ambito di una professione per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali. Pertanto, sono esclusi da tale inquadramento i professionisti come commercialisti, avvocati o consulenti del lavoro.
- ADEMPIMENTI E CONTABILITÀAdempimenti
Per una corretta gestione del rapporto di lavoro con il collaboratore amministrativo-gestionale, l’ASD/SSD deve:
- Stipulare un contratto di collaborazione coordinata e continuativa
- Effettuare la comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto (modello UNILAV) attraverso i canali ordinari, non potendo utilizzare il Registro delle Attività Sportive
- Aprire una posizione assicurativa territoriale (PAT) presso l’INAIL
- Iscrivere il collaboratore alla Gestione Separata INPS
- Emettere mensilmente il cedolino paga e trasmettere i dati retributivi all’INPS tramite UNIEMENS
- Tenere e conservare il Libro Unico del Lavoro (LUL)
- CONCLUSIONEConclusione
La figura del collaboratore amministrativo-gestionale rappresenta un’opportunità per le ASD/SSD di avvalersi di personale qualificato per lo svolgimento di mansioni di supporto all’attività sportiva, beneficiando al contempo delle agevolazioni fiscali e contributive previste dalla riforma dello sport. Tuttavia, è fondamentale una corretta gestione del rapporto di lavoro, attraverso l’utilizzo del contratto di collaborazione coordinata e continuativa e l’adempimento degli obblighi comunicativi, assicurativi e contributivi previsti dalla normativa.
- AGGIORNAMENTO NORMATIVO (SETTEMBRE 2026)L’esclusione IRAP vale anche per queste collaborazioni
La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 7/E del 7 agosto 2026 ha risolto un dubbio interpretativo che riguardava proprio le collaborazioni amministrativo-gestionali: l’esclusione dalla base imponibile IRAP, prevista dall’art. 36, comma 6, del D.Lgs. 36/2021 per i compensi ai co.co.co. dell’area del dilettantismo inferiori a € 85.000 annui, si applica anche a queste collaborazioni, e non solo alle figure tecniche (istruttori, allenatori, preparatori atletici). L’Agenzia ha basato la conclusione su due argomenti: la norma sull’esclusione IRAP rinvia genericamente ai “compensi per i collaboratori coordinati e continuativi dell’area del dilettantismo”, senza distinguere le tipologie; e l’art. 37 del D.Lgs. 36/2021, che disciplina proprio le collaborazioni amministrativo-gestionali, richiama espressamente la disciplina fiscale dell’art. 36, comma 6, “quale che sia la tipologia del rapporto”.
Attenzione però al meccanismo, diverso da quello della franchigia fiscale di € 15.000: la soglia IRAP di € 85.000 è secca, non progressiva. Un compenso annuo di € 84.999 resta interamente escluso dalla base imponibile IRAP; un compenso di € 85.000 esatti vi concorre per intero, non solo per la parte eccedente. La verifica va fatta sul singolo compenso erogato a ciascun collaboratore, non sul totale dei compensi amministrativo-gestionali erogati dall’ente nell’anno.
Domande e Risposte
D: Il collaboratore amministrativo-gestionale è un lavoratore sportivo?
R: No, il collaboratore amministrativo-gestionale non rientra nella definizione di lavoratore sportivo, ma può essere inquadrato con un contratto di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) ai sensi dell’art. 409, comma 1, n. 3, del Codice di Procedura Civile.
D: Quali sono le mansioni tipiche del collaboratore amministrativo-gestionale?
R: Il collaboratore amministrativo-gestionale svolge attività di supporto all’attività sportiva, come la gestione della segreteria, il tesseramento degli atleti o la tenuta della contabilità di base. Non rientrano in questa categoria i professionisti iscritti ad albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali, come commercialisti, avvocati o consulenti del lavoro.
D: Quali sono le agevolazioni fiscali e contributive per i collaboratori amministrativo-gestionali?
R: I collaboratori amministrativo-gestionali beneficiano delle stesse agevolazioni previste per i lavoratori sportivi, ovvero la franchigia fino a 5.000 euro annui per i contributi previdenziali e fino a 15.000 euro annui per l’imposizione fiscale.
D: È possibile utilizzare il Registro delle Attività Sportive per le comunicazioni relative ai collaboratori amministrativo-gestionali?
R: No, le comunicazioni relative ai collaboratori amministrativo-gestionali devono essere effettuate attraverso i canali ordinari, come il modello UNILAV, non potendo utilizzare il Registro delle Attività Sportive.
D: È obbligatorio assicurare il collaboratore amministrativo-gestionale all’INAIL?
R: Sì, a differenza dei lavoratori sportivi, per i collaboratori amministrativo-gestionali è obbligatoria l’assicurazione INAIL, attraverso l’apertura di una posizione assicurativa territoriale (PAT).
