Inquadramento generale
I ricavi sono i componenti positivi che derivano dall’attività caratteristica dell’impresa: le vendite di merci e prodotti, le prestazioni di servizi, i corrispettivi delle cessioni di materie prime e semilavorati. L’articolo 85 del TUIR li definisce ai fini fiscali e vi comprende anche il valore normale dei beni destinati all’autoconsumo dell’imprenditore o a finalità estranee all’impresa. Il codice civile ne regola l’esposizione nel conto economico, nella voce A.1 (ricavi delle vendite e delle prestazioni), e i principi contabili ne stabiliscono il momento di rilevazione.
Profilo civilistico
I ricavi si espongono al netto dei resi, degli sconti commerciali, degli abbuoni e dei premi, secondo l’articolo 2425-bis del codice civile. Gli sconti di natura finanziaria, concessi per il pagamento anticipato, non riducono i ricavi ma sono oneri finanziari. Le rettifiche relative a ricavi di esercizi precedenti riducono la voce dei ricavi, salvo che derivino da errori rilevanti o da cambiamenti di principi. I ricavi si rilevano quando la prestazione è stata eseguita: per le vendite di beni, con il trasferimento sostanziale dei rischi e dei benefici; per i servizi, quando sono resi.
Profilo fiscale
L’articolo 109 del TUIR stabilisce la competenza dei ricavi: per i beni mobili la data di consegna o di spedizione, salvo che l’effetto traslativo si verifichi in una data successiva, e senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà; per gli immobili la data della stipula dell’atto; per i servizi la data di ultimazione, e per quelli periodici la data di maturazione dei corrispettivi. Per le imprese che applicano la derivazione rafforzata prevalgono però la qualificazione, l’imputazione temporale e la classificazione di bilancio.
Certezza e determinabilità
I ricavi concorrono al reddito quando sono certi nell’esistenza e determinabili in modo obiettivo nell’ammontare. Se alla chiusura dell’esercizio queste condizioni mancano, per esempio per un corrispettivo ancora in discussione, il ricavo concorre al reddito nell’esercizio in cui si verificano.
Operazioni con l’estero
I ricavi derivanti da operazioni con società estere del gruppo si valutano in base al principio di libera concorrenza, secondo la disciplina dei prezzi di trasferimento dell’articolo 110, comma 7, del TUIR.
Punti di attenzione
Occorre controllare il cut-off di fine esercizio, verificando che le consegne e le prestazioni di dicembre siano fatturate o stanziate e che quelle di gennaio non siano anticipate.
Informativa
La nota integrativa ripartisce i ricavi per categorie di attività e per aree geografiche, se significativo, secondo l’articolo 2427, n. 10.
Autoconsumo e destinazioni estranee
I beni destinati al consumo personale dell’imprenditore, assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all’impresa generano ricavi pari al loro valore normale, anche in assenza di un corrispettivo. Se in bilancio non emerge un componente positivo pari al valore normale, la differenza si recupera con una variazione in aumento in dichiarazione.
Ricavi: esempio di contabilizzazione
Un’impresa spedisce merce il 30 dicembre con consegna presso il cliente il 3 gennaio, con clausola che trasferisce i rischi al vettore alla partenza. Il ricavo è di competenza dell’esercizio della spedizione, anche se la fattura è emessa a gennaio.
Il ricavo concorre al reddito quando la prestazione è eseguita secondo l'articolo 109: consegna per i beni mobili, stipula per gli immobili, ultimazione per i servizi. La fattura non sposta la competenza.
Principi contabili (OIC)
Esposizione dei ricavi al netto di resi, sconti e abbuoni
I ricavi e i proventi vanno esposti in conto economico al netto dei resi, degli sconti di natura commerciale e degli abbuoni e premi, mentre gli sconti di natura finanziaria costituiscono proventi od oneri finanziari e vanno esposti separatamente: per una migliore informativa aziendale, è opportuno tenere durante l’esercizio conti separati per ricavi, sconti, abbuoni e resi, da stornare eventualmente in sede di chiusura. Gli utili e le perdite su cambi, realizzati o anche solo presunti a fine esercizio, vanno annotati tra i componenti di natura finanziaria e non influenzano l’ammontare dei ricavi originari.
Nota integrativa
Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.
- Criteri di valutazione. I criteri applicati nella valutazione della voce, nelle rettifiche di valore e nella conversione degli importi in valuta estera. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 1, c.c.
- Ripartizione dei ricavi. La ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categorie di attività e per aree geografiche. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 10, c.c.; OIC 12, par. 114.
- Metodi di rilevazione dei ricavi. Se rilevanti: la stima dei corrispettivi variabili, il metodo di allocazione del prezzo alle singole prestazioni e la misura dello stato di avanzamento dei servizi. Principio contabile: OIC 34, par. 37.
Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata restano dovute: criteri di valutazione (art. 2435-bis, c. 5, c.c.). Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).
Relazione sulla gestione
La legge non prevede per questa voce informazioni specifiche nella relazione sulla gestione. Se i suoi effetti sono significativi, ne dà conto l’analisi generale della situazione, dell’andamento della gestione e dei principali rischi e incertezze (art. 2428, c. 1, c.c.).
Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).
Disciplina fiscale
Criterio di competenza secondo la natura del bene o del servizio
Ai sensi dell’articolo 109 del TUIR, i ricavi si considerano conseguiti, per i beni mobili, alla data di consegna o spedizione, salvo che sia diversa e successiva la data in cui si verifica l’effetto traslativo della proprietà; per i beni immobili, alla data di stipulazione dell’atto notarile, salvo che sia diversa e successiva la data dell’effetto traslativo; per le prestazioni di servizi, alla data di ultimazione della prestazione; per le vendite di cosa futura, al momento in cui il bene viene a esistenza; per le prestazioni da cui derivano corrispettivi periodici, quali le locazioni, alla data di maturazione dei medesimi; per la cessione di diritti reali di godimento su beni immobili, alla data di stipulazione dell’atto notarile o, se diversa e successiva, a quella in cui si verificano gli effetti traslativi, senza suddivisione del ricavo sugli anni di durata del diritto. Il componente positivo di reddito derivante dai canoni di locazione deve considerarsi percepito e tassabile alla data di maturazione, e continua a essere dovuto fino alla risoluzione del contratto o alla convalida di sfratto per morosità, anche in caso di mancato incasso.
Correlazione tra ricavi e costi e ricavi infragruppo con l’estero
È consentita la deducibilità dei costi nell’esercizio in cui si producono i ricavi correlati, anche quando tali costi saranno effettivamente sostenuti in esercizi successivi, in applicazione del principio di correlazione tra costi e ricavi: analogamente, l’alienazione di unità immobiliari costituisce ricavo dell’esercizio in cui interviene l’atto di trasferimento della proprietà, ancorché non tutti i costi attribuibili al bene siano già stati sostenuti, dovendo questi ultimi essere imputati per la quota attribuibile al bene la cui vendita ha generato il ricavo. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate verso imprese estere direttamente o indirettamente controllate o controllanti sono determinate con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili, se ne deriva un aumento del reddito, applicandosi tale regola a tutti gli Stati esteri e non soltanto ai Paesi a fiscalità privilegiata.
Valorizzazione della merce in viaggio a cavallo d’esercizio
Un’impresa spedisce merce a un cliente il 20 dicembre, con arrivo a destinazione il 15 gennaio dell’esercizio successivo; il contratto non prevede alcuna clausola specifica sul trasferimento della proprietà, che si verifica quindi, secondo la regola generale dell’articolo 1510, secondo comma, del codice civile, già al momento della consegna al vettore per l’inoltro al compratore.
1. Rilevazione del ricavo alla data di consegna al vettore per l’inoltro al compratore
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Clienti (C.II.1) | 36.600,00 | - |
| Ricavi da vendite (A.1) | - | 30.000,00 |
| IVA c/vendite (D.12) | - | 6.600,00 |
| Totale | 36.600,00 | 36.600,00 |
Ai sensi dell’articolo 109, comma 2, del TUIR, la consegna allo spedizioniere o al vettore per l’inoltro al compratore rappresenta già ricavo per il venditore, che deve pertanto contabilizzarlo nell’esercizio della spedizione, il 20 dicembre, indipendentemente dal fatto che la merce sia arrivata a destinazione solo nell’esercizio successivo, il 15 gennaio; il venditore dovrà correlativamente eliminare il costo della merce venduta dalle proprie rimanenze di fine esercizio.
2. Incasso dal cliente - febbraio
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Banca c/c (C.IV.1) | 36.600,00 | - |
| Clienti (C.II.1) | - | 36.600,00 |
| Totale | 36.600,00 | 36.600,00 |
Al 31 dicembre la merce in viaggio, già di proprietà del cliente, non si comprende tra le rimanenze del venditore. Se la clausola di resa trasferisse la proprietà all’arrivo, il ricavo sarebbe dell’anno successivo e la merce resterebbe tra le rimanenze.
Controlli prima della dichiarazione
- Corretta individuazione del momento di competenza. Verificare che il ricavo sia stato rilevato secondo il criterio specifico previsto per la natura del bene o servizio (consegna/spedizione, stipula dell’atto, ultimazione, maturazione).
- Correlazione tra ricavi e costi. Verificare che i costi correlati a un ricavo già rilevato, anche se da sostenere in esercizi successivi, siano stati dedotti nel medesimo esercizio del ricavo.
- Valore normale nelle operazioni infragruppo con l’estero. Verificare che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi verso imprese estere controllate o controllanti siano state determinate al valore normale.
- Tassabilità dei canoni di locazione maturati. Verificare che i canoni di locazione siano stati tassati per competenza fino alla risoluzione del contratto o alla convalida di sfratto, indipendentemente dall’effettivo incasso.
Errori ricorrenti
Fatturazione differita usata come criterio di competenza
La consegna di dicembre fatturata in via differita a gennaio resta un ricavo dell'esercizio di consegna. Chi rileva il ricavo in base alla data della fattura, anziché a quella del documento di trasporto, sposta ricavi nell'esercizio successivo. Alla chiusura vanno confrontati i documenti di trasporto degli ultimi giorni con le fatture emesse, stanziando fatture da emettere per le consegne non ancora fatturate.
Beni assegnati ai soci o autoconsumati dimenticati
La destinazione di beni ai soci o a finalità estranee all'impresa genera ricavi al valore normale anche se non c'è alcun incasso. Scaricare semplicemente il magazzino, o registrare l'uscita come costo, fa perdere un componente positivo di reddito che l'Amministrazione ricostruisce facilmente confrontando le rimanenze con gli acquisti e le vendite.
Contributi e indennizzi esclusi dai ricavi imponibili
Contributi in conto esercizio spettanti per contratto e indennità per perdita o danneggiamento di beni che generano ricavi rientrano tra i componenti positivi del reddito. Considerarli entrate neutre, o registrarli direttamente a patrimonio netto, sottrae materia imponibile. Ogni somma ricevuta va qualificata in base alla causa, non alla denominazione attribuita dall'erogante.
