Glossario delle voci di bilancio 2026 Normativa OIC & TUIR vigente Aggiornato il 13 Settembre 2026

Ristrutturazione del debito

Indice A–Z (729 voci) →

📋Inquadramento generale

Sintesi Operativa

Ristrutturazione del debito - un’impresa in difficoltà finanziaria può ottenere dai creditori, di solito dalle banche, condizioni più favorevoli di quelle originarie: una riduzione del capitale da rimborsare o degli interessi, un allungamento delle scadenze, la conversione del debito in capitale, l’estinzione del debito con la cessione di beni. Sono le ristrutturazioni del debito, spesso realizzate nell’ambito degli strumenti previsti dal Codice della crisi d’impresa: accordi di ristrutturazione, piani attestati di risanamento, concordati preventivi. Per il debitore, la riduzione del debito genera un utile che va rilevato e, sul piano fiscale, trattato secondo regole speciali.

Profilo civilistico

Secondo l’OIC 19, la ristrutturazione si rileva alla data in cui diventa efficace, cioè quando le condizioni sono giuridicamente vincolanti, per esempio con l’omologazione del tribunale. Se la ristrutturazione riduce il capitale o gli interessi maturati, il debitore rileva un utile, pari alla riduzione, nei proventi finanziari. Se si limita a rinviare le scadenze o a ridurre gli interessi futuri, non emerge alcun utile, e si applicano le regole del costo ammortizzato, che possono richiedere di eliminare il debito originario e iscriverne uno nuovo se le condizioni cambiano in modo sostanziale. La conversione in capitale e la cessione di beni in pagamento si rilevano secondo i rispettivi valori.

Profilo fiscale

L’articolo 88, comma 4-ter, del TUIR stabilisce che la riduzione dei debiti non costituisce sopravvenienza attiva in alcune procedure. Nel concordato preventivo liquidatorio e nella liquidazione giudiziale l’esclusione è totale. Nel concordato in continuità, negli accordi di ristrutturazione omologati, nei piani attestati e negli altri strumenti previsti, la riduzione non è tassata solo per la parte che eccede le perdite fiscali pregresse e di periodo e gli interessi passivi riportati, che invece vanno utilizzati a compensazione.

Costi della ristrutturazione

I costi di consulenza, le commissioni bancarie e gli altri oneri direttamente collegati alla ristrutturazione si imputano a conto economico, oppure, per chi applica il costo ammortizzato, si considerano nel tasso di interesse effettivo del nuovo debito.

Punto di vista del creditore

Il creditore rileva una perdita per la riduzione concessa, deducibile secondo l’articolo 101, comma 5, del TUIR, che considera realizzata la perdita derivante da procedure concorsuali e accordi di ristrutturazione.

Punti di attenzione

Occorre verificare la data di efficacia dell’accordo, lo strumento giuridico utilizzato e le perdite fiscali disponibili, perché ne dipende la tassazione dell’utile.

Informativa

La nota integrativa descrive la ristrutturazione, i suoi effetti sul bilancio e sulle prospettive di continuità aziendale.

Ristrutturazione del debito: esempio di contabilizzazione

Nell’ambito di un accordo di ristrutturazione omologato, una banca riduce di 400.000 euro il debito di una società che ha perdite fiscali pregresse per 150.000 euro. La società rileva un provento di 400.000 euro; fiscalmente, 150.000 euro sono assorbiti dalle perdite e i restanti 250.000 euro non sono tassati.

Regola Fondamentale & Ratio

Nella ristrutturazione del debito il debitore rileva l'utile quando la procedura diventa efficace; fiscalmente la riduzione non è tassata per la parte che eccede le perdite disponibili, secondo l'articolo 88, comma 4-ter.

Riferimenti Normativi Primari:
TUIR, art. 88

🏛️Principi contabili (OIC)

Riduzione del capitale da rimborsare o degli interessi maturati

Per le società che applicano il criterio del costo ammortizzato, quando la ristrutturazione comporta l’eliminazione contabile del debito originario, il nuovo debito è iscritto secondo le regole ordinarie di rilevazione iniziale, valutato al costo ammortizzato e soggetto ad attualizzazione: la differenza tra il valore di iscrizione iniziale del nuovo debito e l’ultimo valore contabile di quello originario costituisce un utile, o una perdita, da rilevare tra i proventi o gli oneri finanziari, mentre i costi di transazione sono rilevati a conto economico quale componente dell’utile o della perdita connessa all’eliminazione. Per le società che non applicano il costo ammortizzato, quando la ristrutturazione prevede la rinuncia del creditore a un ammontare di capitale o di interessi maturati, il debitore iscrive un utile da ristrutturazione tra i proventi finanziari, pari alla differenza tra il valore di iscrizione iniziale del nuovo debito e l’ultimo valore contabile di quello originario, riducendo correlativamente il valore contabile del debito iscritto tra le passività.

Modifica della tempistica dei pagamenti ed estinzione mediante cessione o conversione

Quando la ristrutturazione si limita a modificare l’ammontare degli interessi maturandi o la tempistica originaria dei pagamenti, senza ridurre il capitale, il debitore non rileva alcun utile alla data della ristrutturazione, e il beneficio economico è invece rilevato per competenza lungo la durata residua del debito, con i costi di transazione rilevati come risconti attivi nei limiti dei benefici ottenuti; quando invece il debito si estingue mediante cessione di attività al creditore, va rilevata la differenza tra il valore contabile del debito estinto e quello dell’attività ceduta, mentre nella conversione totale o parziale del debito in capitale il debitore non rileva alcun componente di reddito, rendendo l’aumento di capitale sociale convenzionalmente pari al valore contabile del debito convertito.

🏛️Nota integrativa

Informazioni obbligatorie

Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.

  • Ristrutturazione del debito. La situazione di difficoltà, le caratteristiche dell’operazione, i proventi e gli oneri rilevati, il beneficio, il tasso effettivo prima e dopo la ristrutturazione, le scadenze dei debiti e l’avanzamento del piano negli esercizi successivi. Principio contabile: OIC 19, par. 81A.
  • Scadenze e garanzie. Distintamente per voce, i crediti e i debiti di durata residua superiore a cinque anni, i debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali con la natura della garanzia e la ripartizione per aree geografiche. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 6, c.c.
  • Continuità aziendale. Se la valutazione prospettica su almeno dodici mesi evidenzia incertezze significative: i fattori di rischio, le assunzioni, le incertezze, i piani per farvi fronte e le ragioni per cui le incertezze sono significative. Principio contabile: OIC 11, par. 22-23.
  • Elementi eccezionali. L’importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 13, c.c.; OIC 12, par. 115.

Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata restano dovute: scadenze e garanzie (solo per i debiti, senza ripartizione geografica); continuità aziendale; elementi eccezionali (art. 2435-bis, c. 5, c.c.). Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).

🏛️Relazione sulla gestione

Informazioni obbligatorie

Le informazioni che la relazione sulla gestione deve contenere in relazione a questa voce, con la fonte dell’obbligo.

  • Analisi della gestione e rischi. Un’analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione e dell’andamento della gestione, con indicatori finanziari e, se del caso, non finanziari, e la descrizione dei principali rischi e incertezze. Obbligo di legge: art. 2428, c. 1 e 2, c.c.
  • Evoluzione prevedibile della gestione. L’evoluzione prevedibile della gestione. Obbligo di legge: art. 2428, c. 3, n. 6, c.c.
  • Rischi finanziari. Se rilevanti, gli obiettivi e le politiche di gestione del rischio finanziario, compresa la politica di copertura, e l’esposizione ai rischi di prezzo, di credito, di liquidità e di variazione dei flussi finanziari. Obbligo di legge: art. 2428, c. 3, n. 6-bis, c.c.

Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).

⚖️Disciplina fiscale

Esclusione dell’utile da ristrutturazione dalle sopravvenienze attive imponibili

Ai sensi dell’articolo 88, comma 4-ter, del TUIR, la riduzione dei debiti dell’impresa in sede di concordato preventivo, di accordo di ristrutturazione dei debiti omologato o di piano attestato di risanamento pubblicato nel registro delle imprese non costituisce sopravvenienza attiva imponibile per la parte eccedente le perdite, pregresse e di periodo, e gli interessi passivi e gli oneri finanziari di competenza dell’esercizio, con ulteriori effetti sul riporto delle eccedenze relative all’aiuto alla crescita economica: tale esclusione riflette la funzione di sostegno al risanamento dell’impresa in difficoltà propria di queste procedure, evitando che il beneficio della riduzione del debito sia in tutto o in parte neutralizzato da un’immediata tassazione.

Trattamento dei costi di transazione e delle success fee

I costi direttamente connessi all’operazione di ristrutturazione, quali le spese di consulenza professionale, le commissioni e gli altri oneri per servizi finanziari, sono imputati a conto economico nell’esercizio di sostenimento, non essendo agevole dimostrarne la capacità di produrre benefici economici futuri data la situazione di comprovata difficoltà della società; i compensi professionali riconosciuti in caso di successo, le cosiddette success fee, sono invece iscritti solo al realizzarsi delle condizioni pattuite, con eventuale accantonamento a un fondo rischi se tali condizioni non sono ancora maturate alla data di chiusura del bilancio, dandone comunque conto in nota integrativa.

Gli importi degli esempi hanno finalità illustrativa del meccanismo contabile e fiscale: salvo diversa indicazione nel testo, non vanno intesi come valori tipici o di riferimento per casi reali.

📊Rilevazione dell’utile da ristrutturazione per riduzione del debito

Caso pratico guidato · Dati di partenza

Un’impresa in difficoltà finanziaria ottiene, tramite un accordo di ristrutturazione del debito omologato, la riduzione di un debito finanziario, con una differenza tra il valore contabile del debito originario e quello del nuovo debito pari a 2.080 euro.

1. Rilevazione dell’utile da ristrutturazione dei debiti

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Debiti finanziari (D.4) 2.080,00 -
Utile da ristrutturazione dei debiti (C.16) - 2.080,00
Totale 2.080,00 2.080,00

L’utile da ristrutturazione di 2.080 euro, rilevato tra i proventi finanziari, non costituisce sopravvenienza attiva imponibile per la parte che eccede le perdite fiscali pregresse e di periodo e gli interessi passivi riportati, ai sensi dell’articolo 88, comma 4-ter, del TUIR. La parte che non eccede concorre al reddito, ma è assorbita dalle perdite, utilizzabili in questo caso senza il limite dell’80%, e dagli interessi.

2. Pagamento del debito ristrutturato secondo il piano

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Debiti finanziari (D.4) 5.000,00 -
Banca c/c (C.IV.1) - 5.000,00
Totale 5.000,00 5.000,00

Il nuovo debito si rimborsa secondo le scadenze dell’accordo; nel bilancio ordinario si valuta con il costo ammortizzato, con interessi al tasso effettivo.

⚠️Controlli prima della dichiarazione

  • Corretta individuazione della data di efficacia. Verificare la data di efficacia dell’operazione di ristrutturazione secondo la specifica tipologia (concordato, accordo, piano attestato).
  • Verifica dei limiti dell’esclusione fiscale. Verificare che l’esclusione dell’utile da ristrutturazione dalle sopravvenienze attive imponibili sia stata correttamente limitata alle perdite pregresse e di periodo e agli interessi passivi di competenza.
  • Corretta imputazione dei costi di transazione. Verificare che i costi direttamente connessi all’operazione siano stati imputati a conto economico nell’esercizio di sostenimento.
  • Informativa in nota integrativa. Verificare che la nota integrativa fornisca adeguata informativa sulla situazione di difficoltà finanziaria, sulle caratteristiche dell’operazione e sui suoi effetti attesi.

⚠️Errori ricorrenti

Errore ricorrente

Utile da ristrutturazione anticipato alla trattativa

Il beneficio derivante dalla riduzione del debito si rileva solo quando l'accordo diventa efficace secondo la procedura adottata, ad esempio con l'omologazione. Iscriverlo nel bilancio chiuso durante le trattative, sulla base di una bozza di accordo o dell'adesione di una parte dei creditori, anticipa un provento incerto e rappresenta una situazione patrimoniale migliore di quella effettiva.

Errore ricorrente

Nuovo piano di rimborso lasciato al valore nominale

Quando la ristrutturazione modifica tempi e tassi del debito senza ridurne il capitale, per chi applica il costo ammortizzato il vantaggio economico emerge dal ricalcolo del valore del debito sui nuovi flussi. Mantenere il debito al valore nominale originario, limitandosi a cambiare le scadenze, fa perdere questa rappresentazione e sposta l'effetto sugli esercizi successivi.

Errore ricorrente

Stralcio del debito fuori procedura considerato non imponibile

L'esclusione dalla tassazione delle riduzioni dei debiti riguarda le procedure e gli strumenti espressamente previsti dalla legge. Uno stralcio concordato informalmente con un singolo creditore, al di fuori di tali strumenti, genera una sopravvenienza attiva imponibile secondo le regole ordinarie. Applicare il regime agevolato senza la procedura richiesta espone al recupero dell'imposta.