Inquadramento generale
Rivalutazione - il codice civile non consente di iscrivere i beni in bilancio a valori superiori al costo, anche se il loro valore di mercato è cresciuto. Periodicamente, però, il legislatore approva leggi speciali di rivalutazione, che permettono alle imprese di adeguare il valore dei beni d’impresa a quello corrente. L’ultima con portata generale è stata quella dell’articolo 110 del DL 104/2020, che ha consentito di rivalutare nel bilancio 2020 i beni materiali e immateriali e le partecipazioni risultanti dal bilancio 2019, anche solo ai fini civilistici o, pagando un’imposta sostitutiva del 3%, con effetti fiscali.
Profilo civilistico
La rivalutazione riguarda i singoli beni e non può superare il loro valore effettivo, determinato in base alla capacità produttiva, alla possibilità di utilizzazione economica nell’impresa o ai valori di mercato. Può essere contabilizzata con tre metodi: rivalutando in proporzione il costo storico e il fondo ammortamento, rivalutando solo il costo storico, oppure riducendo il fondo ammortamento. La contropartita è una riserva di rivalutazione nel patrimonio netto, al netto dell’eventuale imposta sostitutiva. Dopo la rivalutazione il bene si ammortizza sul nuovo valore, lungo la vita utile residua.
Profilo fiscale
Se la rivalutazione ha solo effetti civilistici, i maggiori valori non sono riconosciuti ai fini fiscali, e i maggiori ammortamenti sono ripresi a tassazione: si crea un doppio binario, con la relativa fiscalità differita. Se invece si paga l’imposta sostitutiva, i maggiori valori sono riconosciuti ai fini degli ammortamenti dall’esercizio successivo e ai fini delle plusvalenze dopo un periodo di osservazione. Per i marchi e l’avviamento rivalutati nel 2020, una norma successiva ha allungato a cinquanta anni il periodo di deduzione.
Riserva di rivalutazione
La riserva derivante da una rivalutazione con effetti fiscali è in sospensione d’imposta: se distribuita concorre al reddito della società e dei soci. Si può affrancare pagando un’ulteriore imposta sostitutiva, che la rende liberamente distribuibile.
Punti di attenzione
Occorre documentare il valore effettivo dei beni rivalutati, di solito con una perizia, e tenere traccia del valore fiscale per le future plusvalenze e ammortamenti.
Informativa
La nota integrativa indica, per ciascuna categoria di beni, le rivalutazioni effettuate e la legge che le ha consentite, secondo l’articolo 2427, n. 2, del codice civile e le leggi di rivalutazione.
Rivalutazione e rivalutazione volontaria
Al di fuori delle leggi speciali, il codice civile consente di derogare ai criteri di valutazione solo in casi eccezionali, secondo l’articolo 2423, quinto comma, con obbligo di motivazione e di iscrivere gli utili in una riserva non distribuibile. Non è quindi una via ordinaria per rivalutare i beni.
Rivalutazione: esempio di contabilizzazione
Una società rivaluta nel 2020 un immobile con valore netto di 500.000 euro fino al valore di perizia di 900.000 euro, pagando il 3% sui 400.000 euro di maggior valore. Iscrive una riserva di 388.000 euro in sospensione d’imposta e ammortizza il nuovo valore, deducendo i maggiori ammortamenti dal 2021.
La rivalutazione dei beni d'impresa è ammessa solo da leggi speciali, entro il valore d'uso o di mercato: l'effetto fiscale richiede l'imposta sostitutiva e crea una riserva in sospensione d'imposta.
Principi contabili (OIC)
Tre metodi di rilevazione contabile secondo l’OIC 7
La rivalutazione può essere rappresentata secondo tre modalità alternative: il primo metodo incrementa proporzionalmente sia il costo storico sia il fondo ammortamento, secondo un coefficiente pari al rapporto tra il valore netto rivalutato e quello ante rivalutazione, mantenendo invariata la durata residua del piano di ammortamento originario; il secondo metodo incrementa il solo costo storico, lasciando invariato il fondo ammortamento, con l’effetto di allungare il periodo di ammortamento residuo; il terzo metodo riduce il fondo ammortamento, senza modificare il costo storico, consentendo di rivalutare il bene solo fino a concorrenza del fondo stesso. Sono inoltre ammessi metodi misti che combinano le tre modalità base.
Limiti comuni a tutti i metodi
Indipendentemente dal metodo di rilevazione contabile prescelto, il valore netto del bene rivalutato non può in nessun caso superare il valore realizzabile nel mercato, tenuto conto della consistenza del bene, della sua capacità produttiva e dell’effettiva possibilità di economica utilizzazione nell’impresa; il valore lordo iscritto all’attivo, al netto del fondo ammortamento, non può inoltre eccedere il costo di acquisto di un bene nuovo della medesima tipologia.
Nota integrativa
Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.
- Rivalutazioni di legge. La legge di rivalutazione applicata, il criterio seguito, l’importo della rivalutazione al lordo e al netto degli ammortamenti e l’effetto sul patrimonio netto, oltre all’elenco dei beni rivalutati richiesto dalle singole leggi. Obbligo di legge: OIC 16, par. 90; OIC 24, par. 89; art. 11 L. 342/2000.
- Movimenti delle immobilizzazioni. Per ciascuna voce: costo, rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni precedenti; acquisizioni, spostamenti tra voci e alienazioni dell’esercizio; rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni dell’esercizio; totale delle rivalutazioni esistenti a fine esercizio. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 2, c.c.
- Prospetto del patrimonio netto. Le voci di patrimonio netto analiticamente, con origine, possibilità di utilizzazione, distribuibilità e utilizzi dei precedenti esercizi (di regola gli ultimi tre). Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 7-bis, c.c.; OIC 28, par. 41.
- Prospetto della fiscalità differita. Le differenze temporanee che hanno generato imposte anticipate e differite, con aliquote, variazioni rispetto all’esercizio precedente e importi imputati a conto economico o a patrimonio netto; le imposte anticipate su perdite fiscali iscritte e non iscritte, con le motivazioni. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 14, c.c.; OIC 25, par. 92.
Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata restano dovute: movimenti delle immobilizzazioni (art. 2435-bis, c. 5, c.c.). Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).
Relazione sulla gestione
La legge non prevede per questa voce informazioni specifiche nella relazione sulla gestione. Se i suoi effetti sono significativi, ne dà conto l’analisi generale della situazione, dell’andamento della gestione e dei principali rischi e incertezze (art. 2428, c. 1, c.c.).
Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).
Disciplina fiscale
Doppio binario tra efficacia civilistica ed effetto fiscale
Con efficacia esclusivamente civilistica, la rivalutazione avviene in modo gratuito, ma il nuovo valore non ha mai valenza fiscale ai fini di ammortamenti, manutenzioni, plusvalenze o minusvalenze, richiedendo l’iscrizione di imposte differite a riduzione della riserva costituita; con effetto fiscale, il riconoscimento dei maggiori valori avviene mediante il versamento di un’imposta sostitutiva del 3%, rateizzabile fino a un massimo di tre rate, con effetto sui maggiori ammortamenti deducibili a decorrere dall’esercizio successivo a quello di rivalutazione, mentre ai soli fini della determinazione di plusvalenze e minusvalenze da cessione, assegnazione ai soci o destinazione a finalità estranee all’impresa, il maggior valore è riconosciuto solo a decorrere dal quarto esercizio successivo.
Natura della riserva e affrancamento
In caso di rivalutazione con sola efficacia civilistica, il saldo attivo costituisce una riserva di utili; in caso di rivalutazione con effetto fiscale, il saldo attivo costituisce invece una riserva in sospensione d’imposta, distribuibile ai soci solo scontando la relativa tassazione, salvo l’opzione per l’affrancamento, totale o parziale, mediante un’ulteriore imposta sostitutiva del 10%, calcolata sulla riserva al netto dell’imposta già versata: a seguito dell’affrancamento, la riserva si trasforma in riserva di utili liberamente distribuibile, con tassazione limitata ai soli soci in sede di distribuzione.
Rivalutazione di un macchinario con il metodo del costo storico e del fondo ammortamento
Un macchinario ha un costo storico di 150.000 euro, un fondo ammortamento di 54.000 euro e un valore netto contabile ante rivalutazione di 96.000 euro; la società lo rivaluta a un valore netto di 120.000 euro, applicando il coefficiente di rivalutazione di 1,25 (120.000/96.000) sia al costo storico sia al fondo ammortamento, e opta per il riconoscimento fiscale con imposta sostitutiva del 3%.
1. Rivalutazione del costo storico e del fondo ammortamento
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Macchinari, costo storico (B.II.2) | 37.500,00 | - |
| Riserva di rivalutazione DL 104/2020 (A.III) | - | 24.000,00 |
| Fondo ammortamento macchinari (rettifica B.II.2) | - | 13.500,00 |
| Totale | 37.500,00 | 37.500,00 |
2. Rilevazione dell’imposta sostitutiva per il riconoscimento fiscale
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Riserva di rivalutazione DL 104/2020 (A.III) | 720,00 | - |
| Debiti tributari (D.12) | - | 720,00 |
| Totale | 720,00 | 720,00 |
Applicando il coefficiente 1,25, il costo storico sale da 150.000 a 187.500 euro (incremento di 37.500 euro) e il fondo ammortamento da 54.000 a 67.500 euro (incremento di 13.500 euro), con una riserva di rivalutazione lorda di 24.000 euro, pari all’incremento del valore netto; l’imposta sostitutiva del 3% sui 24.000 euro rivalutati, pari a 720 euro, riduce direttamente la riserva, senza transitare dal conto economico, mentre i maggiori ammortamenti fiscalmente deducibili decorreranno dall’esercizio successivo a quello di rivalutazione.
3. Pagamento dell’imposta sostitutiva
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Debiti tributari (D.12) | 720,00 | - |
| Banca c/c (C.IV.1) | - | 720,00 |
| Totale | 720,00 | 720,00 |
L’imposta si è potuta versare in un’unica soluzione o in rate annuali.
4. Ammortamento dopo la rivalutazione
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Ammortamento immobilizzazioni materiali (B.10.b) | 18.750,00 | - |
| Fondo ammortamento macchinari (rettifica B.II.2) | - | 18.750,00 |
| Totale | 18.750,00 | 18.750,00 |
L’ammortamento si calcola sul costo rivalutato di 187.500 euro con lo stesso coefficiente, qui del 10%. Con il riconoscimento fiscale, i maggiori ammortamenti sono deducibili dall’esercizio successivo alla rivalutazione.
Controlli prima della dichiarazione
- Verifica del limite massimo di rivalutazione. Verificare che il valore rivalutato non superi il maggiore tra il valore d’uso e il valore di mercato del bene.
- Coerenza del metodo di rilevazione applicato. Verificare che il metodo di rilevazione contabile prescelto sia stato applicato coerentemente, rispettando i limiti del valore di mercato e del costo di un bene nuovo.
- Corretta imputazione dell’imposta sostitutiva. Verificare che l’imposta sostitutiva per il riconoscimento fiscale sia stata imputata a riduzione della riserva e non a conto economico.
- Decorrenza del riconoscimento fiscale per le plusvalenze. Verificare che il maggior valore rivalutato non sia stato utilizzato per il calcolo di plusvalenze o minusvalenze prima del quarto esercizio successivo alla rivalutazione.
Errori ricorrenti
Rivalutazione estesa a una sola parte di una categoria omogenea
Le leggi di rivalutazione richiedono in genere che l'operazione riguardi tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea. Rivalutare soltanto il cespite con il maggiore plusvalore latente, lasciando al costo gli altri beni della categoria, espone al disconoscimento dell'effetto fiscale. Prima di procedere occorre individuare le categorie e valutare l'operazione nel suo insieme.
Ammortamento successivo calcolato sul vecchio valore
Dopo la rivalutazione le quote di ammortamento civilistico vanno ricalcolate sul nuovo valore e sulla vita utile residua. Continuare ad applicare le quote precedenti lascia il bene sopravvalutato e, se la rivalutazione ha effetto fiscale, non consente di dedurre i maggiori ammortamenti dalla data prevista. Il piano di ammortamento va aggiornato nell'esercizio in cui la rivalutazione è iscritta.
Riserva di rivalutazione distribuita come utile ordinario
La riserva costituita con la rivalutazione è in sospensione d'imposta, salvo affrancamento. Se viene distribuita ai soci o utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite, concorre al reddito della società e, per il socio, costituisce utile. Trattarla come una normale riserva disponibile espone la società a una tassazione non prevista al momento della delibera.
