Accertamento integrativo: quando l’ufficio può tornare a rettificare
Un secondo accertamento sullo stesso periodo d’imposta è valido solo se l’Agenzia delle Entrate fonda la rettifica su elementi nuovi, indicandoli puntualmente e spiegando come ne sia venuta a conoscenza. Non basta rivalutare dati già disponibili: in tal caso l’atto è nullo. La regola riguarda imposte sui redditi e Iva, mentre l’autotutela sostitutiva può operare anche in senso sfavorevole senza nuovi elementi; per i tributi locali il quadro resta distinto, ma il principio di unicità dell’azione accertatrice può incidere in futuro.
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