Accessi Guardia di finanza in azienda: motivazione rafforzata e principio di proporzionalità
Per gli accessi della Guardia di finanza nelle sedi aziendali, la disciplina impone ora una motivazione sostanziale dell’autorizzazione e il rispetto dei criteri di necessità e proporzionalità. L’art. 13-bis del D.L. 84/2025, introdotto dalla legge di conversione 108/2025 dopo la condanna CEDU nel caso Italgomme, richiede che la visita in loco sia giustificata dal rischio fiscale e non sostituibile da controlli documentali o a distanza. Restano fermi i poteri ispettivi, ma contribuente e difensore possono contestare accessi non adeguatamente motivati o eccedenti.
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