Inquadramento generale
Tasse di concessione governativa - sono le tasse per ottenere o mantenere concessioni, licenze e autorizzazioni pubbliche, e quella sugli abbonamenti di telefonia mobile per uso aziendale, che compare nella bolletta.
Nella pratica quotidiana la tassa compare quasi solo nella fattura dell’operatore telefonico, in una riga a sé. Quella riga non è telefonia: è un tributo che l’operatore incassa per conto dello Stato, e come tale ha un conto proprio e nessuna IVA.
Cosa ci rientra
- Esempi. Tassa sugli abbonamenti di telefonia mobile (12,91 euro al mese per SIM); tassa per licenze e autorizzazioni; tasse per passaporti e porto d’armi di servizio.
Come riconoscerlo nei documenti
Bolletta dell’operatore o ricevuta di versamento.
Differenze con conti simili
- Vidimazione dei libri sociali. Ha un conto proprio.
- Costo del servizio telefonico. È in B.7 (costi per servizi).
Collocazione in bilancio
B.14 (oneri diversi di gestione).
Abbonamenti e ricaricabili
La tassa riguarda i contratti di abbonamento di telefonia mobile intestati a società, ditte e titolari di partita IVA, nella misura di 12,91 euro al mese per ogni abbonamento; non è dovuta sulle SIM ricaricabili né sui contratti di solo traffico dati. L’operatore la riporta in fattura in una riga separata.
Altre tasse
Le altre tasse di concessione governativa si pagano per licenze, autorizzazioni e concessioni previste dalla tariffa allegata al DPR 641/1972; la tassa annuale di vidimazione dei libri sociali ha un conto proprio.
Regole fiscali essenziali
- Imposte sui redditi. Le imposte diverse da quelle sui redditi e dall’IRAP sono deducibili nell’esercizio in cui sono pagate (art. 99, c. 1, TUIR): se in bilancio sono stanziate per competenza ma pagate l’anno dopo, si fa una variazione in aumento e la deduzione avviene al pagamento.
- IRAP. Per le società di capitali la base IRAP è la differenza tra valore e costi della produzione del conto economico (art. 5 D.Lgs. 446/1997): il costo classificato correttamente in B.14 (oneri diversi di gestione) si deduce per l’importo iscritto in bilancio.
- IVA. È un tributo: fuori campo IVA.
Tasse di concessione governativa: esempio di contabilizzazione
La fattura dell’operatore di novembre 2025 comprende canoni di telefonia mobile per 300 euro più IVA e la tassa di concessione governativa su dieci abbonamenti, 129,10 euro, esclusa dalla base IVA. La fattura di dicembre, con gli stessi importi, arriva a gennaio.
La tassa di concessione governativa sugli abbonamenti di telefonia mobile, in fattura, e le altre tasse per licenze e autorizzazioni sono un onere di B.14 (oneri diversi di gestione), non un costo del servizio telefonico.
Principi contabili (OIC)
Collocazione
L’OIC 12 comprende in B.14 (oneri diversi di gestione) i costi della gestione caratteristica che non trovano posto nelle altre voci della classe B: imposte indirette e tasse, minusvalenze da alienazione, sopravvenienze e insussistenze passive, liberalità, omaggi, quote associative e altri oneri minori. La voce è residuale: prima di usarla si verifica che il costo non appartenga a una voce specifica.
Competenza e debito
Le imposte e le tasse diverse da quelle sul reddito sono un costo dell’esercizio a cui si riferiscono, anche se si pagano dopo; l’importo maturato e non pagato alla chiusura è un debito tributario (D.12, debiti tributari), iscritto al valore nominale (OIC 19). Se il tributo è dovuto ma non ancora determinato, si stima e si iscrive un fondo per oneri (OIC 31).
Nota integrativa
Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.
- Criteri di valutazione. I criteri applicati nella valutazione della voce, nelle rettifiche di valore e nella conversione degli importi in valuta estera. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 1, c.c.
- Applicazione della rilevanza. Se la società non applica un criterio perché gli effetti sono irrilevanti, i criteri con cui ha attuato questa facoltà. Obbligo di legge: art. 2423, c. 4, c.c.
Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata restano dovute: criteri di valutazione; applicazione della rilevanza (art. 2435-bis, c. 5, c.c.). Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).
Relazione sulla gestione
La legge non prevede per questa voce informazioni specifiche nella relazione sulla gestione. Se i suoi effetti sono significativi, ne dà conto l’analisi generale della situazione, dell’andamento della gestione e dei principali rischi e incertezze (art. 2428, c. 1, c.c.).
Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).
Disciplina fiscale
Imposte sui redditi
Le imposte diverse da quelle sui redditi e dall’IRAP sono deducibili nell’esercizio in cui sono pagate (art. 99, c. 1, TUIR): se in bilancio sono stanziate per competenza ma pagate l’anno dopo, si fa una variazione in aumento e la deduzione avviene al pagamento.
IRAP
Per le società di capitali la base IRAP è la differenza tra valore e costi della produzione del conto economico (art. 5 D.Lgs. 446/1997): il costo classificato correttamente in B.14 (oneri diversi di gestione) si deduce per l’importo iscritto in bilancio. Le società di persone e le imprese individuali che non hanno optato per il metodo di bilancio assumono i componenti secondo le regole del TUIR (art. 5-bis).
IVA
È un tributo: fuori campo IVA. Imposte, tasse, diritti e sanzioni non sono il corrispettivo di una cessione o di una prestazione: sono fuori campo IVA e si registrano per l’importo pagato, senza IVA da detrarre. Se un terzo, come il notaio o lo spedizioniere, li anticipa per conto dell’impresa, li espone nella sua fattura esclusi dalla base imponibile (art. 15, c. 1, n. 3, DPR 633/1972).
IRES: deduzione per cassa
Le imposte diverse da quelle sui redditi si deducono nell’esercizio in cui sono pagate (art. 99, c. 1, TUIR): se il bilancio le stanzia per competenza e le paga l’anno dopo, si fa una variazione in aumento nell’anno di competenza e una in diminuzione nell’anno di pagamento.
IRAP: competenza
Per le società di capitali l’IRAP segue il bilancio: il tributo è un costo dell’esercizio a cui si riferisce, deducibile per competenza anche se si paga dopo (art. 5 D.Lgs. 446/1997); la deduzione per cassa vale solo per l’IRES.
Rapporto con il limite dell’80%
La tassa è un tributo e si deduce con la regola delle imposte (art. 99, c. 1, TUIR); il limite dell’80% dell’art. 102, c. 9, TUIR riguarda gli apparecchi terminali, i canoni e le spese di impiego dei servizi di comunicazione elettronica. La legge non estende il limite ai tributi, ma la prassi in materia non è univoca e conviene conservare la fattura con la riga della tassa evidenziata.
Nuovo testo unico dal 2027
Il D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117 (S.O. N. 26/L alla Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2026) riordina il TUIR in un testo unico che si applica dal 1° gennaio 2027. Le norme citate in questa voce valgono per i periodi d’imposta fino al 2026; dal 2027, trattandosi di un testo unico di riordino, cambia la numerazione: l’art. 99 (imposte e tasse) diventa l’art. 108.
Fattura dell’operatore con la tassa su dieci abbonamenti
La fattura dell’operatore di novembre 2025 comprende canoni di telefonia mobile per 300 euro più IVA e la tassa di concessione governativa su dieci abbonamenti, 129,10 euro, esclusa dalla base IVA. La fattura di dicembre, con gli stessi importi, arriva a gennaio.
1. Fattura dell’operatore - 30 novembre 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Telefonia mobile (B.7) | 300,00 | - |
| Tasse di concessione governativa (B.14) | 129,10 | - |
| IVA a credito (C.II.5-bis) | 66,00 | - |
| Debiti verso fornitori (D.7) | - | 495,10 |
| Totale | 495,10 | 495,10 |
L’IVA è calcolata sui soli canoni: la tassa è fuori campo.
2. Pagamento della fattura - 20 dicembre 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Debiti verso fornitori (D.7) | 495,10 | - |
| Banca c/c (C.IV.1) | - | 495,10 |
| Totale | 495,10 | 495,10 |
3. Stanziamento della fattura di dicembre - 31 dicembre 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Telefonia mobile (B.7) | 300,00 | - |
| Tasse di concessione governativa (B.14) | 129,10 | - |
| Debiti verso fornitori – Fatture da ricevere (D.7) | - | 429,10 |
| Totale | 429,10 | 429,10 |
I due costi sono di competenza dell’esercizio: si stanziano entrambi, senza IVA.
4. Arrivo della fattura nell’esercizio successivo - 15 gennaio 2026
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Debiti verso fornitori – Fatture da ricevere (D.7) | 429,10 | - |
| IVA a credito (C.II.5-bis) | 66,00 | - |
| Debiti verso fornitori (D.7) | - | 495,10 |
| Totale | 495,10 | 495,10 |
Con la fattura si storna lo stanziamento e si rileva l’IVA sui soli canoni.
Controlli prima della dichiarazione
- Riga della tassa. Verificare che la tassa sia esposta separatamente dai canoni e senza IVA.
- Numero di abbonamenti. Confrontare le utenze con abbonamento con l’elenco delle SIM: le ricaricabili non pagano la tassa.
- Conti separati. Non sommare tassa e canoni in un unico conto di telefonia.
- Fatture da ricevere. Stanziare a fine anno canoni e tassa del periodo non ancora fatturato.
Errori ricorrenti
Tassa nel costo del servizio
È un tributo, in B.14 (oneri diversi di gestione), non un canone in B.7 (costi per servizi).
IVA detratta sulla tassa
La tassa è esclusa dalla base IVA: l’IVA non c’è.
Tassa pagata su SIM ricaricabili
Non è dovuta: chiedere la correzione all’operatore.
Tassa dimenticata nelle fatture da ricevere
Il costo dell’anno risulta sottostimato.
