Inquadramento generale
Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - è l’imposta di bollo di 2 euro dovuta sulle fatture senza IVA di importo superiore a 77,47 euro: fatture esenti, non imponibili, fuori campo. L’impresa che emette queste fatture la versa trimestralmente sulla base del calcolo dell’Agenzia delle Entrate.
Il bollo sulle fatture riguarda solo chi emette documenti senza IVA: forfettari, operatori in esenzione, esportatori. Non lo paga chi riceve la fattura, a meno che l’addebito sia stato pattuito con l’emittente: in quel caso il rimborso ricevuto è un ricavo.
Cosa ci rientra
- Quando si applica. Fatture esenti (art. 10); fatture non imponibili per esportazioni; fatture fuori campo IVA; fatture dei forfettari.
Come riconoscerlo nei documenti
Prospetto trimestrale nel portale Fatture e Corrispettivi e F24 con il codice tributo del bollo.
Differenze con conti simili
- Bollo riaddebitato al cliente. Se l’impresa addebita il bollo al cliente, il rimborso è un ricavo non soggetto a IVA.
Collocazione in bilancio
B.14 (oneri diversi di gestione).
Chi lo paga
L’obbligato è chi emette la fattura, il cedente o il prestatore, anche quando il documento è emesso da un terzo per suo conto (art. 159, c. 3, D.Lgs. 123/2025). Il cliente può accollarsi il bollo: l’emittente lo indica in fattura come importo escluso dalla base IVA.
Calcolo e integrazione
L’Agenzia delle Entrate integra le fatture elettroniche che non recano l’indicazione dell’assolvimento del bollo e comunica l’importo dovuto, con sanzione ridotta a un terzo se il versamento è omesso o in ritardo (art. 152, c. 1, D.Lgs. 123/2025).
Scadenze
Il versamento è trimestrale: primo trimestre entro il 31 maggio, secondo entro il 30 settembre, terzo entro il 30 novembre, quarto entro il 28 febbraio dell’anno dopo, con proroga al primo giorno lavorativo utile se la scadenza è festiva. Se l’imposta del primo trimestre è inferiore a 5.000 euro si può pagare con il secondo; se il totale dei primi due trimestri è inferiore a 5.000 euro, con il terzo (art. 152, c. 2, D.Lgs. 123/2025).
Regole fiscali essenziali
- Imposte sui redditi. Le imposte diverse da quelle sui redditi e dall’IRAP sono deducibili nell’esercizio in cui sono pagate (art. 99, c. 1, TUIR): se in bilancio sono stanziate per competenza ma pagate l’anno dopo, si fa una variazione in aumento e la deduzione avviene al pagamento.
- IRAP. Per le società di capitali la base IRAP è la differenza tra valore e costi della produzione del conto economico (art. 5 D.Lgs. 446/1997): il costo classificato correttamente in B.14 (oneri diversi di gestione) si deduce per l’importo iscritto in bilancio.
- IVA. È un tributo: fuori campo IVA.
Imposta di bollo sulle fatture elettroniche: esempio di contabilizzazione
Una società emette fatture esenti da IVA di importo superiore a 77,47 euro. Il bollo dovuto è di 120 euro per il primo trimestre 2025, 130 per il secondo, 110 per il terzo e 125 per il quarto. Poiché i primi due trimestri non superano insieme 5.000 euro, sono versati con il terzo, il 1° dicembre 2025 (il 30 novembre è domenica); il quarto trimestre è versato il 2 marzo 2026 (il 28 febbraio è sabato).
Il bollo di 2 euro su ogni fattura senza IVA di importo superiore a 77,47 euro è un onere di B.14 (oneri diversi di gestione), versato a trimestre con F24; i trimestri sotto 5.000 euro si possono pagare in ritardo senza sanzioni.
Principi contabili (OIC)
Collocazione
L’OIC 12 comprende in B.14 (oneri diversi di gestione) i costi della gestione caratteristica che non trovano posto nelle altre voci della classe B: imposte indirette e tasse, minusvalenze da alienazione, sopravvenienze e insussistenze passive, liberalità, omaggi, quote associative e altri oneri minori. La voce è residuale: prima di usarla si verifica che il costo non appartenga a una voce specifica.
Competenza e debito
Le imposte e le tasse diverse da quelle sul reddito sono un costo dell’esercizio a cui si riferiscono, anche se si pagano dopo; l’importo maturato e non pagato alla chiusura è un debito tributario (D.12, debiti tributari), iscritto al valore nominale (OIC 19). Se il tributo è dovuto ma non ancora determinato, si stima e si iscrive un fondo per oneri (OIC 31).
Nota integrativa
Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.
- Criteri di valutazione. I criteri applicati nella valutazione della voce, nelle rettifiche di valore e nella conversione degli importi in valuta estera. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 1, c.c.
- Applicazione della rilevanza. Se la società non applica un criterio perché gli effetti sono irrilevanti, i criteri con cui ha attuato questa facoltà. Obbligo di legge: art. 2423, c. 4, c.c.
Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata restano dovute: criteri di valutazione; applicazione della rilevanza (art. 2435-bis, c. 5, c.c.). Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).
Relazione sulla gestione
La legge non prevede per questa voce informazioni specifiche nella relazione sulla gestione. Se i suoi effetti sono significativi, ne dà conto l’analisi generale della situazione, dell’andamento della gestione e dei principali rischi e incertezze (art. 2428, c. 1, c.c.).
Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).
Disciplina fiscale
Imposte sui redditi
Le imposte diverse da quelle sui redditi e dall’IRAP sono deducibili nell’esercizio in cui sono pagate (art. 99, c. 1, TUIR): se in bilancio sono stanziate per competenza ma pagate l’anno dopo, si fa una variazione in aumento e la deduzione avviene al pagamento.
IRAP
Per le società di capitali la base IRAP è la differenza tra valore e costi della produzione del conto economico (art. 5 D.Lgs. 446/1997): il costo classificato correttamente in B.14 (oneri diversi di gestione) si deduce per l’importo iscritto in bilancio. Le società di persone e le imprese individuali che non hanno optato per il metodo di bilancio assumono i componenti secondo le regole del TUIR (art. 5-bis).
IVA
È un tributo: fuori campo IVA. Imposte, tasse, diritti e sanzioni non sono il corrispettivo di una cessione o di una prestazione: sono fuori campo IVA e si registrano per l’importo pagato, senza IVA da detrarre. Se un terzo, come il notaio o lo spedizioniere, li anticipa per conto dell’impresa, li espone nella sua fattura esclusi dalla base imponibile (art. 15, c. 1, n. 3, DPR 633/1972).
IRES: deduzione per cassa
Le imposte diverse da quelle sui redditi si deducono nell’esercizio in cui sono pagate (art. 99, c. 1, TUIR): se il bilancio le stanzia per competenza e le paga l’anno dopo, si fa una variazione in aumento nell’anno di competenza e una in diminuzione nell’anno di pagamento.
IRAP: competenza
Per le società di capitali l’IRAP segue il bilancio: il tributo è un costo dell’esercizio a cui si riferisce, deducibile per competenza anche se si paga dopo (art. 5 D.Lgs. 446/1997); la deduzione per cassa vale solo per l’IRES.
Nuovo testo unico dal 2027
Il D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117 (S.O. N. 26/L alla Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2026) riordina il TUIR in un testo unico che si applica dal 1° gennaio 2027. Le norme citate in questa voce valgono per i periodi d’imposta fino al 2026; dal 2027, trattandosi di un testo unico di riordino, cambia la numerazione: l’art. 99 (imposte e tasse) diventa l’art. 108.
Codici tributo
Il versamento avviene con il modello F24, con i codici tributo dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, uno per ciascun trimestre, che l’Agenzia delle Entrate indica ogni anno; il pagamento tardivo si regolarizza con il ravvedimento.
Bollo sulle fatture elettroniche di un intero anno
Una società emette fatture esenti da IVA di importo superiore a 77,47 euro. Il bollo dovuto è di 120 euro per il primo trimestre 2025, 130 per il secondo, 110 per il terzo e 125 per il quarto. Poiché i primi due trimestri non superano insieme 5.000 euro, sono versati con il terzo, il 1° dicembre 2025 (il 30 novembre è domenica); il quarto trimestre è versato il 2 marzo 2026 (il 28 febbraio è sabato).
1. Bollo del primo trimestre - 31 marzo 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Imposta di bollo su fatture elettroniche (B.14) | 120,00 | - |
| Debiti tributari (D.12) | - | 120,00 |
| Totale | 120,00 | 120,00 |
Il bollo è di competenza del trimestre in cui le fatture sono emesse: si rileva il debito e non si aspetta il versamento.
2. Bollo del secondo trimestre - 30 giugno 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Imposta di bollo su fatture elettroniche (B.14) | 130,00 | - |
| Debiti tributari (D.12) | - | 130,00 |
| Totale | 130,00 | 130,00 |
3. Bollo del terzo trimestre - 30 settembre 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Imposta di bollo su fatture elettroniche (B.14) | 110,00 | - |
| Debiti tributari (D.12) | - | 110,00 |
| Totale | 110,00 | 110,00 |
4. Versamento dei primi tre trimestri con F24 - 1° dicembre 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Debiti tributari (D.12) | 360,00 | - |
| Banca c/c (C.IV.1) | - | 360,00 |
| Totale | 360,00 | 360,00 |
Il primo e il secondo trimestre sono versati insieme al terzo, nei termini di quest’ultimo, perché l’imposta è inferiore a 5.000 euro.
5. Bollo del quarto trimestre - 31 dicembre 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Imposta di bollo su fatture elettroniche (B.14) | 125,00 | - |
| Debiti tributari (D.12) | - | 125,00 |
| Totale | 125,00 | 125,00 |
L’ultimo trimestre è di competenza dell’anno anche se si paga a marzo: ai fini IRES si deduce nel 2026.
6. Versamento del quarto trimestre con F24 - 2 marzo 2026
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Debiti tributari (D.12) | 125,00 | - |
| Banca c/c (C.IV.1) | - | 125,00 |
| Totale | 125,00 | 125,00 |
Il debito stanziato si estingue: non è un nuovo costo.
Controlli prima della dichiarazione
- Prospetto dell’Agenzia. Confrontare il calcolo dell’Agenzia delle Entrate con le fatture emesse esenti e non imponibili di importo superiore a 77,47 euro.
- Dicitura in fattura. Indicare in fattura l’assolvimento del bollo, quando è dovuto, per evitare l’integrazione da parte dell’Agenzia.
- Soglia dei 5.000 euro. Verificare per ogni trimestre se il pagamento può essere rinviato e conservare il conteggio.
- Scadenze festive. Se la scadenza cade di sabato o domenica il versamento è dovuto il primo giorno lavorativo successivo.
Errori ricorrenti
Bollo omesso sulle fatture esenti
L’imposta è dovuta dall’emittente anche se il cliente non la chiede.
Bollo addebitato al cliente e lasciato nel costo
Il rimborso è un ricavo escluso dalla base IVA, non una riduzione del costo.
Ultimo trimestre senza stanziamento
Il costo è dell’anno in cui le fatture sono emesse.
Ritardo trattato come costo
La sanzione del ritardo è indeducibile e va nel suo conto.
