Inquadramento generale
Imposte di fabbricazione e accise - sono le accise e le imposte di fabbricazione pagate direttamente dall’impresa e non comprese nel prezzo dei beni acquistati: per esempio da chi produce o detiene prodotti soggetti ad accisa, come alcolici, prodotti energetici, oli lubrificanti.
L’accisa è un’imposta sul consumo, non sul reddito: la paga chi produce o detiene il prodotto, e poi la ribalta nel prezzo. Chi acquista carburante, energia o alcolici da un fornitore la trova già dentro la fattura e la considera parte del costo di quel bene.
Cosa ci rientra
- Esempi. Accisa sugli alcolici prodotti; accisa sull’energia autoprodotta; imposta di consumo sugli oli lubrificanti.
Come riconoscerlo nei documenti
Dichiarazioni e versamenti all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Differenze con conti simili
- Accise comprese nel prezzo. Fanno parte del costo del bene acquistato in B.6 (costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci).
Collocazione in bilancio
B.14 (oneri diversi di gestione), salvo che siano comprese nel costo di acquisto dei beni.
Chi la paga direttamente
Pagano direttamente l’accisa il depositario autorizzato, il destinatario registrato e chi immette in consumo prodotti soggetti ad accisa: birrifici, distillerie, depositi di prodotti energetici, produttori di energia elettrica per i propri usi.
Accise pagate al fornitore
L’accisa già compresa nel prezzo di acquisto, come quella del carburante o dell’energia, non si registra in questo conto: è parte del costo del bene o del servizio acquistato, in B.6 (costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci) o in B.7 (costi per servizi).
Regole fiscali essenziali
- Imposte sui redditi. Le imposte diverse da quelle sui redditi e dall’IRAP sono deducibili nell’esercizio in cui sono pagate (art. 99, c. 1, TUIR): se in bilancio sono stanziate per competenza ma pagate l’anno dopo, si fa una variazione in aumento e la deduzione avviene al pagamento.
- IRAP. Per le società di capitali la base IRAP è la differenza tra valore e costi della produzione del conto economico (art. 5 D.Lgs. 446/1997): il costo classificato correttamente in B.14 (oneri diversi di gestione) si deduce per l’importo iscritto in bilancio.
- IVA. L’accisa non è IVA; quando l’impresa vende il prodotto, l’accisa fa parte del prezzo e della base imponibile IVA.
Imposte di fabbricazione e accise: esempio di contabilizzazione
Un piccolo birrificio immette in consumo nel mese di gennaio 2025 birra per un’accisa di 1.800 euro, che versa alla scadenza mensile. L’accisa di dicembre, 1.500 euro, è di competenza dell’anno ma sarà versata a gennaio 2026.
Le accise pagate direttamente all'Agenzia delle Dogane sono un onere di B.14 (oneri diversi di gestione); quelle già comprese nel prezzo dei beni acquistati fanno parte del costo del bene.
Principi contabili (OIC)
Collocazione
L’OIC 12 comprende in B.14 (oneri diversi di gestione) i costi della gestione caratteristica che non trovano posto nelle altre voci della classe B: imposte indirette e tasse, minusvalenze da alienazione, sopravvenienze e insussistenze passive, liberalità, omaggi, quote associative e altri oneri minori. La voce è residuale: prima di usarla si verifica che il costo non appartenga a una voce specifica.
Competenza e debito
Le imposte e le tasse diverse da quelle sul reddito sono un costo dell’esercizio a cui si riferiscono, anche se si pagano dopo; l’importo maturato e non pagato alla chiusura è un debito tributario (D.12, debiti tributari), iscritto al valore nominale (OIC 19). Se il tributo è dovuto ma non ancora determinato, si stima e si iscrive un fondo per oneri (OIC 31).
Nota integrativa
Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.
- Criteri di valutazione. I criteri applicati nella valutazione della voce, nelle rettifiche di valore e nella conversione degli importi in valuta estera. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 1, c.c.
- Applicazione della rilevanza. Se la società non applica un criterio perché gli effetti sono irrilevanti, i criteri con cui ha attuato questa facoltà. Obbligo di legge: art. 2423, c. 4, c.c.
Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata restano dovute: criteri di valutazione; applicazione della rilevanza (art. 2435-bis, c. 5, c.c.). Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).
Relazione sulla gestione
La legge non prevede per questa voce informazioni specifiche nella relazione sulla gestione. Se i suoi effetti sono significativi, ne dà conto l’analisi generale della situazione, dell’andamento della gestione e dei principali rischi e incertezze (art. 2428, c. 1, c.c.).
Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).
Disciplina fiscale
Imposte sui redditi
Le imposte diverse da quelle sui redditi e dall’IRAP sono deducibili nell’esercizio in cui sono pagate (art. 99, c. 1, TUIR): se in bilancio sono stanziate per competenza ma pagate l’anno dopo, si fa una variazione in aumento e la deduzione avviene al pagamento.
IRAP
Per le società di capitali la base IRAP è la differenza tra valore e costi della produzione del conto economico (art. 5 D.Lgs. 446/1997): il costo classificato correttamente in B.14 (oneri diversi di gestione) si deduce per l’importo iscritto in bilancio. Le società di persone e le imprese individuali che non hanno optato per il metodo di bilancio assumono i componenti secondo le regole del TUIR (art. 5-bis).
IVA
L’accisa non è IVA; quando l’impresa vende il prodotto, l’accisa fa parte del prezzo e della base imponibile IVA.
IRES: deduzione per cassa
Le imposte diverse da quelle sui redditi si deducono nell’esercizio in cui sono pagate (art. 99, c. 1, TUIR): se il bilancio le stanzia per competenza e le paga l’anno dopo, si fa una variazione in aumento nell’anno di competenza e una in diminuzione nell’anno di pagamento.
IRAP: competenza
Per le società di capitali l’IRAP segue il bilancio: il tributo è un costo dell’esercizio a cui si riferisce, deducibile per competenza anche se si paga dopo (art. 5 D.Lgs. 446/1997); la deduzione per cassa vale solo per l’IRES.
Accisa e IVA
L’accisa non è un’imposta con rivalsa in fattura come l’IVA: quando l’impresa vende il prodotto, l’accisa fa parte del prezzo e entra nella base imponibile IVA delle vendite (art. 13 DPR 633/1972); l’accisa versata all’Agenzia delle Dogane non ha IVA da detrarre.
Nuovo testo unico dal 2027
Il D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117 (S.O. N. 26/L alla Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2026) riordina il TUIR in un testo unico che si applica dal 1° gennaio 2027. Le norme citate in questa voce valgono per i periodi d’imposta fino al 2026; dal 2027, trattandosi di un testo unico di riordino, cambia la numerazione: l’art. 99 (imposte e tasse) diventa l’art. 108.
Accisa mensile di un birrificio
Un piccolo birrificio immette in consumo nel mese di gennaio 2025 birra per un’accisa di 1.800 euro, che versa alla scadenza mensile. L’accisa di dicembre, 1.500 euro, è di competenza dell’anno ma sarà versata a gennaio 2026.
1. Accisa di gennaio - 31 gennaio 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Imposte di fabbricazione e accise (B.14) | 1.800,00 | - |
| Debiti tributari (D.12) | - | 1.800,00 |
| Totale | 1.800,00 | 1.800,00 |
L’accisa matura con l’immissione in consumo: si rileva il debito verso l’Agenzia delle Dogane.
2. Versamento dell’accisa di gennaio - 17 febbraio 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Debiti tributari (D.12) | 1.800,00 | - |
| Banca c/c (C.IV.1) | - | 1.800,00 |
| Totale | 1.800,00 | 1.800,00 |
Il versamento estingue il debito.
3. Accisa di dicembre - 31 dicembre 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Imposte di fabbricazione e accise (B.14) | 1.500,00 | - |
| Debiti tributari (D.12) | - | 1.500,00 |
| Totale | 1.500,00 | 1.500,00 |
L’accisa di dicembre è di competenza del 2025 anche se si versa nel 2026; ai fini IRES si deduce nel 2026.
4. Versamento dell’accisa di dicembre - 16 gennaio 2026
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Debiti tributari (D.12) | 1.500,00 | - |
| Banca c/c (C.IV.1) | - | 1.500,00 |
| Totale | 1.500,00 | 1.500,00 |
Controlli prima della dichiarazione
- Dichiarazioni. Riconciliare le dichiarazioni mensili all’Agenzia delle Dogane con i registri di carico e scarico.
- Accise nel prezzo. Separare le accise pagate direttamente da quelle già comprese nelle fatture di acquisto.
- Prezzo di vendita. Verificare che l’accisa sia inclusa nel prezzo e nella base IVA delle vendite.
- Competenza. Stanziare a fine anno l’accisa dei prodotti immessi in consumo e non ancora versata.
Errori ricorrenti
Accise già in fattura registrate due volte
Se il fornitore le ha incluse nel prezzo, fanno parte del costo del bene.
Accisa fuori dalla base IVA delle vendite
Deve essere compresa nel prezzo e nella base imponibile.
IVA detratta sull’accisa
L’accisa versata direttamente non ha IVA.
Accisa di dicembre omessa
Il costo dell’anno risulta sottostimato.
