Inquadramento generale
IVA su cessioni gratuite - è l’IVA che l’impresa deve versare quando regala beni che produce o commercia, se non la addebita al beneficiario con la rivalsa: la cessione gratuita di beni dell’attività è imponibile anche senza corrispettivo, sul prezzo di acquisto o sul costo dei beni.
La regola può sembrare strana: l’impresa regala un bene e per questo deve pagare un’imposta a proprio carico. Il motivo è che, avendo detratto l’IVA sull’acquisto della merce, non può portare quel bene fuori dall’attività senza restituire l’imposta.
Cosa ci rientra
- Esempi. Prodotti dell’impresa regalati ai clienti; merci donate a enti non agevolati; campioni di valore non modico.
Come riconoscerlo nei documenti
Autofattura (tipo documento TD27) o registro degli omaggi, con l’IVA calcolata sul prezzo di acquisto o sul costo dei beni.
Differenze con conti simili
- Cessioni gratuite a enti non profit. Per alcuni beni l’operazione è esente o fuori campo e non si paga IVA.
- Omaggi di beni acquistati da terzi. La loro cessione è fuori campo; l’IVA sull’acquisto segue le regole degli omaggi.
Collocazione in bilancio
B.14 (oneri diversi di gestione).
Quando è dovuta
Sono imponibili le cessioni gratuite di beni che rientrano nell’attività propria dell’impresa, con esclusione dei beni di modico valore, cioè di costo unitario non superiore a 50 euro, e dei campioni gratuiti di modico valore appositamente contrassegnati (art. 2, c. 2, n. 4, e c. 3, DPR 633/1972); gli omaggi di beni acquistati da terzi e non oggetto dell’attività sono fuori campo IVA e hanno un conto proprio.
Base imponibile
La base imponibile è il prezzo di acquisto dei beni o di beni simili, o in mancanza il prezzo di costo, determinato al momento della cessione (art. 13, c. 2, lett. c, DPR 633/1972).
Come si documenta
In alternativa all’addebito dell’IVA al beneficiario con fattura, l’impresa emette autofattura con l’indicazione del prezzo di acquisto e dell’aliquota, con il tipo documento TD27 nel sistema di interscambio, oppure annota gli omaggi nel registro degli omaggi tenuto ai sensi dell’art. 39 DPR 633/1972 (art. 18, c. 3, DPR 633/1972).
Regole fiscali essenziali
- Imposte sui redditi. L’IVA non addebitata al beneficiario è un’imposta per la quale è prevista la rivalsa, anche facoltativa, e non è deducibile (art. 99, c. 1, TUIR).
- IRAP. Per le società di capitali l’IRAP segue il bilancio (art. 5 D.Lgs. 446/1997); sul trattamento dell’IVA non addebitata il punto non è pacifico e va motivato caso per caso.
- IVA. La cessione gratuita di beni che rientrano nell’attività è imponibile sul prezzo di acquisto o, in mancanza, sul costo dei beni (art. 2, c. 2, n. 4, e art. 13, c. 2, lett. c, DPR 633/1972); si documenta con autofattura o con il registro degli omaggi, e la rivalsa verso il beneficiario è facoltativa.
IVA su cessioni gratuite: esempio di contabilizzazione
Un’enoteca regala a dicembre 2025 ai clienti bottiglie che vende abitualmente, acquistate a un prezzo complessivo di 1.000 euro. Non addebita l’IVA ai clienti ed emette un’autofattura con il tipo documento TD27: l’IVA dovuta al 22% è di 220 euro. L’imposta è versata con la liquidazione periodica.
Se l'impresa regala beni che vende abitualmente e non addebita l'IVA al beneficiario, l'IVA dovuta è un onere di B.14 (oneri diversi di gestione) indeducibile ai fini delle imposte sui redditi, calcolata sul prezzo di acquisto o sul costo dei beni.
Principi contabili (OIC)
Collocazione
L’OIC 12 comprende in B.14 (oneri diversi di gestione) i costi della gestione caratteristica che non trovano posto nelle altre voci della classe B: imposte indirette e tasse, minusvalenze da alienazione, sopravvenienze e insussistenze passive, liberalità, omaggi, quote associative e altri oneri minori. La voce è residuale: prima di usarla si verifica che il costo non appartenga a una voce specifica.
Imposte indirette e costo dell’omaggio
L’IVA versata senza rivalsa è un onere della gestione caratteristica e non un’imposta sul reddito: si rileva in B.14 (oneri diversi di gestione) insieme al costo del bene regalato, che ha il suo conto negli omaggi. Il costo dei beni ceduti esce dalle rimanenze o dagli acquisti (OIC 13).
Nota integrativa
Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.
- Criteri di valutazione. I criteri applicati nella valutazione della voce, nelle rettifiche di valore e nella conversione degli importi in valuta estera. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 1, c.c.
- Applicazione della rilevanza. Se la società non applica un criterio perché gli effetti sono irrilevanti, i criteri con cui ha attuato questa facoltà. Obbligo di legge: art. 2423, c. 4, c.c.
Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata restano dovute: criteri di valutazione; applicazione della rilevanza (art. 2435-bis, c. 5, c.c.). Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).
Relazione sulla gestione
La legge non prevede per questa voce informazioni specifiche nella relazione sulla gestione. Se i suoi effetti sono significativi, ne dà conto l’analisi generale della situazione, dell’andamento della gestione e dei principali rischi e incertezze (art. 2428, c. 1, c.c.).
Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).
Disciplina fiscale
Imposte sui redditi
L’IVA non addebitata al beneficiario è un’imposta per la quale è prevista la rivalsa, anche facoltativa, e non è deducibile (art. 99, c. 1, TUIR). Il costo del bene regalato segue invece le regole delle spese di rappresentanza (art. 108, c. 2, TUIR).
IRAP
Per le società di capitali l’IRAP segue il bilancio (art. 5 D.Lgs. 446/1997); sul trattamento dell’IVA non addebitata il punto non è pacifico e va motivato caso per caso.
IVA
La cessione gratuita di beni che rientrano nell’attività è imponibile sul prezzo di acquisto o, in mancanza, sul costo dei beni (art. 2, c. 2, n. 4, e art. 13, c. 2, lett. c, DPR 633/1972); si documenta con autofattura o con il registro degli omaggi, e la rivalsa verso il beneficiario è facoltativa.
Indeducibilità dell’IVA non addebitata
Le imposte per le quali è prevista la rivalsa, anche facoltativa, non sono ammesse in deduzione (art. 99, c. 1, TUIR): l’IVA che l’impresa lascia a proprio carico sulla cessione gratuita non riduce il reddito. Il costo del bene regalato segue invece le regole delle spese di rappresentanza, deducibili entro i limiti dell’art. 108, c. 2, TUIR.
Ai fini IRAP
L’indeducibilità dell’art. 99, c. 1, TUIR riguarda le imposte sui redditi. Per le società di capitali la base IRAP segue il bilancio (art. 5 D.Lgs. 446/1997) e sul trattamento dell’IVA non addebitata il punto non è pacifico: la scelta va motivata e documentata caso per caso. Per il costo dei beni regalati vale la regola delle spese di rappresentanza, con la condizione dei pagamenti tracciabili.
Nuovi testi unici dal 2027
Dal 1° gennaio 2027 il TUIR è riordinato dal D.Lgs. 117/2026: l’art. 99 diventa l’art. 108 e la parte dell’art. 108 sulle spese di rappresentanza l’art. 117; le norme IVA sono raccolte nel testo unico IVA, D.Lgs. 10/2026, con numerazione propria.
Bottiglie regalate ai clienti da un’enoteca
Un’enoteca regala a dicembre 2025 ai clienti bottiglie che vende abitualmente, acquistate a un prezzo complessivo di 1.000 euro. Non addebita l’IVA ai clienti ed emette un’autofattura con il tipo documento TD27: l’IVA dovuta al 22% è di 220 euro. L’imposta è versata con la liquidazione periodica.
1. Uscita delle bottiglie per omaggio - 20 dicembre 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Omaggi a clienti (B.14) | 1.000,00 | - |
| Acquisti di merci – storno per omaggi (B.6) | - | 1.000,00 |
| Totale | 1.000,00 | 1.000,00 |
Il costo delle bottiglie si sposta dagli acquisti di merci all’omaggio, per poter calcolare la quota deducibile delle spese di rappresentanza.
2. Autofattura per cessione gratuita senza rivalsa - 20 dicembre 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| IVA su cessioni gratuite (B.14) | 220,00 | - |
| IVA a debito (D.12) | - | 220,00 |
| Totale | 220,00 | 220,00 |
L’IVA di 220 euro è un onere a carico dell’impresa e si aggiunge al debito IVA del periodo.
3. Versamento dell’IVA con la liquidazione - 16 gennaio 2026
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| IVA a debito (D.12) | 220,00 | - |
| Banca c/c (C.IV.1) | - | 220,00 |
| Totale | 220,00 | 220,00 |
Nell’esempio l’IVA a debito del periodo è solo questa; nella liquidazione reale si compensa con l’IVA a credito.
Controlli prima della dichiarazione
- Beni dell’attività. Verificare che il bene regalato rientri tra quelli che l’impresa produce o vende, per distinguere la cessione imponibile dall’omaggio di beni di terzi.
- Soglia dei 50 euro. Controllare il costo unitario di ogni omaggio: sotto 50 euro non c’è IVA da versare.
- Documento. Emettere autofattura TD27 o annotare l’omaggio nel registro degli omaggi.
- Rivalsa. Decidere se addebitare l’IVA al beneficiario, e in tal caso non c’è onere in questo conto.
Errori ricorrenti
IVA dei propri omaggi dedotta
L’IVA non addebitata è un’imposta con rivalsa facoltativa e non è deducibile.
Autofattura omessa
La cessione gratuita imponibile va comunque documentata.
Base imponibile al prezzo di vendita
Si calcola sul prezzo di acquisto o sul costo, non sul prezzo di vendita.
Omaggi di beni di terzi con IVA versata
Sono fuori campo IVA: l’IVA sull’acquisto è detraibile solo fino a 50 euro di costo unitario.
