Inquadramento generale
Imposte indirette di esercizi precedenti - sono le imposte diverse da quelle sui redditi che si riferiscono ad anni già chiusi e vengono pagate ora: avvisi di liquidazione dell’imposta di registro, IMU accertata, tributi locali arretrati. Le imposte sui redditi di esercizi precedenti vanno invece nella voce 20 (imposte sul reddito).
La differenza rispetto alle sopravvenienze è nel documento: qui c’è un avviso di un ente, che quantifica un’imposta già dovuta. La stessa somma andrebbe altrove se fosse la correzione di un errore materiale della società, che ha regole proprie.
Cosa ci rientra
- Esempi. Avviso di accertamento IMU per anni precedenti; imposta di registro liquidata su un atto dell’anno prima; TARI arretrata.
Come riconoscerlo nei documenti
Avviso di accertamento o liquidazione dell’ente.
Differenze con conti simili
- Sanzioni e interessi. Le sanzioni hanno un conto proprio e sono indeducibili.
- IRES e IRAP arretrate. Vanno nella voce 20 (imposte sul reddito).
Collocazione in bilancio
B.14 (oneri diversi di gestione); se il debito era prevedibile, si utilizza il fondo accantonato.
Fondo già stanziato
Se l’imposta contestata era già stata accantonata in un fondo per imposte o per oneri, il pagamento si imputa al fondo e non è un nuovo costo; si rileva in B.14 (oneri diversi di gestione) solo la parte che eccede il fondo o l’intero importo se nulla era stato accantonato (OIC 31).
Cosa non va qui
Le imposte sui redditi e l’IRAP di esercizi precedenti si rilevano nella voce 20 (imposte sul reddito dell’esercizio), non in B.14 (oneri diversi di gestione); sanzioni e interessi hanno conti propri.
Regole fiscali essenziali
- Imposte sui redditi. Si deducono al pagamento con le regole dell’imposta a cui si riferiscono (art. 99 TUIR): l’IMU sugli strumentali è deducibile, quella sugli immobili patrimonio no.
- IRAP. Seguono il trattamento IRAP dell’imposta a cui si riferiscono: l’IMU, per esempio, non è deducibile.
- IVA. È un tributo: fuori campo IVA.
Imposte indirette di esercizi precedenti: esempio di contabilizzazione
Il Comune notifica il 20 dicembre 2025 un avviso di accertamento per l’IMU non versata del 2023 su un capannone strumentale: imposta 1.500 euro, sanzione 450, interessi 90. Il pagamento avviene il 15 febbraio 2026.
Le imposte indirette di anni precedenti pagate ora, come l'IMU accertata dal Comune, sono un onere di B.14 (oneri diversi di gestione): le sanzioni e gli interessi si tengono in conti separati.
Principi contabili (OIC)
Collocazione
L’OIC 12 comprende in B.14 (oneri diversi di gestione) i costi della gestione caratteristica che non trovano posto nelle altre voci della classe B: imposte indirette e tasse, minusvalenze da alienazione, sopravvenienze e insussistenze passive, liberalità, omaggi, quote associative e altri oneri minori. La voce è residuale: prima di usarla si verifica che il costo non appartenga a una voce specifica.
Imposte di esercizi precedenti
Un tributo relativo a un esercizio già chiuso che emerge ora, per un evento non prevedibile, è un componente dell’esercizio in cui si conosce l’obbligo, salvo che derivi da un errore rilevante, da correggere sul patrimonio netto (OIC 29). Il debito si iscrive al valore nominale (OIC 19).
Elementi di entità o incidenza eccezionali
I costi di importo o incidenza eccezionali, come un avviso di accertamento di anni precedenti, si indicano in nota integrativa con la loro natura e il loro ammontare (art. 2427, c. 1, n. 13, c.c.; OIC 12).
Nota integrativa
Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.
- Criteri di valutazione. I criteri applicati nella valutazione della voce, nelle rettifiche di valore e nella conversione degli importi in valuta estera. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 1, c.c.
- Elementi eccezionali. L’importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 13, c.c.; OIC 12, par. 115.
- Applicazione della rilevanza. Se la società non applica un criterio perché gli effetti sono irrilevanti, i criteri con cui ha attuato questa facoltà. Obbligo di legge: art. 2423, c. 4, c.c.
Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata restano dovute: criteri di valutazione; elementi eccezionali; applicazione della rilevanza (art. 2435-bis, c. 5, c.c.). Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).
Relazione sulla gestione
La legge non prevede per questa voce informazioni specifiche nella relazione sulla gestione. Se i suoi effetti sono significativi, ne dà conto l’analisi generale della situazione, dell’andamento della gestione e dei principali rischi e incertezze (art. 2428, c. 1, c.c.).
Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).
Disciplina fiscale
Imposte sui redditi
Si deducono al pagamento con le regole dell’imposta a cui si riferiscono (art. 99 TUIR): l’IMU sugli strumentali è deducibile, quella sugli immobili patrimonio no.
IRAP
Seguono il trattamento IRAP dell’imposta a cui si riferiscono: l’IMU, per esempio, non è deducibile.
IVA
È un tributo: fuori campo IVA. Imposte, tasse, diritti e sanzioni non sono il corrispettivo di una cessione o di una prestazione: sono fuori campo IVA e si registrano per l’importo pagato, senza IVA da detrarre. Se un terzo, come il notaio o lo spedizioniere, li anticipa per conto dell’impresa, li espone nella sua fattura esclusi dalla base imponibile (art. 15, c. 1, n. 3, DPR 633/1972).
IRES: deduzione per cassa
Le imposte diverse da quelle sui redditi si deducono nell’esercizio in cui sono pagate (art. 99, c. 1, TUIR): se il bilancio le stanzia per competenza e le paga l’anno dopo, si fa una variazione in aumento nell’anno di competenza e una in diminuzione nell’anno di pagamento.
Percentuale di deduzione dell’IMU
La deducibilità dell’IMU sugli immobili strumentali dipende dall’anno di riferimento: 50% per il 2019, 60% per il 2020 e il 2021, 100% dal 2022 (art. 1, c. 772, L. 160/2019); ai fini IRAP l’IMU non è mai deducibile. L’IMU su immobili non strumentali non è deducibile in nessun anno.
Sanzioni e interessi
La sanzione ha natura punitiva ed è indeducibile; gli interessi sono oneri finanziari deducibili nei limiti dell’art. 96 TUIR, e non sono componenti di B.14 (oneri diversi di gestione) ma di C.17 (interessi e altri oneri finanziari).
Nuovo testo unico dal 2027
Il D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117 (S.O. N. 26/L alla Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2026) riordina il TUIR in un testo unico che si applica dal 1° gennaio 2027. Le norme citate in questa voce valgono per i periodi d’imposta fino al 2026; dal 2027, trattandosi di un testo unico di riordino, cambia la numerazione: l’art. 99 (imposte e tasse) diventa l’art. 108.
Avviso di accertamento IMU di un capannone
Il Comune notifica il 20 dicembre 2025 un avviso di accertamento per l’IMU non versata del 2023 su un capannone strumentale: imposta 1.500 euro, sanzione 450, interessi 90. Il pagamento avviene il 15 febbraio 2026.
1. Notifica dell’avviso - 20 dicembre 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Imposte indirette di esercizi precedenti (B.14) | 1.500,00 | - |
| Sanzioni, multe e ammende (B.14) | 450,00 | - |
| Interessi passivi diversi (C.17) | 90,00 | - |
| Debiti tributari (D.12) | - | 2.040,00 |
| Totale | 2.040,00 | 2.040,00 |
Il debito si iscrive quando l’obbligo è certo, con imposta, sanzione e interessi in conti diversi.
2. Pagamento dell’avviso - 15 febbraio 2026
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Debiti tributari (D.12) | 2.040,00 | - |
| Banca c/c (C.IV.1) | - | 2.040,00 |
| Totale | 2.040,00 | 2.040,00 |
Il pagamento estingue il debito. Ai fini IRES l’imposta è deducibile nel 2026 se strumentale (IMU 2023 al 100%), la sanzione non lo è, gli interessi nei limiti dell’art. 96.
Controlli prima della dichiarazione
- Origine dell’avviso. Verificare l’anno, il tributo e il calcolo: l’avviso può essere impugnato o definito con riduzione delle sanzioni.
- Fondi già stanziati. Controllare se esiste un fondo per imposte o oneri a copertura del debito.
- Tre conti. Registrare imposta, sanzioni e interessi separatamente.
- Natura dell’immobile. Verificare se l’IMU è di un immobile strumentale, deducibile, o patrimonio, indeducibile.
Errori ricorrenti
Tutto in un conto
Sanzioni e interessi hanno trattamenti diversi dall’imposta.
Imposte sui redditi arretrate in B.14 (oneri diversi di gestione)
Vanno nella voce 20 (imposte sul reddito).
Fondo ignorato
Il pagamento coperto dal fondo non è un nuovo costo.
Sanzione dedotta
Ha natura punitiva ed è indeducibile.
