Sono un dirigente di una piccola associazione sportiva dilettantistica e mi trovo in difficoltà nell’interpretare correttamente la normativa sui lavoratori sportivi. In particolare, mi chiedo se possiamo considerare come “lavoratori sportivi” solo le figure espressamente elencate nell’articolo 25 del decreto legislativo n. 36/2021, come atleti e allenatori, o se questa definizione possa essere estesa anche ad altri ruoli all’interno della nostra organizzazione. Potreste chiarirmi questo aspetto normativo?
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La definizione di “lavoratore sportivo” non si limita esclusivamente alle figure tipizzate elencate nell’articolo 25, comma 1, del decreto legislativo n. 36/2021. Sebbene il legislatore abbia specificato alcune figure come l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara, il comma 2 dello stesso articolo amplia notevolmente questa definizione. Infatti, viene incluso nella categoria di lavoratore sportivo ogni tesserato che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, sulla base dei regolamenti dei singoli enti affilianti, con l’esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale. Questo significa che la definizione è più ampia e flessibile di quanto possa sembrare a prima vista.
A rafforzare ulteriormente questa interpretazione estensiva, il 21 febbraio 2024 è stato pubblicato il cosiddetto “mansionario sportivo” (decreto del Ministro per lo Sport e i Giovani), che fornisce un primo elenco delle mansioni necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, andando oltre le sette figure tipizzate menzionate inizialmente. Di conseguenza, i soggetti tesserati che svolgono tali mansioni, considerate necessarie in base alla singola disciplina sportiva, possono essere considerati a pieno titolo “lavoratori sportivi” e beneficiare della normativa di favore prevista dal d.lgs. n. 36/2021. Questa interpretazione più ampia permette di riconoscere e tutelare adeguatamente tutti coloro che contribuiscono in modo significativo all’attività sportiva, anche se non rientrano nelle categorie inizialmente elencate.
Per la vostra associazione, questo significa che potrete valutare caso per caso se i ruoli presenti nella vostra organizzazione, al di là di quelli espressamente menzionati, possano rientrare nella definizione di lavoratore sportivo, considerando le specifiche mansioni svolte e la loro necessità per l’attività sportiva in questione.
Avrei bisogno di un chiarimento in merito all’applicazione dell’IVA agevolata al 10 per cento per alcuni lavori che sto per eseguire nel mio appartamento. In particolare, devo fare predisporre delle tubazioni sottotraccia per l’installazione futura di un climatizzatore, e mi chiedevo se questi lavori possano beneficiare dell’aliquota IVA ridotta, considerando che si tratta di un intervento di manutenzione straordinaria su un edificio residenziale, come previsto dall’articolo 3 del DPR 380/2001.
Nel mese di dicembre 2024 ho acquistato la mia prima casa di abitazione e ho provveduto a trasmettere la CILA, comunicazione di inizio lavori asseverata, nel mese di febbraio 2025, ma ho trasferito la residenza nell’immobile solo in data successiva all’inizio dei lavori. Posso beneficiare della detrazione del 50% per le spese sostenute nel 2025 anche se al momento della trasmissione della CILA e all’inizio dei lavori non avevo ancora trasferito la residenza nell’immobile?.
Relativamente ai rapporti di collaborazione sportiva inferiori a 15.000,00 euro (esenti) riportate che la scadenza dell’invio sia il 31.10.2026 anziché il 16.03.2026. L'analisi fornisce un inquadramento sistematico delle disposizioni applicabili, evidenziando le cautele metodologiche e i controlli necessari.