La gestione degli impianti sportivi non può rappresentare l’attività principale per associazioni e società sportive dilettantistiche che vogliono mantenere l’iscrizione al RASD. Una distinzione che sta creando non poche difficoltà operative.
Gli enti dilettantistici devono concentrarsi sull’organizzazione e gestione di attività prettamente sportive, relegando tutto il resto – compresa la gestione delle strutture – in un ruolo di supporto. È questa la lettura che emerge dal decreto legislativo 36/2021, che ha ridisegnato i confini operativi di associazioni e società.
- NORMATIVA DEFINISCE CONFINILa normativa che definisce i confini dell’attività sportiva
Secondo l’articolo 7, primo comma, lettera b) del DLgs. 36/2021, le ASD e SSD devono prevedere nei propri statuti un oggetto sociale specifico. Deve essere chiaro il riferimento all’esercizio stabile e principale dell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche. La formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza rientrano tutte in questo perimetro.
Si consideri che l’articolo 9 dello stesso decreto ammette l’esercizio di attività diverse, ma solo se l’atto costitutivo lo prevede espressamente. E sempre che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto a quelle principali. Come spesso accade nella prassi amministrativa, i dettagli operativi dovranno essere definiti da un decreto specifico.
Il mancato rispetto di questi presupposti per due esercizi consecutivi porta alla cancellazione d’ufficio dal Registro. Una sanzione che – nella casistica comune – comporta la perdita di tutte le agevolazioni fiscali.
- RICHIESTE INTEGRAZIONE STANNOLe richieste di integrazione che stanno coinvolgendo molti enti
Un numero considerevole di enti sportivi dilettantistici si è trovato a ricevere richieste di integrazione durante l’iscrizione al RASD. Il problema? I loro statuti includevano la gestione di impianti sportivi tra le attività primarie.
Gli uffici del Registro – istituito presso il Dipartimento per lo Sport e gestito tramite Sport e Salute Spa – hanno fornito indicazioni precise. Negli statuti devono essere indicate come attività primarie esclusivamente quelle di natura sportiva. L’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche, incluse formazione, didattica, preparazione e assistenza, rappresentano l’unico contenuto ammissibile.
Tutto il resto – gestione impianti sportivi, attività ludico-ricreative, dibattiti, workshop, spettacoli – deve essere specificato come attività secondaria e strumentale.
È importante e fondamentale comprendere che l’inclusione delle attività di gestione di impianti e strutture sportive non è ammissibile negli statuti, se non come attività di supporto. Devono essere svolte nel rispetto dell’art. 9 del DLgs. 36/2021 come “attività secondarie”.
- LA QUESTIONE DEI PROVENTILa questione dei proventi: quando i numeri non contano
Nella pratica professionale si osserva spesso una preoccupazione legata ai ricavi. Cosa succede se i proventi derivanti dalla gestione degli impianti risultano prevalenti rispetto a quelli delle attività sportive primarie?
L’articolo 9, comma 1-bis del DLgs. 36/2021 ha chiarito questo aspetto. I proventi derivanti da rapporti di sponsorizzazione, promo pubblicitari, cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti sono irrilevanti. Lo stesso vale per i proventi dalla gestione di impianti e strutture sportive nel computo dei criteri e limiti per definire il carattere secondario.
Una disposizione che, nell’esperienza applicativa, facilita la gestione operativa ma non risolve il nodo statutario.
- CONSEGUENZE SI OCCUPALe conseguenze per chi si occupa principalmente di gestione impianti
Per tutte quelle ASD/SSD la cui attività prevalente (o esclusiva) si sostanzia nella gestione di uno o più impianti sportivi, la situazione è critica. Gli enti privi di una propria attività sportiva dilettantistica vedranno preclusa l’iscrizione al RASD.
La conseguenza? La perdita delle agevolazioni e delle disposizioni di favore che l’ordinamento ricollega alla qualifica di ente sportivo dilettantistico. Si tratta di aspetti spesso trascurati in fase di costituzione, ma che possono compromettere l’intera struttura operativa.
- ATTENZIONE AMMINISTRAZIONIAttenzione anche per amministrazioni e enti concedenti
La questione non riguarda solo le ASD/SSD. Anche le amministrazioni locali e gli enti che concedono impianti o contribuzioni devono prestare attenzione. È necessario che non prevedano tra i requisiti di accesso a bandi l’inclusione nell’oggetto sociale della “gestione di impianti sportivi” quale attività primaria.
Un errore che, nella prassi, può portare a contenziosi o all’esclusione di soggetti altrimenti idonei. Occorre quindi rivedere i criteri di selezione, allineandoli alle nuove disposizioni normative.
La giurisprudenza ha talvolta interpretato in modo restrittivo questi aspetti, richiedendo una corrispondenza precisa tra oggetto sociale statutario e attività effettivamente svolta.
