Credito d’imposta gasolio autotrasporto: proroga al 20 settembre 2026
Il credito d'imposta gasolio per l'autotrasporto slitta al 20 settembre 2026, ma l'assistenza Sogei si ferma già il 18: guida a scadenze e requisiti.
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Il credito d'imposta gasolio per l'autotrasporto slitta al 20 settembre 2026, ma l'assistenza Sogei si ferma già il 18: guida a scadenze e requisiti.
Il beneficio ristora fino al 70% del maggior costo del gasolio da trazione tra marzo e agosto 2026 rispetto al prezzo medio di febbraio, e va richiesto sulla piattaforma dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli entro le ore 23:59 del 20 settembre 2026 (termine prorogato dal 15 settembre). Il passaggio delicato è il File_fatture.xlsx: nome invariato, importi al netto dell'IVA con virgola e due decimali, sigla CARB o NOCARB in base alla presenza delle targhe in fattura. Un errore di formato fa scartare l'istanza, e rifarla sotto scadenza fa perdere posizioni nell'ordine di concessione.
Per gli affitti abitativi il canone resta imponibile anche se l'inquilino non paga, ma la legge consente di neutralizzare la morosità in due momenti. Dopo l'intimazione di sfratto può non dichiarare i canoni non riscossi nell'anno; per recuperare le imposte già versate sulle annualità precedenti deve attendere la convalida dello sfratto. Il credito d'imposta si calcola sulle somme tassate e mai incassate, spetta anche in cedolare secca e va indicato in dichiarazione. Se il canone viene poi riscosso, torna a concorrere al reddito nell'anno dell'incasso.
Dal 10 settembre al 21 dicembre 2026, le PMI del Mezzogiorno possono presentare tramite Invitalia una domanda per finanziare corsi qualificati destinati ai dipendenti e orientati alla transizione tecnologica, digitale o ambientale. Il contributo a fondo perduto copre normalmente il 50% delle spese ammissibili in regime de minimis; la dotazione iniziale è di 12.449.676 euro. È ammessa una sola istanza, ma non per chi ha partecipato al primo sportello: le domande saranno valutate con graduatoria, non in base all’ordine di arrivo.
Le imprese di autotrasporto con sede o stabile organizzazione in Italia possono chiedere entro le 23:59 del 15 settembre 2026 il credito d’imposta sul maggior costo del gasolio sostenuto da marzo ad agosto, rispetto al prezzo medio di febbraio, per mezzi Euro V ed Euro VI destinati al trasporto di merci o persone. Il beneficio copre fino al 70% della differenza, nei limiti delle risorse disponibili, e richiede un’istanza telematica con file delle fatture e rifornimenti documentati. Il credito si usa solo in compensazione entro il 31 dicembre 2026.
Le imprese che hanno ordinato un bene strumentale nel 2025, versando almeno il 20% e ricevendolo nel 2026, possono accedere al nuovo iperammortamento quando l’investimento si considera realizzato nel nuovo periodo e il credito Transizione 4.0 non è stato utilizzato. Ordine e acconto non bastano a fissare la disciplina applicabile: occorre controllare consegna o collaudo, competenza fiscale, termine del 30 giugno 2026 e divieto di cumulo. La scelta va documentata, soprattutto se si rinuncia al vecchio credito per applicare il nuovo incentivo.
Il credito d’imposta sul gasolio per il trasporto merci è prorogato fino ad agosto 2026 e il plafond complessivo sale a 364,1 milioni, condivisi con il trasporto persone, ammesso ma ancora in attesa del decreto attuativo specifico. Le imprese merci presentano la domanda online con SPID o CIE del legale rappresentante, indicando le fatture di acquisto; il beneficio, calcolato sulla maggiore spesa entro il tetto previsto, si usa in compensazione nel modello F24 fino al 31 dicembre 2026, senza i limiti ordinari annuali di legge.
Per il credito d’imposta Transizione 5.0, il periodo da indicare nel quadro RU non coincide necessariamente con l’anno di completamento dell’investimento: rileva quello in cui il GSE comunica al beneficiario l’importo effettivamente utilizzabile in compensazione. Un investimento concluso nel 2025 ma comunicato nel 2026 confluirà quindi nel modello Redditi 2027, non nel Redditi 2026. Lo stesso criterio esclude da quest’ultimo modello il credito degli esodati 5.0, comunicato dal GSE a partire dal 29 aprile 2026 ai sensi dell’art. 8 del D.L. 38/2026.