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Per non perdere il credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali 4.0, le imprese devono mantenere i beni agevolati all’interno del proprio regime d’impresa per un periodo di tempo determinato, decorrente dall’interconnessione. Si tratta del cosiddetto meccanismo di recapture, previsto dall’articolo 1, comma 1060, della legge 178/2020, che ricalca una disciplina analoga già vigente per il previgente credito d’imposta disciplinato dall’articolo 1, comma 1093, della legge 160/2019. Comprendere l’esatta decorrenza del periodo di sorveglianza e le situazioni che fanno scattare la rideterminazione dell’agevolazione è essenziale per chi gestisce investimenti agevolati con il credito 4.0.

- RESTITUZIONE DEL CREDITOIl Meccanismo di Recapture: la Regola Generale

L’articolo 1, comma 1060, della legge 178/2020 dispone che, se entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione, o per i beni 4.0 di avvenuta interconnessione, i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso oppure destinati a strutture produttive ubicate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credito d’imposta è corrispondentemente ridotto, escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo. Il maggior credito d’imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere riversato entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verifica la cessione o la delocalizzazione, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Per i beni ordinari il periodo di sorveglianza decorre dall’entrata in funzione, mentre per i beni che rientrano nella disciplina 4.0, quelli cioè dotati delle caratteristiche tecnologiche che danno diritto alla maggiorazione dell’aliquota, il riferimento è l’avvenuta interconnessione al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, un adempimento tecnico distinto e successivo rispetto alla semplice entrata in funzione del bene.

- DECORRENZA DALL’INTERCONNESSIONECome Si Calcola il Biennio di Sorveglianza

Il periodo di sorveglianza si estende fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di interconnessione. Se un bene 4.0 è stato interconnesso nel 2025, lo stesso non potrà essere ceduto, ai fini della conservazione del credito d’imposta, fino al 31 dicembre 2027: il periodo di sorveglianza corrisponde quindi al biennio 2026-2027. Diversa è la situazione di un bene entrato in funzione nel 2025 ma interconnesso solo nel 2026: in questo caso il termine si sposta al 31 dicembre 2028, con un periodo di sorveglianza corrispondente al biennio 2027-2028.

Questa distinzione tra data di entrata in funzione e data di interconnessione assume particolare rilievo per le imprese che completano il processo di digitalizzazione dei propri impianti con un certo scarto temporale rispetto alla loro messa in funzione: più tardi avviene l’interconnessione, più si allontana nel tempo il termine finale del periodo di sorveglianza, e di conseguenza il momento in cui il bene può essere ceduto senza conseguenze sul credito d’imposta già fruito.

- VENDITA E DELOCALIZZAZIONELe Situazioni che Fanno Scattare il Recapture

La norma individua due sole circostanze rilevanti ai fini della rideterminazione dell’agevolazione: la cessione a titolo oneroso del bene agevolato, oppure la sua destinazione a strutture produttive ubicate all’estero, anche quando queste ultime appartengano allo stesso soggetto beneficiario. Si tratta di una disposizione antielusiva, pensata per garantire, quantomeno nel medio periodo, la stabilità e la durata degli investimenti oggetto dell’agevolazione, escludendo dal beneficio gli investimenti a carattere temporaneo, realizzati al solo fine di ottenere il credito d’imposta.

Quanto alla delocalizzazione all’estero, la ratio del meccanismo di recupero è ostacolare comportamenti volti a fruire in Italia di un’agevolazione fiscale senza che il bene abbia effettivamente contribuito al processo di trasformazione tecnologica e digitale dell’impresa ubicata sul territorio nazionale, titolare del bene stesso.

- PERDITA INVOLONTARIA DEL BENEIl Caso del Furto: Nessuna Rideterminazione

Non tutte le ipotesi di fuoriuscita del bene dal regime d’impresa comportano l’applicazione del recapture. Nel caso di furto del bene oggetto di investimento, comprovato dalla relativa denuncia alle autorità competenti, la fuoriuscita del bene dal regime d’impresa è indipendente dalla volontà del beneficiario, e per questo non comporta l’applicazione della disposizione di recapture né la rideterminazione dell’agevolazione, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 9 del 2021, paragrafo 7.2. Il principio distintivo, in altre parole, è la volontarietà dell’estromissione del bene: solo la cessione o la delocalizzazione decise dal beneficiario fanno scattare la rideterminazione del credito.

- USCITA ANTICIPATA DAL LEASINGLeasing: il Mancato Riscatto e la Cessione del Contratto

Per gli investimenti realizzati tramite leasing, la disciplina prevede specifiche cause di rideterminazione dell’incentivo: costituiscono ipotesi di recapture sia il mancato esercizio del diritto di riscatto al termine del contratto, sia la cessione del contratto di leasing durante il periodo di sorveglianza. In entrambi i casi, infatti, il bene esce dalla disponibilità del soggetto beneficiario prima del decorso del biennio di sorveglianza, con effetti equivalenti a quelli di una cessione a titolo oneroso del bene di proprietà.

- IMPIEGO TEMPORANEO OLTRECONFINEL’Utilizzo di Beni all’Estero: Quando Non È Delocalizzazione

Non ogni impiego di un bene agevolato al di fuori del territorio nazionale integra un’ipotesi di delocalizzazione rilevante ai fini del recapture. L’Agenzia delle Entrate, nella risposta a interpello n. 259/2021, riferita ai precedenti iper-ammortamenti ma applicabile per analogia, ha chiarito che l’impiego temporaneo di mezzi e personale per attività di manutenzione svolte anche al di fuori del territorio dello Stato, come nel caso di interventi su condotte, non configura un’ipotesi di delocalizzazione, a condizione che i beni agevolabili appartengano sotto il profilo organizzativo, economico e gestionale alla struttura produttiva italiana e siano utilizzati nell’attività ordinariamente svolta da quest’ultima.

Un principio analogo è stato affermato dall’Agenzia con riferimento a beni noleggiati temporaneamente per l’utilizzo in cantieri all’estero, nella risposta a interpello n. 47/2023. Il criterio distintivo, in questi casi, è che il luogo in cui viene di volta in volta svolta l’attività non deve avere le caratteristiche di una vera e propria struttura produttiva estera, autonoma rispetto a quella italiana cui il bene resta funzionalmente collegato.

- RINNOVO DEL PARCO MACCHINEGli Investimenti Sostitutivi: l’Eccezione che Evita il Recapture

La disciplina prevede infine un’ipotesi di inapplicabilità del meccanismo di recapture per gli investimenti sostitutivi: quando il bene originariamente agevolato viene sostituito con un bene materiale 4.0 dotato di caratteristiche tecnologiche uguali o superiori, secondo le condizioni previste dall’articolo 1, commi 35 e 36, della legge 205/2017, la cessione del bene originario non comporta la perdita del credito d’imposta. Questa eccezione consente alle imprese di rinnovare il proprio parco macchine con tecnologie più avanzate senza il timore di dover restituire il beneficio già ottenuto sull’investimento sostituito, purché vengano rispettate le condizioni tecniche e documentali previste dalla norma richiamata.

- VERIFICHE PRIMA DELLA CESSIONECosa Devono Verificare le Imprese Prima di Cedere un Bene Agevolato

Le imprese che intendono cedere, sostituire o comunque dismettere un bene per cui hanno fruito del credito d’imposta 4.0 dovrebbero, prima di procedere, verificare con attenzione la data esatta di interconnessione del bene, non semplicemente quella di entrata in funzione, per calcolare correttamente il termine del periodo di sorveglianza. È inoltre opportuno valutare se l’operazione programmata rientri tra quelle che fanno scattare il recapture, oppure tra le eccezioni riconosciute dalla prassi, come il furto debitamente denunciato, l’impiego temporaneo all’estero privo dei caratteri della delocalizzazione, o la sostituzione con un bene di caratteristiche tecnologiche equivalenti o superiori.

Qualora la cessione o la delocalizzazione risultino inevitabili prima del decorso del biennio di sorveglianza, l’impresa dovrà provvedere al riversamento del maggior credito eventualmente già compensato entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta in cui si verifica l’evento, potendo comunque beneficiare dell’esclusione di sanzioni e interessi prevista dalla norma per questa specifica ipotesi di regolarizzazione.

Situazione Effetto sul credito d’imposta 4.0
Cessione a titolo oneroso entro il periodo di sorveglianza Recapture: credito ridotto, riversamento del maggior credito compensato
Destinazione a struttura produttiva estera entro il periodo di sorveglianza Recapture, salvo che non configuri delocalizzazione (uso temporaneo, manutenzioni, cantieri)
Furto del bene, con denuncia alle autorità Nessun recapture: fuoriuscita indipendente dalla volontà del beneficiario
Mancato riscatto o cessione del contratto di leasing Recapture
Sostituzione con bene 4.0 di pari o superiore livello tecnologico Nessun recapture, alle condizioni della L. 205/2017