Le imprese di autotrasporto merci e persone che hanno sostenuto maggiori costi per l’acquisto di gasolio tra marzo e agosto 2026 hanno cinque giorni in più per chiedere il credito d’imposta istituito dal cosiddetto decreto Carburanti: il termine, inizialmente fissato al 15 settembre, slitta al 20 settembre 2026. La misura, introdotta dall’articolo 3 del D.L. 33/2026 per attutire l’aumento eccezionale dei prezzi del gasolio legato alla crisi in Medio Oriente, riconosce fino al 70% della maggiore spesa sostenuta rispetto ai prezzi di febbraio 2026 alle imprese conto terzi con veicoli Euro V o Euro VI iscritte al Registro elettronico nazionale. La proroga nasce dalle difficoltà incontrate nei primi giorni di apertura della piattaforma dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, tra richieste di autorizzazione non completate in tempo ed errori nel file delle fatture che hanno bloccato numerose domande. Chi deve rifare un’istanza respinta non può limitarsi a correggere il file già caricato, ma deve annullarla e ripresentarla integralmente. La scadenza per chiedere assistenza tecnica a Sogei, però, resta fissata al 18 settembre, due giorni prima della chiusura della piattaforma. Il decreto legge del 10 settembre 2026, n. 157 ha inoltre esteso a settembre il periodo agevolato, ma per gli acquisti di questo mese servirà una procedura separata, non ancora attivata. L’articolo ricostruisce requisiti, calcolo del beneficio, modalità di utilizzo in compensazione e la differenza con il rimborso ordinario delle accise sul gasolio previsto dall’articolo 24-ter del Testo Unico Accise.
- PROROGA IMPROVVISACinque Giorni in Più per la Domanda
La scadenza per presentare la domanda di accesso al credito d’imposta gasolio autotrasporto era fissata al 15 settembre 2026. Con un nuovo avviso pubblicato a ridosso di quella data, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha disposto la proroga dell’apertura della piattaforma dedicata: le istanze potranno ora essere trasmesse fino alle ore 23:59 di domenica 20 settembre 2026. Il rinvio riguarda la procedura relativa alla maggiore spesa sostenuta per l’acquisto di gasolio nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 31 agosto 2026, quello per cui la piattaforma era stata aperta dal 1° settembre.
Le ragioni della proroga sono operative, non normative. Numerose imprese hanno dovuto richiedere l’autorizzazione all’accesso attraverso il servizio di assistenza senza riuscire, nei tempi inizialmente previsti, a completare la domanda. In parallelo, una quota significativa delle istanze già trasmesse presenta errori nel file delle fatture, il documento che accompagna la domanda con i dati degli acquisti di gasolio, con conseguente mancata accettazione da parte del sistema. La proroga non modifica le regole di accesso alla misura: concede solo un periodo ulteriore per completare o regolarizzare la procedura già avviata.
- DOPPIA SCADENZAAssistenza Fino al 18, Piattaforma al 20
Un aspetto operativo della proroga merita particolare attenzione, perché introduce due termini diversi da tenere sotto controllo. Il termine entro cui è possibile ottenere assistenza tecnica non coincide con quello ultimo per l’invio della domanda: l’indirizzo dedicato al supporto tecnico, gestito da Sogei (la società informatica pubblica che affianca le amministrazioni statali nella gestione dei propri sistemi digitali), resterà attivo solo fino alle ore 18:00 di venerdì 18 settembre 2026. Dopo quel momento non sarà più possibile trasmettere nuove richieste di supporto, mentre la piattaforma continuerà a essere accessibile per altri due giorni, fino alle 23:59 di domenica 20 settembre.
La distinzione conta soprattutto per le imprese che incontrano problemi di autorizzazione all’accesso o che hanno comunque bisogno dell’intervento dell’assistenza: per loro il 18 settembre diventa, di fatto, la scadenza più urgente. È il caso, in particolare, delle imprese che non risultavano attive nel Registro elettronico nazionale (REN) al 31 luglio 2026 ma che lo erano nel periodo agevolato, marzo-agosto 2026, e che per questo hanno bisogno di una preventiva autorizzazione prima di poter accedere alla piattaforma. Chi rientra in queste situazioni non può contare sugli ultimi due giorni di apertura, perché in quella finestra sarà possibile solo operare autonomamente sulla procedura già avviata, senza poter attivare nuove richieste di supporto.
- DOMANDE DA RIFARECome Correggere un Errore nel File Fatture
Le istanze già trasmesse ma non accettate per anomalie nel file delle fatture richiedono un passaggio che molte imprese sottovalutano: l’avviso dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli chiarisce infatti che, per regolarizzare la posizione, occorre annullare l’istanza e presentarne una nuova corretta. Non basta intervenire sul file caricato in precedenza lasciando invariata la domanda già inviata: la correzione del solo allegato, senza l’annullamento e il nuovo invio, non sana l’errore agli occhi della piattaforma.
Il chiarimento è tanto più rilevante quanto più ci si avvicina alla chiusura della procedura, perché gli errori nella predisposizione del prospetto delle fatture restano una delle principali cause di mancata acquisizione delle richieste. Prima di procedere a un nuovo invio conviene verificare con cura tre aspetti: la corrispondenza tra gli acquisti dichiarati e il periodo agevolato (marzo-agosto 2026), la corretta indicazione dei dati identificativi di ciascuna fattura e l’importo della spesa effettivamente riferibile al gasolio ammesso al ristoro, escludendo eventuali acquisti estranei al perimetro della misura. Restano ferme, in ogni caso, le modalità operative già definite dal decreto direttoriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 301 del 28 agosto 2026 e dalle FAQ pubblicate dal Ministero, comprese le indicazioni sugli acquisti da riportare nel file e sul criterio di individuazione del periodo di riferimento.
- ORIGINE DELLA MISURAPerché Esiste questo Credito
Il credito d’imposta nasce dall’articolo 3 del D.L. 18 marzo 2026, n. 33 (il cosiddetto decreto Carburanti), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 18 marzo 2026 ed entrato in vigore il giorno successivo, poi convertito con modificazioni dalla legge 8 maggio 2026, n. 79. La norma ha riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, alle imprese di autotrasporto per attenuare gli effetti economici dell’aumento eccezionale dei prezzi del gasolio determinato dalla crisi in Medio Oriente. Le risorse stanziate inizialmente, pari a 100 milioni di euro per il 2026, sono state incrementate nei mesi successivi: il decreto direttoriale n. 301 del 28 agosto 2026, che ha definito i criteri e le modalità operative di accesso, indica in 386,2 milioni di euro le risorse complessivamente disponibili per la procedura relativa al periodo marzo-agosto 2026.
Si tratta di una misura temporanea e legata a una specifica congiuntura di mercato, distinta da altre agevolazioni strutturali di cui l’autotrasporto beneficia da anni, come si vedrà più avanti. La sua applicazione pratica passa attraverso una piattaforma dedicata, gestita dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per conto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, operativa dal 1° settembre 2026 e accessibile con identità digitale SPID o carta d’identità elettronica.
- IMPRESE AMMESSERequisiti Soggettivi e Veicoli
Possono accedere al credito le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, comprese quelle estere con stabile organizzazione italiana, che svolgono attività di trasporto merci per conto di terzi oppure attività di trasporto persone o di noleggio di autobus con conducente. Resta invece escluso il trasporto in conto proprio, sia di merci sia di persone: la misura è riservata a chi offre il trasporto come servizio a terzi, non a chi lo utilizza per la propria attività produttiva o commerciale. È inoltre richiesta l’iscrizione al Registro elettronico nazionale (REN) delle imprese di trasporto su strada alla data del 31 luglio 2026, salvo le situazioni particolari, già viste, delle imprese non attive al REN a quella data ma operative nel periodo agevolato.
Sul piano dei veicoli, la misura distingue tra trasporto merci e trasporto persone. Per il trasporto merci sono ammessi i veicoli di categoria N (autocarri e trattori stradali), Euro V o Euro VI, con massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 7,5 tonnellate. Per il trasporto persone e il noleggio con conducente sono ammessi gli autobus di categoria M2 e M3, sempre Euro V o Euro VI, senza una soglia minima di massa. Un veicolo che non rientra in queste classi ecologiche o dimensionali resta fuori dal perimetro del credito, anche se appartiene a un’impresa che per il resto possiede tutti gli altri requisiti.
- IL CALCOLO DEL CREDITOCome si Arriva al 70%
Il credito è pari al 70% della maggiore spesa sostenuta per l’acquisto di gasolio nel periodo marzo-agosto 2026 rispetto al prezzo medio di riferimento di febbraio 2026, rilevato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica in 1,39415 euro al litro, al netto dell’IVA. In pratica, per ogni mese del periodo agevolato si confronta il prezzo effettivamente pagato dall’impresa con quello di febbraio: la differenza, se positiva, moltiplicata per i litri acquistati, costituisce la maggiore spesa su cui si calcola il beneficio.
Un esempio aiuta a chiarire il meccanismo. Un’impresa di autotrasporto merci, con un veicolo Euro VI superiore alle 7,5 tonnellate, acquista nel mese di aprile 2026 diecimila litri di gasolio a un prezzo medio, al netto dell’IVA, di 1,55 euro al litro. La differenza rispetto al prezzo di riferimento di febbraio è di 0,15585 euro al litro (1,55 – 1,39415), per una maggiore spesa complessiva di 1.558,50 euro. Il credito d’imposta spettante per quel mese, calcolato al 70%, è pari a 1.091 euro circa. Lo stesso calcolo va ripetuto per ciascuno dei mesi compresi nel periodo agevolato in cui l’impresa ha acquistato gasolio, sommando i risultati mensili.
Un dettaglio spesso trascurato riguarda il criterio con cui si individua il mese di riferimento per ciascun acquisto: conta la data dell’effettivo rifornimento del veicolo, non la data di emissione della fattura. Un rifornimento avvenuto negli ultimi giorni di un mese ma fatturato nel mese successivo va quindi attribuito al mese in cui il gasolio è stato realmente immesso nel serbatoio, non a quello indicato in fattura. È un punto che le imprese devono verificare con attenzione proprio nella fase di rielaborazione del file delle fatture, perché un’attribuzione sbagliata del periodo è una delle cause più frequenti di rigetto dell’istanza.
- VERSO SETTEMBREL’Estensione con il Decreto 157
Il quadro si è arricchito di un tassello ulteriore con il D.L. 10 settembre 2026, n. 157, che ha modificato l’articolo 3, comma 1, del D.L. 33/2026 sostituendo il riferimento agli acquisti effettuati “da marzo ad agosto” con quello agli acquisti effettuati “da marzo a settembre”, e stanziando altri 16 milioni di euro per coprire l’estensione. Lo stesso provvedimento ha anche prorogato fino al 17 settembre 2026 la riduzione temporanea dell’accisa sul gasolio per autotrazione, fissandola in 532,90 euro per mille litri di prodotto, un valore inferiore a quello ordinario, e ha esteso la stessa riduzione anche a HVO e biodiesel sostenibile.
Va però chiarito un punto che genera facilmente confusione: la proroga della piattaforma al 20 settembre riguarda esclusivamente la procedura già aperta per il periodo 1° marzo-31 agosto 2026. Non si tratta di un aggiornamento automatico che estende la stessa domanda anche agli acquisti di settembre. Per gli acquisti effettuati nel mese di settembre 2026 serviranno indicazioni operative distinte, sulle modalità e sui termini di presentazione, non ancora rese note alla data di pubblicazione di questo articolo. Le imprese che hanno acquistato gasolio anche a settembre dovranno quindi attendere un successivo avviso prima di poter chiedere il credito relativo a quel mese, e non devono includere questi acquisti nell’istanza attualmente aperta.
| Scadenza | Cosa riguarda | Termine |
|---|---|---|
| Assistenza tecnica Sogei | Richieste di supporto per autorizzazioni o problemi tecnici | Fino alle ore 18:00 di venerdì 18 settembre 2026 |
| Chiusura della piattaforma | Invio o correzione delle domande per il periodo marzo-agosto 2026 | Fino alle ore 23:59 di domenica 20 settembre 2026 |
| Acquisti di settembre 2026 | Procedura separata, non ancora attivata | Da definire con futuro avviso |
| Utilizzo del credito concesso | Compensazione tramite modello F24 | Entro il 31 dicembre 2026 |
- DOPO L’ISTANZAUtilizzo del Credito in Compensazione
Una volta riconosciuto, il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24, e diventa disponibile decorsi dieci giorni dalla trasmissione dei dati da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, comunque non oltre il 31 dicembre 2026. Le imprese devono quindi verificare periodicamente il proprio cassetto fiscale per conoscere l’esito dell’istanza e l’importo effettivamente concesso, che non coincide necessariamente con quello richiesto.
Le risorse stanziate, per quanto significative, non sono illimitate: se la somma degli importi astrattamente spettanti a tutte le imprese richiedenti supera lo stanziamento disponibile, il credito riconosciuto a ciascuna di esse viene riparametrato in proporzione, riducendo l’importo effettivamente fruibile rispetto a quello calcolato in base alla sola formula del 70%. Il decreto attuativo prevede inoltre regole di non cumulabilità con altre misure di sostegno pubblico riconosciute per la medesima finalità, nei limiti del costo effettivamente sostenuto per l’acquisto di gasolio: un’impresa che avesse già ottenuto un ristoro specifico per lo stesso costo dovrebbe tenerne conto nella compilazione dell’istanza.
- DUE MECCANISMI DIVERSIIl Credito Straordinario e le Accise Ordinarie
Il credito d’imposta introdotto dal D.L. 33/2026 non va confuso con un’agevolazione ben più risalente e strutturale, di cui l’autotrasporto beneficia da anni: il rimborso delle accise sul gasolio commerciale usato per autotrazione, disciplinato dall’articolo 24-ter del Testo Unico delle Accise (D.Lgs. 504/1995). Quest’ultimo è un meccanismo ordinario, non legato all’emergenza dei prezzi del 2026, che consente alle imprese di trasporto merci e persone di recuperare parte dell’accisa pagata sul gasolio attraverso una dichiarazione trimestrale, da presentare all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli entro la fine del mese successivo alla chiusura di ciascun trimestre solare, indicando il numero dei veicoli agevolati, gli estremi delle fatture di acquisto, le targhe dei mezzi riforniti e i litri complessivamente consumati.
Le due misure convivono, ma seguono regole, tempistiche e piattaforme completamente diverse: la dichiarazione trimestrale delle accise prosegue secondo il proprio calendario ordinario, indipendentemente dalla proroga di cui si occupa questo articolo, che riguarda soltanto il contributo straordinario introdotto per fronteggiare l’aumento eccezionale dei prezzi nel 2026. Un’impresa di autotrasporto può quindi beneficiare, per lo stesso periodo, sia del rimborso ordinario dell’accisa sia del credito d’imposta straordinario, purché rispetti separatamente i requisiti e le scadenze di ciascuna misura, e senza che l’una sostituisca l’altra.
- CHECKLIST OPERATIVACosa Fare Entro il 18 e il 20 Settembre
Per le imprese che non hanno ancora presentato l’istanza, o che devono correggerne una respinta, conviene seguire un ordine preciso nei giorni che restano. Prima di tutto va verificato lo stato della propria posizione sulla piattaforma dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, controllando se l’istanza risulta accettata, respinta o in attesa di autorizzazione. Se emerge la necessità di un’autorizzazione all’accesso o di un intervento tecnico, la richiesta di assistenza va inoltrata entro le ore 18:00 di venerdì 18 settembre 2026: oltre quel termine non sarà più possibile ottenere supporto, anche se la piattaforma resta formalmente aperta per altri due giorni.
Per le istanze da rifare a causa di errori nel file delle fatture, occorre annullare la domanda precedente e predisporne una nuova, verificando con cura la corrispondenza tra gli acquisti dichiarati e il periodo marzo-agosto 2026, l’attribuzione di ciascun acquisto al mese dell’effettivo rifornimento e la correttezza dei dati identificativi delle fatture. L’invio definitivo, corretto o nuovo che sia, deve comunque avvenire entro le 23:59 di domenica 20 settembre 2026, termine oltre il quale la piattaforma si chiuderà per la procedura relativa agli acquisti fino al 31 agosto. Le imprese che hanno acquistato gasolio anche a settembre dovranno infine monitorare le prossime comunicazioni ufficiali, perché per quel mese la procedura di accesso al credito è ancora da definire.
