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Introdotto dal D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13, in esecuzione della Legge delega 9 agosto 2023, n. 111, il concordato preventivo biennale è uno strumento di compliance grazie al quale il contribuente sottoposto agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) può definire in anticipo con l’Amministrazione finanziaria il reddito d’impresa o di lavoro autonomo su cui calcolare le imposte dirette e l’IRAP per due periodi d’imposta consecutivi. Chi aderisce versa le imposte prendendo a riferimento il reddito così concordato, a prescindere da quanto effettivamente prodotto, fatti salvi i casi in cui l’accordo decade. Lo strumento è giunto alla terza applicazione, quella riferita al biennio 2026-2027, regolata dal Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 27 febbraio 2026, n. 71684, e successivamente modificata, nel corso dell’estate, dalla Legge 22 maggio 2026, n. 88 e dal D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148 (Decreto correttivo fiscale omnibus).

- REQUISITI E ESCLUSIONIRequisiti di accesso ed esclusioni

L’accesso al concordato è consentito a chi, nel periodo d’imposta antecedente a quello preso a base della proposta, risulta privo di debiti tributari o contributivi accertati in via definitiva, oppure li ha saldati entro il termine utile per aderire, purché il debito residuo, interessi e sanzioni compresi, non superi € 5.000. Restano fuori, al contrario, i contribuenti in cui ricorra almeno una tra le seguenti circostanze: omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, quando dovuta, in uno dei tre periodi d’imposta precedenti; condanna, per fatti commessi nei tre periodi d’imposta antecedenti, per uno dei reati tributari di cui al D.Lgs. 74/2000, per false comunicazioni sociali ai sensi dell’art. 2621 c.c., oppure per riciclaggio e reimpiego di capitali di provenienza illecita; percepimento, nell’anno precedente, di redditi esenti, esclusi o comunque non concorrenti alla base imponibile per una quota superiore al 40% del reddito d’impresa o di lavoro autonomo; effettuazione, nel primo periodo d’imposta interessato dal concordato, di fusioni, scissioni o conferimenti.

Per le società tra professionisti e quelle tra avvocati, il D.Lgs. 148/2026 ha introdotto un ulteriore requisito: occorre che vi sia coerenza fra l’attività realmente esercitata in forma associata e l’indice ISA impiegato, così da impedire che il meccanismo si applichi a un indice che non rispecchia l’attività effettiva.

- EFFETTI DELL’ADESIONEEffetti dell'adesione e stabilità del reddito concordato

Chi aderisce continua a rispettare i consueti obblighi contabili e dichiarativi, indicando in dichiarazione gli importi concordati ai fini IRPEF, IRES e IRAP; l’adesione, invece, non incide sull’IVA. Il beneficio principale sta nel fatto che un reddito effettivo superiore a quello concordato non viene assoggettato a tassazione, mentre se il reddito realizzato è più basso resta comunque dovuta l’imposta calcolata su quello concordato, salvo che intervenga una causa di cessazione. Chi aderisce, inoltre, non è soggetto agli accertamenti analitico-induttivi fondati su presunzioni semplici ai sensi dell’art. 39, comma 1, lettera d), del D.P.R. 600/1973, per le annualità coperte dal concordato, e gode di termini di decadenza dell’accertamento ridotti.

Per il biennio 2026-2027 il D.Lgs. 148/2026 apre anche alla possibilità di ricalcolare il reddito concordato nei casi in cui il contribuente presenti una dichiarazione integrativa per rimediare a errori od omissioni, ricorrendo al ravvedimento operoso soltanto per le sanzioni: una novità che dà al concordato una flessibilità maggiore rispetto alle prime due edizioni, quando l’errore in dichiarazione finiva per incidere solo sul calcolo della proposta relativa al periodo successivo.

- NOVITÀ DEL BIENNIOLe novità del biennio 2026-2027

I termini per aderire al concordato del biennio 2026-2027 sono stati cambiati dall’articolo 7-bis della Legge 22 maggio 2026, n. 88, che ha convertito il D.L. 27 marzo 2026, n. 38: per chi ha un periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, la scadenza, inizialmente fissata al 30 settembre, è slittata al 31 ottobre 2026, data che, cadendo di sabato, si sposta ulteriormente a lunedì 2 novembre 2026; per chi invece ha un periodo d’imposta diverso dall’anno solare, il termine coincide con l’ultimo giorno del decimo mese successivo alla chiusura dell’esercizio, e non più del nono, come accadeva nelle edizioni passate. Entro la medesima scadenza resta possibile anche revocare l’adesione già data.

Dal punto di vista sostanziale, la disciplina rinnovata rende conveniente l’adesione anche per i contribuenti con un punteggio ISA al di sotto della sufficienza, prevedendo soglie distinte per i soggetti meno affidabili; inserisce, inoltre, tra le voci da normalizzare nel calcolo del reddito la maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing stabilita dall’articolo 1, commi 427-436, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026): in assenza di questa correzione, le imprese con investimenti programmati in beni strumentali per il triennio 2026-2028 avrebbero rischiato di perdere, aderendo al concordato, il vantaggio della maggiorazione figurativa dell’ammortamento.

Diversamente da quanto accadeva nelle prime due edizioni, il concordato 2026-2027 non contempla un ravvedimento speciale legato all’adesione, ma il D.Lgs. 148/2026 ha comunque previsto un nuovo ravvedimento destinato ai soggetti ISA che confermano l’adesione per il biennio 2026-2027, utile a sanare le annualità dal 2020 al 2023 attraverso un’imposta sostitutiva applicata su un incremento percentuale del reddito già dichiarato, con una gradazione dal 5% al 50% a seconda del punteggio ISA conseguito: il versamento va effettuato tra il 1° gennaio e il 15 marzo 2027, in un’unica soluzione oppure in un massimo di 10 rate mensili.

- CESSAZIONE E DECADENZAQuando il concordato cessa o decade

Indipendentemente dalla volontà delle parti, l’accordo smette di produrre effetti quando si verificano eventi che modificano in maniera rilevante i presupposti su cui si basa: cessazione dell’attività, cambiamento sostanziale dell’attività esercitata rispetto al periodo precedente, fusioni, scissioni o conferimenti realizzati nel primo periodo d’imposta oggetto del concordato, circostanze straordinarie (compresi gli eventi calamitosi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza) che comportano un reddito effettivo inferiore di oltre il 30% rispetto a quello concordato, oppure il conseguimento di ricavi che superano del 50% la soglia prevista per l’applicazione degli ISA.

Si verifica invece la decadenza, con la perdita retroattiva dei benefici per entrambe le annualità, quando interviene un accertamento, quando le imposte dovute in base al concordato non vengono versate, quando vengono meno i requisiti di accesso oppure quando, nel corso del biennio, sopraggiunge una causa di esclusione. Il D.Lgs. 148/2026 conferma che la decadenza si produce quando lo scostamento accertato fra i ricavi o i compensi effettivamente dichiarati e quelli concordati raggiunge o supera il 30%. Chi decade resta comunque obbligato a dichiarare il maggiore tra il reddito concordato e quello effettivamente realizzato, e perde il beneficio dell’esclusione dagli accertamenti analitico-induttivi.

- VALUTARE LA CONVENIENZAPerché valutare l'adesione prima della scadenza conviene

Se convenga o meno aderire va stabilito caso per caso, mettendo a confronto il reddito calcolato dal software “Il tuo ISA 2026 CPB” con le stime reddituali dell’impresa per il biennio, considerando tanto i vantaggi premiali (esclusione dagli accertamenti induttivi, termini di decadenza ridotti, facoltà di applicare l’imposta sostitutiva sul maggior reddito concordato ai sensi dell’art. 20-bis del D.Lgs. 13/2024) quanto il rischio di trovarsi comunque a versare le imposte sul reddito concordato in un’annualità nella quale il risultato effettivo peggiori in modo apprezzabile, senza però arrivare a superare la soglia di cessazione del 30%. Per le imprese con investimenti in beni strumentali già avviati, il fatto che la maggiorazione di ammortamenti e canoni di leasing rientri tra le variabili di normalizzazione del reddito impone una simulazione precisa prima di aderire, per evitare di perdere un vantaggio fiscale già acquisito.