L’Assicurazione obbligatoria per sportivi co.co.co. dilettanti
Prima della modifica, era previsto che tali soggetti dovessero essere iscritti all'INAIL, nel rispetto delle condizioni previste per i lavoratori parasubordinati, di cui all'art. 5, commi 2 e 3, del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38. L'esclusione dagli obblighi INAIL non opera, invece, per le collaborazioni amministrativo-gestionali: nell'art. 37, comma 2, è infatti ancora previsto che a tali soggetti si applica la disciplina dell'obbligo assicurativo INAIL. L'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni per gli sportivi dilettanti è previsto per i tesserati con.
