Chi incassa un dividendo, cioè la quota di utili che una società distribuisce ai propri soci in proporzione alle azioni o quote possedute, deve fare i conti con regole di tassazione molto diverse a seconda di chi lo percepisce. Una persona fisica che detiene le partecipazioni come investimento privato paga oggi una ritenuta fissa del 26%, qualunque sia la percentuale di capitale posseduta: la storica distinzione tra partecipazioni qualificate e non qualificate, che fino al 2017 comportava un trattamento fiscale diverso, è stata superata dalla riforma entrata in vigore nel 2018. Chi invece possiede le stesse azioni nell’ambito di un’impresa individuale applica ancora un meccanismo di tassazione progressiva IRPEF su una quota dell’utile, variabile in base all’anno in cui l’utile è stato prodotto. Le società di capitali, dal canto loro, restano soggette alla regola più risalente e più favorevole: il 95% del dividendo è escluso da imposizione. Un discorso a parte riguarda gli utili che arrivano da società residenti in Stati o territori a fiscalità privilegiata, tassati per intero salvo che il contribuente dimostri, anche tramite interpello, che ricorrono le condizioni per un trattamento più favorevole. Nel corso del 2026, infine, la disciplina della cosiddetta participation exemption e dell’esclusione dei dividendi ha subito un’inversione di rotta legislativa che vale la pena ripercorrere, perché ha creato per alcuni mesi un’incertezza applicativa non da poco per imprese e professionisti.
- NOZIONE DI DIVIDENDOChe Cosa Si Intende per Dividendo
Il dividendo è la remunerazione del capitale investito in una società: rappresenta la quota di utili, prodotti nell’esercizio o accantonati in riserve, che l’assemblea dei soci decide di distribuire anziché reinvestire nell’attività. Dal punto di vista fiscale, il Testo Unico delle Imposte sui Redditi (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, di seguito TUIR) utilizza un’accezione ampia del termine: rientrano tra gli “utili da partecipazione” non solo i dividendi in senso stretto, distribuiti da società per azioni o a responsabilità limitata, ma anche le remunerazioni di strumenti finanziari e contratti la cui remunerazione dipende, in tutto o in parte, dai risultati economici della società emittente o di un affare specifico (art. 44 del TUIR). Vi rientrano quindi anche i proventi degli associati in partecipazione con apporto di capitale, disciplinati dall’art. 109, comma 9, del TUIR.
Il regime fiscale applicabile dipende da due variabili che vanno sempre incrociate: la natura del soggetto che distribuisce l’utile (una società di persone, una società di capitali italiana, un ente estero) e la natura del soggetto che lo percepisce (una società soggetta a IRES, una persona fisica che investe privatamente, un imprenditore individuale). Le pagine che seguono ripercorrono questi scenari nell’ordine in cui più spesso si presentano nella pratica professionale, partendo dai soggetti IRES per arrivare alle persone fisiche e, infine, ai dividendi con elementi di estraneità internazionale.
- SOCI IRESL’Esclusione del 95% sugli Utili
Quando il percettore del dividendo è una società di capitali, un ente commerciale o comunque un soggetto passivo IRES residente in Italia, la regola generale è quella dell’art. 89 del TUIR: gli utili distribuiti, in qualunque forma e sotto qualsiasi denominazione, concorrono a formare il reddito imponibile soltanto nella misura del 5% del loro ammontare. Il restante 95% è escluso da tassazione. In pratica, se una società di capitali riceve 100.000 euro di dividendi da una partecipata, soltanto 5.000 euro concorrono al reddito imponibile IRES: nel modello Redditi Società di Capitali, quadro RF, va operata una variazione in diminuzione per la parte esclusa.
Questa esclusione, pensata per evitare che lo stesso utile venga tassato più volte lungo una catena di società partecipate, si applica a prescindere dal fatto che la società che distribuisce l’utile lo abbia effettivamente assoggettato a imposta: lo ha chiarito da tempo l’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 25/E del 16 giugno 2004, secondo cui l’esclusione del 95% non è condizionata alla previa tassazione dell’utile in capo alla società erogante. La stessa percentuale di esclusione si applica anche agli utili percepiti dall’associato in partecipazione con apporto di capitale o misto di capitale e lavoro, quando l’associato è un soggetto IRES, e agli utili distribuiti da società ed enti non residenti che non risiedono in Stati o territori a fiscalità privilegiata.
Un requisito dimensionale introdotto e poi cancellato
Su questo impianto, considerato stabile da decenni, la legge di bilancio 2026 (legge 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, commi 51 e seguenti) aveva inserito una novità rilevante: l’accesso all’esclusione del 95%, sia per i soggetti IRES sia, con la percentuale del 58,14%, per gli imprenditori individuali, sarebbe stato subordinato al possesso di una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5%, oppure di un valore fiscale della partecipazione non inferiore a 500.000 euro, per le distribuzioni deliberate dal 1° gennaio 2026. La stessa soglia dimensionale era stata estesa anche alla ritenuta ridotta dell’1,20% sui dividendi corrisposti a società UE e SEE (si veda più avanti) e, secondo diversi commentatori, avrebbe inciso anche sulla participation exemption applicabile alle plusvalenze da cessione di partecipazioni.
La misura ha avuto vita breve: il decreto legge 27 marzo 2026, n. 38 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 2026), all’art. 11, ha abrogato con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2026 i requisiti dimensionali introdotti dalla legge di bilancio, ripristinando la disciplina previgente dell’art. 89 del TUIR senza soglie minime di partecipazione. Il decreto è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2026, n. 88. Il risultato pratico è che, per l’intero 2026, l’esclusione del 95% sui dividendi percepiti dai soggetti IRES si applica come sempre, indipendentemente dalla percentuale di capitale posseduta o dal valore della partecipazione: chi ha atteso a distribuire utili nei primi mesi dell’anno, nel dubbio sulla sorte della norma, può ora procedere secondo le regole ordinarie.
- SOCIETÀ TRASPARENTIGli Utili delle Società di Persone
Un discorso diverso vale per le società di persone residenti in Italia (società semplici, società in nome collettivo e società in accomandita semplice). I loro utili non sono mai “dividendi” in senso tecnico, perché la società di persone non è un soggetto passivo d’imposta autonomo: il reddito prodotto viene imputato per trasparenza a ciascun socio in proporzione alla propria quota di partecipazione agli utili, indipendentemente dal fatto che il socio abbia effettivamente incassato la somma (art. 5, comma 1, del TUIR). Le quote di partecipazione, in assenza di diversa indicazione nell’atto costitutivo, si presumono proporzionali ai conferimenti.
Quando il socio di una società di persone è a sua volta un soggetto IRES, la quota di utile che gli viene imputata concorre al suo reddito nella misura del 5%, secondo la regola introdotta dall’art. 32-quater del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157: una percentuale identica a quella prevista per i dividendi delle società di capitali, che uniforma il trattamento a valle di catene partecipative miste.
- PERSONE FISICHELa Ritenuta Unica del 26%
Il capitolo più rilevante per la maggior parte dei lettori riguarda le persone fisiche che detengono partecipazioni al di fuori dell’esercizio di un’attività d’impresa, cioè come investimento privato. Fino al 2017 la tassazione dipendeva dalla percentuale di capitale posseduta: le partecipazioni si definivano “qualificate” quando superavano il 20% dei diritti di voto (2% per le società quotate) o il 25% del capitale (5% per le quotate), e in questo caso il dividendo concorreva parzialmente al reddito complessivo IRPEF, con tassazione progressiva su una quota variabile dell’utile; le partecipazioni “non qualificate”, sotto quelle soglie, scontavano invece già da tempo un’imposta sostitutiva del 26% a titolo definitivo.
La legge di bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, commi 999-1006) ha eliminato questa distinzione per le persone fisiche non imprenditori: dal 1° gennaio 2018 tutti i dividendi percepiti privatamente, qualificati o non qualificati, scontano una ritenuta a titolo d’imposta del 26%, applicata dal soggetto che eroga il dividendo (art. 27 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600). Si tratta di un prelievo definitivo: il socio non deve indicare il dividendo nella dichiarazione dei redditi né versare ulteriori imposte, e simmetricamente non può recuperare in dichiarazione eventuali crediti d’imposta legati a quell’utile. Per attenuare l’impatto del cambio di regime sugli utili già maturati sotto la vecchia disciplina, la riforma ha previsto un periodo transitorio: gli utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, se relativi a partecipazioni qualificate, hanno continuato a scontare la tassazione progressiva sulla quota imponibile (40%, 49,72% o 58,14% a seconda dell’anno di formazione dell’utile) a condizione che la loro distribuzione fosse stata deliberata entro il 31 dicembre 2022. Quel periodo transitorio si è ormai concluso da tempo: oggi, salvo situazioni residuali riferite a delibere già assunte in quella finestra, la ritenuta unica del 26% è la regola per qualunque dividendo percepito privatamente da una persona fisica residente.
Perché la distinzione qualificata/non qualificata resta un concetto da conoscere
Anche se non incide più sull’aliquota applicabile al dividendo delle persone fisiche non imprenditori, la nozione di partecipazione qualificata non è scomparsa dal sistema: resta rilevante, per esempio, per le plusvalenze da cessione di partecipazioni realizzate da persone fisiche prima delle più recenti riforme e per alcuni regimi speciali (come quello degli impatriati o delle imprese estere controllate). Un commercialista che ricostruisce la posizione fiscale di un cliente su annualità pregresse deve quindi continuare a verificare se una partecipazione fosse qualificata o meno al momento rilevante, anche se per i dividendi incassati oggi la distinzione non cambia più l’imposta dovuta.
- IMPRENDITORI INDIVIDUALIImprenditori Individuali: il Regime dell’Articolo 59
Le cose cambiano quando le partecipazioni sono detenute da una persona fisica nell’ambito della propria attività d’impresa, cioè figurano tra i beni relativi all’impresa individuale. In questo caso non si applica la ritenuta secca del 26%, ma il regime dell’art. 59 del TUIR, che riproduce per i soggetti IRPEF in regime d’impresa un meccanismo analogo a quello dei soggetti IRES: gli utili concorrono al reddito d’impresa soltanto per una quota percentuale, variabile in base al periodo in cui l’utile distribuito è stato prodotto dalla società partecipata.
Le percentuali storicamente applicate sono tre: il 40% per gli utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007, il 49,72% per quelli prodotti negli esercizi successivi fino al periodo in corso al 31 dicembre 2016, e il 58,14% per gli utili formati dal periodo d’imposta successivo, cioè quelli riferibili all’aliquota IRES al 24% attualmente in vigore. Quest’ultima percentuale, il 58,14%, è calibrata in modo da ottenere un prelievo complessivo equilibrato se si somma l’IRES già pagata dalla società (24%) e l’IRPEF applicata con l’aliquota marginale più alta (43%) sulla quota imponibile del dividendo: la logica, anche qui, è evitare una doppia imposizione eccessiva sullo stesso utile, senza però azzerarla come accade per le persone fisiche non imprenditori.
Anche il regime dell’art. 59 del TUIR è stato coinvolto nell’altalena normativa già descritta a proposito dei soci IRES: la soglia del 5% o dei 500.000 euro, introdotta dalla legge di bilancio 2026 per continuare a beneficiare della tassazione ridotta al 58,14%, è stata cancellata dallo stesso decreto legge n. 38/2026. Anche per gli imprenditori individuali, quindi, il regime si applica oggi senza condizioni dimensionali, come prima della manovra.
- PARADISI FISCALITassazione Integrale e Prova Contraria
Un regime nettamente più severo riguarda gli utili distribuiti da società ed enti residenti in Stati o territori a fiscalità privilegiata, i cosiddetti paradisi fiscali. La regola di base, per i soggetti IRES che detengono una partecipazione diretta o di controllo, anche di fatto, in queste società, è la tassazione integrale del dividendo: nessuna esclusione del 95%, l’intero importo concorre al reddito imponibile. Si considerano provenienti da un paradiso fiscale anche gli utili derivanti da partecipazioni indirette, quando la società estera partecipata consegue a sua volta utili da altre società residenti in Stati o territori a fiscalità privilegiata, nei limiti di tali utili.
Dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, si considerano a fiscalità privilegiata gli Stati o territori extra UE e SEE (esclusi quindi quelli con cui l’Italia scambia effettivamente informazioni nell’ambito dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo) nei quali il livello di tassazione effettiva è inferiore alla metà di quello italiano, se la società estera è controllata da un soggetto residente ai sensi dell’art. 167, comma 2, del TUIR, oppure nei quali il livello di tassazione nominale è inferiore al 50% di quello italiano, in assenza del requisito del controllo.
Le due esimenti che permettono di ridurre l’imposizione
Il contribuente può evitare la tassazione integrale dimostrando, anche attraverso un’istanza di interpello (una richiesta di parere preventivo rivolta all’Agenzia delle Entrate, utile per avere certezza sul trattamento fiscale prima di presentare la dichiarazione), che ricorre una delle due condizioni (dette esimenti) previste dal sistema normativo collegato all’art. 167 del TUIR sulle imprese estere controllate. Se si dimostra che la società estera svolge un’attività economica effettiva, mediante l’impiego di personale, attrezzature, attivi e locali (la cosiddetta prima esimente), il dividendo è tassato soltanto sul 50% del suo ammontare, e al socio residente spetta un credito d’imposta per le imposte già pagate dalla società estera sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, nei limiti dell’imposta italiana corrispondente.
Se invece si dimostra che dalla partecipazione non è derivato, fin dall’inizio del periodo di possesso, l’effetto di localizzare artificiosamente i redditi in un paradiso fiscale (la seconda esimente), il dividendo beneficia della normale esclusione del 95%, come se provenisse da una società non black list. In entrambi i casi, se il contribuente si avvale dell’esimente senza aver presentato interpello, oppure lo ha presentato ma non ha ottenuto risposta favorevole, deve comunque segnalare in dichiarazione dei redditi di aver percepito utili da un’impresa o un ente estero localizzato in uno Stato o territorio a fiscalità privilegiata. L’omissione di questa segnalazione espone alla sanzione amministrativa prevista dall’art. 8, comma 3-ter, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.
Va inoltre ricordato, sul piano temporale, il chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 35/E del 4 agosto 2016: quando un utile è maturato in un periodo in cui lo Stato estero era considerato a fiscalità privilegiata, ma viene distribuito in un periodo successivo in cui quello stesso Stato non lo è più (o viceversa), rileva il periodo in cui l’utile è stato effettivamente maturato dalla società partecipata, non quello in cui viene materialmente distribuito.
- DIVIDENDI IN USCITAla Ritenuta verso l’Estero
Il regime fin qui descritto riguarda i dividendi percepiti da soggetti residenti in Italia. Simmetricamente, quando è una società italiana a distribuire utili a un socio non residente, si applica una ritenuta in uscita che varia a seconda della residenza del percettore e dell’esistenza di convenzioni contro le doppie imposizioni. Per le società e gli enti soggetti a un’imposta sul reddito delle società, residenti in uno Stato membro dell’Unione europea o in uno Stato aderente allo Spazio economico europeo incluso nella white list che garantisce un adeguato scambio di informazioni, l’art. 27, comma 3-ter, del D.P.R. n. 600/1973 prevede una ritenuta ridotta a titolo d’imposta dell’1,20%, applicabile quando non spetta l’esenzione totale della direttiva madre-figlia (Direttiva 2011/96/UE del Consiglio del 30 novembre 2011).
Anche questa ritenuta ridotta rientra tra le norme coinvolte nell’altalena normativa del 2026: la legge di bilancio ne aveva condizionato l’applicazione alla stessa soglia del 5% o dei 500.000 euro, e il decreto legge n. 38/2026 l’ha cancellata insieme alle altre. La ritenuta dell’1,20% si applica quindi, oggi, alle condizioni soggettive previste prima della manovra, senza vincoli legati all’entità della partecipazione.
- PARTICIPATION EXEMPTIONIl Collegamento con le Plusvalenze
La disciplina dei dividendi è strettamente collegata a quella della participation exemption (PEX), il regime che esclude da tassazione, nella stessa misura del 95%, le plusvalenze realizzate dai soggetti IRES sulla cessione di partecipazioni che rispettano determinati requisiti previsti dall’art. 87 del TUIR (tra cui l’iscrizione tra le immobilizzazioni finanziarie, un periodo minimo di possesso e lo svolgimento di un’attività commerciale da parte della partecipata). Il legame tra le due discipline non è casuale: se un utile societario può essere incassato sotto forma di dividendo pressoché esente, deve poterlo essere, a determinate condizioni, anche sotto forma di plusvalenza da cessione della partecipazione che quell’utile ha generato, altrimenti si creerebbe una disparità di trattamento tra le due modalità di disinvestimento.
È per questo che la soglia del 5% o dei 500.000 euro, introdotta dalla legge di bilancio 2026 e poi cancellata dal decreto legge n. 38/2026, ha riguardato fin dall’inizio anche i requisiti di accesso alla participation exemption sulle plusvalenze, non solo l’esclusione dei dividendi: oggi la PEX si applica secondo i requisiti previgenti dell’art. 87 del TUIR, senza soglie minime ulteriori legate all’entità della partecipazione.
- CASI PARTICOLARICasi Particolari: IAS Adopter e Società Agricole
Alcune categorie di contribuenti seguono regole specifiche che si discostano dallo schema generale. I soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali IAS/IFRS (i cosiddetti IAS adopter, in base al Regolamento CE n. 1606/2002) e che detengono azioni, quote o strumenti finanziari similari alle azioni per finalità di negoziazione, non beneficiano dell’esclusione del 95%: gli utili percepiti su questi strumenti concorrono per intero, cioè al 100%, alla formazione del reddito nell’esercizio in cui vengono incassati.
Le società agricole a responsabilità limitata seguono invece, per i dividendi percepiti, le regole ordinarie appena descritte, anche quando hanno optato per la tassazione del proprio reddito su base catastale anziché sui risultati di bilancio: il dividendo incassato da una società agricola resta un componente di reddito d’impresa tassato secondo le regole generali dell’art. 89 del TUIR. Fa eccezione il caso in cui la società agricola abbia esercitato l’opzione per il regime di trasparenza fiscale previsto dall’art. 116 del TUIR: in questa ipotesi il reddito non viene più tassato su base catastale ma imputato direttamente ai soci, e le somme che la società distribuisce loro a titolo di dividendo non scontano alcuna ulteriore tassazione, perché il relativo utile è già stato tassato per trasparenza in capo ai soci nell’esercizio di competenza.
- ESEMPIO PRATICOEsempio Pratico: il Calcolo dell’Imposta Dovuta
Un esempio numerico aiuta a fissare le differenze tra i diversi regimi. Si ipotizzi che una s.r.l. italiana distribuisca un dividendo complessivo di 100.000 euro, ripartito in parti uguali tra tre soci: una società di capitali (soggetto IRES), una persona fisica che detiene la partecipazione come investimento privato, e un imprenditore individuale che detiene la propria quota tra i beni relativi all’impresa.
| Socio | Dividendo lordo | Regime applicabile | Imposta dovuta (indicativa) |
|---|---|---|---|
| Società di capitali (soggetto IRES) | 33.333 euro | Esclusione del 95% (art. 89 TUIR); imponibile 5% = 1.667 euro | Circa 400 euro di IRES (aliquota 24% su 1.667 euro) |
| Persona fisica, partecipazione privata | 33.333 euro | Ritenuta a titolo d’imposta del 26% sull’intero importo | 8.667 euro, prelevati direttamente dalla società alla fonte |
| Imprenditore individuale | 33.334 euro | Concorso al reddito d’impresa nella misura del 58,14% (art. 59 TUIR) | Variabile, in base all’aliquota IRPEF marginale applicata al reddito complessivo del titolare |
Il confronto mostra con chiarezza perché la forma giuridica con cui si detiene una partecipazione, e non solo l’importo dell’utile, incide in modo determinante sul carico fiscale finale: a parità di dividendo lordo, la società di capitali sconta un prelievo molto contenuto, la persona fisica privata un prelievo fisso e definitivo, l’imprenditore individuale un prelievo che dipende dal resto del suo reddito complessivo.
- ADEMPIMENTI & SANZIONIDichiarazione, Interpello e Sanzioni
Sul piano degli adempimenti, chi percepisce dividendi da paradisi fiscali senza aver ottenuto (o richiesto) una risposta favorevole all’interpello sulle esimenti deve indicarli comunque nella dichiarazione dei redditi, pena la sanzione amministrativa dell’art. 8, comma 3-ter, del D.Lgs. n. 471/1997. Per i soggetti IRES che vantano un credito d’imposta per le imposte pagate all’estero dalla società partecipata, quel credito va computato in aumento del reddito complessivo: se in dichiarazione viene omesso soltanto questo calcolo, la correzione può avvenire d’ufficio anche in sede di liquidazione dell’imposta dovuta in base alla dichiarazione presentata, senza necessità di una dichiarazione integrativa.
Va infine ricordato un principio più generale, ribadito dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 17839 del 9 settembre 2016: la mancata riscossione degli utili deliberati da parte dei soci può configurare, in presenza di determinati indizi, un finanziamento fruttifero a favore della società, con la conseguenza che gli interessi presunti su quel finanziamento concorrono a formare il reddito del socio, sia che si tratti di una persona fisica sia che si tratti di un imprenditore. È una circostanza a cui prestare attenzione soprattutto nelle società a ristretta base familiare, dove gli utili deliberati restano talvolta accantonati come credito verso soci per anni.
