Inquadramento generale
Immobilizzazioni materiali in corso - accoglie i costi di beni materiali in costruzione o in allestimento non ancora pronti all’uso: un capannone in costruzione, un impianto in montaggio, un macchinario in collaudo. Non si ammortizzano finché il bene non entra in funzione.
Questo conto è un parcheggio temporaneo: a ogni chiusura va verificato che ogni progetto sia ancora vivo e che i beni già in funzione siano stati girati.
Cosa ci rientra
- Esempi. Stati di avanzamento lavori di un capannone; impianto in montaggio; costruzione in economia di un impianto.
- Cosa non ci rientra. Anticipi pagati ai fornitori (Acconti).
Come riconoscerlo nei documenti
Fatture di stato di avanzamento lavori, schede dei costi interni imputati al progetto.
Differenze con conti simili
- Acconti. Sono pagamenti anticipati, non costi sostenuti.
- Beni completati. Vanno girati al conto definitivo.
Collocazione in bilancio
Attivo B.II.5 (immobilizzazioni materiali in corso e acconti).
IVA sui lavori
L’appalto per costruire un fabbricato strumentale ha di norma l’IVA al 22% addebitata dall’impresa; l’inversione contabile riguarda i subappalti nel settore edile e alcune prestazioni specifiche, come pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento di edifici.
Interessi capitalizzati
Gli interessi capitalizzati si sommano al costo del bene e ne seguono il regime fiscale; vanno indicati nella nota integrativa.
Regole fiscali essenziali
- Imposte sui redditi. I costi sospesi non generano ammortamenti deducibili finché il bene non entra in funzione (art. 102, c. 1, TUIR).
- IRAP. Nessun effetto IRAP finché il bene non entra in funzione e non si ammortizza: da quel momento la quota in B.10.b (ammortamento delle immobilizzazioni materiali) è deducibile per l’importo di bilancio.
- IVA. L’IVA sull’acquisto del bene strumentale è detraibile secondo le regole generali (art. 19 DPR 633/1972) e va annotata come acquisto di beni ammortizzabili; se l’impresa effettua anche operazioni esenti, la detrazione dei beni ammortizzabili è soggetta a rettifica per dieci anni per gli immobili e cinque per gli altri beni (art. 19-bis2).
Immobilizzazioni materiali in corso: esempio di contabilizzazione
Una società fa costruire un capannone sul proprio terreno da un’impresa edile. Riceve due stati di avanzamento lavori da 200.000 e 150.000 euro più IVA al 22%; il capannone entra in funzione il 1° marzo 2026.
I costi dei beni in costruzione restano in B.II.5 (immobilizzazioni materiali in corso e acconti) senza ammortamento; all'entrata in funzione si girano al conto definitivo.
Principi contabili (OIC)
Immobilizzazioni in corso
L’OIC 16 iscrive in B.II.5 (immobilizzazioni materiali in corso e acconti) i costi sostenuti per beni non ancora completati o non ancora in funzione; non si ammortizzano fino al completamento.
Oneri finanziari capitalizzabili
Gli interessi su finanziamenti ottenuti per la costruzione si capitalizzano per il periodo di costruzione, nel limite del valore recuperabile del bene.
Nota integrativa
Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.
- Criteri di valutazione. I criteri applicati nella valutazione della voce, nelle rettifiche di valore e nella conversione degli importi in valuta estera. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 1, c.c.
- Movimenti delle immobilizzazioni. Per ciascuna voce: costo, rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni precedenti; acquisizioni, spostamenti tra voci e alienazioni dell’esercizio; rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni dell’esercizio; totale delle rivalutazioni esistenti a fine esercizio. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 2, c.c.
- Oneri finanziari capitalizzati. L’ammontare degli oneri finanziari imputati nell’esercizio ai valori dell’attivo, distintamente per voce. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 8, c.c.
Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata restano dovute: criteri di valutazione; movimenti delle immobilizzazioni; oneri finanziari capitalizzati (art. 2435-bis, c. 5, c.c.). Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).
Relazione sulla gestione
La legge non prevede per questa voce informazioni specifiche nella relazione sulla gestione. Se i suoi effetti sono significativi, ne dà conto l’analisi generale della situazione, dell’andamento della gestione e dei principali rischi e incertezze (art. 2428, c. 1, c.c.).
Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).
Disciplina fiscale
Imposte sui redditi
I costi sospesi non generano ammortamenti deducibili finché il bene non entra in funzione (art. 102, c. 1, TUIR). Gli interessi passivi sui finanziamenti per la costruzione possono essere capitalizzati e seguono il bene.
IRAP
Nessun effetto IRAP finché il bene non entra in funzione e non si ammortizza: da quel momento la quota in B.10.b (ammortamento delle immobilizzazioni materiali) è deducibile per l’importo di bilancio.
IVA
L’IVA sull’acquisto del bene strumentale è detraibile secondo le regole generali (art. 19 DPR 633/1972) e va annotata come acquisto di beni ammortizzabili; se l’impresa effettua anche operazioni esenti, la detrazione dei beni ammortizzabili è soggetta a rettifica per dieci anni per gli immobili e cinque per gli altri beni (art. 19-bis2). L’appaltatore che costruisce per il committente addebita l’IVA in fattura; l’inversione contabile riguarda i subappalti edili e alcune prestazioni su edifici (art. 17, c. 6, DPR 633/1972).
Costruzione di un capannone su un terreno dell’impresa
Una società fa costruire un capannone sul proprio terreno da un’impresa edile. Riceve due stati di avanzamento lavori da 200.000 e 150.000 euro più IVA al 22%; il capannone entra in funzione il 1° marzo 2026.
1. Primo stato di avanzamento - 30 giugno 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Immobilizzazioni materiali in corso (B.II.5) | 200.000,00 | - |
| IVA a credito (C.II.5-bis) | 44.000,00 | - |
| Debiti verso fornitori (D.7) | - | 244.000,00 |
| Totale | 244.000,00 | 244.000,00 |
L’appaltatore principale addebita l’IVA in fattura.
2. Secondo stato di avanzamento - 31 dicembre 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Immobilizzazioni materiali in corso (B.II.5) | 150.000,00 | - |
| IVA a credito (C.II.5-bis) | 33.000,00 | - |
| Debiti verso fornitori (D.7) | - | 183.000,00 |
| Totale | 183.000,00 | 183.000,00 |
Il bene non è finito: nel 2025 non si ammortizza.
3. Ultimazione e giroconto - 1° marzo 2026
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Fabbricati strumentali (B.II.1) | 350.000,00 | - |
| Immobilizzazioni materiali in corso (B.II.5) | - | 350.000,00 |
| Totale | 350.000,00 | 350.000,00 |
Da questa data parte l’ammortamento del fabbricato.
Controlli prima della dichiarazione
- Progetti aperti. Verificare a fine anno lo stato di ogni progetto.
- Giroconto. Girare al conto definitivo i beni entrati in funzione.
- Interessi. Documentare gli interessi capitalizzati.
Errori ricorrenti
Beni in funzione lasciati in corso
L’ammortamento non parte e il bilancio è distorto.
Ammortamento dei beni in corso
Non si ammortizzano.
Inversione contabile sull’appalto principale
Riguarda i subappalti e prestazioni specifiche.
