Sono presidente di un’ASD golfistica e sono stato nominato presidente di una Federazione sportiva nazionale di un altro sport. Esistono motivi di incompatibilità tra le due cariche? Devo rinunciare a una delle due posizioni?
1
La normativa applicabile è principalmente contenuta nell’articolo 11 del Decreto Legislativo n. 36 del 2021, entrato in vigore il 1° luglio 2023, che ha introdotto un regime più stringente sulle incompatibilità delle cariche sociali. In base a tale disposizione, è fatto divieto agli amministratori delle ASD e SSD (Società Sportive Dilettantistiche) di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche appartenenti alla medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP. Questo significa che l’incompatibilità non si limita alla medesima carica (ad esempio, due presidenze), ma si estende a qualsiasi ruolo dirigenziale all’interno di ASD e SSD affiliate alla stessa federazione o ente promotore.
Inoltre, l’incompatibilità non si applica quando le cariche sono ricoperte in sodalizi affiliati a federazioni o enti diversi. Nel caso specifico, la Presidenza di una ASD golfistica e quella di una Federazione nazionale relativa a un altro sport non rientrano nello stesso ambito federale o ente promotore, trattandosi di discipline sportive differenti e afferenti a federazioni distinte. Pertanto, non sussiste alcun motivo di incompatibilità tra le due cariche, salvo diverse previsioni statutarie specifiche delle organizzazioni coinvolte.
Tuttavia, è sempre essenziale verificare gli statuti federali in quanto alcune Federazioni inseriscono clausole più restrittive nella propria regolamentazione interna, vietando ai propri dirigenti di ricoprire incarichi in altre Federazioni indipendentemente dalla disciplina.
Avrei bisogno di un chiarimento in merito all’applicazione dell’IVA agevolata al 10 per cento per alcuni lavori che sto per eseguire nel mio appartamento. In particolare, devo fare predisporre delle tubazioni sottotraccia per l’installazione futura di un climatizzatore, e mi chiedevo se questi lavori possano beneficiare dell’aliquota IVA ridotta, considerando che si tratta di un intervento di manutenzione straordinaria su un edificio residenziale, come previsto dall’articolo 3 del DPR 380/2001.
Nel mese di dicembre 2024 ho acquistato la mia prima casa di abitazione e ho provveduto a trasmettere la CILA, comunicazione di inizio lavori asseverata, nel mese di febbraio 2025, ma ho trasferito la residenza nell’immobile solo in data successiva all’inizio dei lavori. Posso beneficiare della detrazione del 50% per le spese sostenute nel 2025 anche se al momento della trasmissione della CILA e all’inizio dei lavori non avevo ancora trasferito la residenza nell’immobile?.
Relativamente ai rapporti di collaborazione sportiva inferiori a 15.000,00 euro (esenti) riportate che la scadenza dell’invio sia il 31.10.2026 anziché il 16.03.2026. L'analisi fornisce un inquadramento sistematico delle disposizioni applicabili, evidenziando le cautele metodologiche e i controlli necessari.