Sono il presidente di un’associazione sportiva dilettantistica (ASD) e mi trovo di fronte a un dilemma riguardante l’inquadramento di un collaboratore. Abbiamo una persona che svolge mansioni che riteniamo essenziali per la nostra attività sportiva, ma la federazione a cui siamo affiliati non ha riconosciuto ufficialmente questa specifica mansione nell’elenco delle figure professionali del settore. Possiamo comunque inquadrarlo come lavoratore sportivo all’interno della nostra ASD?
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La risposta a questa domanda è negativa. Il Decreto ministeriale del 21 febbraio 2024 ha stabilito precise regole per l’inquadramento dei lavoratori sportivi, che devono essere rigorosamente rispettate. Un rapporto di lavoro sportivo può essere instaurato esclusivamente per le figure professionali inserite nell’elenco del cosiddetto “mansionario” allegato al suddetto decreto. Questo elenco è stato compilato in base alle indicazioni fornite dalle Federazioni Sportive Nazionali e dalle Discipline Sportive Associate, incluse quelle paralimpiche. Nel caso specifico, se la mansione svolta dal vostro collaboratore non è compresa tra quelle ufficialmente riconosciute e individuate dalle federazioni competenti, non è possibile inquadrarlo come lavoratore sportivo. Ciò vale anche se la mansione in questione è considerata indispensabile per l’esercizio dell’attività sportiva praticata dalla vostra associazione.
In questa situazione, il rapporto di lavoro dovrà essere regolato secondo le norme dell’inquadramento lavorativo di diritto comune, applicabili a tutti gli altri lavoratori e collaboratori non rientranti nella categoria specifica dei lavoratori sportivi. Questo significa che dovrete fare riferimento alla normativa generale sul lavoro per definire il corretto inquadramento contrattuale del vostro collaboratore.
È importante sottolineare che questa regolamentazione mira a garantire una corretta gestione e tutela dei lavoratori nel settore sportivo, assicurando che le figure professionali riconosciute abbiano le competenze e le qualifiche necessarie stabilite dalle federazioni di riferimento. Tuttavia, ciò non impedisce alle associazioni sportive di avvalersi di collaboratori con mansioni non riconosciute, ma questi dovranno essere inquadrati secondo le normative lavoristiche standard.
Avrei bisogno di un chiarimento in merito all’applicazione dell’IVA agevolata al 10 per cento per alcuni lavori che sto per eseguire nel mio appartamento. In particolare, devo fare predisporre delle tubazioni sottotraccia per l’installazione futura di un climatizzatore, e mi chiedevo se questi lavori possano beneficiare dell’aliquota IVA ridotta, considerando che si tratta di un intervento di manutenzione straordinaria su un edificio residenziale, come previsto dall’articolo 3 del DPR 380/2001.
Nel mese di dicembre 2024 ho acquistato la mia prima casa di abitazione e ho provveduto a trasmettere la CILA, comunicazione di inizio lavori asseverata, nel mese di febbraio 2025, ma ho trasferito la residenza nell’immobile solo in data successiva all’inizio dei lavori. Posso beneficiare della detrazione del 50% per le spese sostenute nel 2025 anche se al momento della trasmissione della CILA e all’inizio dei lavori non avevo ancora trasferito la residenza nell’immobile?.
Relativamente ai rapporti di collaborazione sportiva inferiori a 15.000,00 euro (esenti) riportate che la scadenza dell’invio sia il 31.10.2026 anziché il 16.03.2026. L'analisi fornisce un inquadramento sistematico delle disposizioni applicabili, evidenziando le cautele metodologiche e i controlli necessari.