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Gli accertamenti innescati da un basso punteggio ISA sono passati, in due anni, da poche centinaia a quasi 200 mila. Lo certifica la Corte dei conti nella relazione sul rendiconto generale dello Stato per il 2025: 213 controlli nel 2023, nessuno nel 2024, poi 198.746 nel 2025. Nello stesso arco di tempo gli accessi brevi dedicati alla verifica dei dati dichiarati nei modelli ISA sono saliti da 1.140 a 7.806. L’Agenzia delle entrate utilizza ormai in modo selettivo le anomalie di questi indici, spesso con l’aiuto di tecniche di intelligenza artificiale, come punto di partenza per indagini più approfondite. La giurisprudenza di merito ha però fissato un limite netto: il voto ISA ha valore soltanto indiziario e da solo non può reggere una rettifica. Serve che l’ufficio affianchi al dato statistico presunzioni gravi, precise e concordanti. Questo articolo spiega da dove nasce il fenomeno, come funziona il passaggio dal punteggio al controllo e che cosa possono fare imprese e professionisti per ridurre il rischio.

I numeri della Corte dei conti

I dati arrivano dalla relazione annuale della Corte dei conti sul rendiconto generale dello Stato, il documento con cui la magistratura contabile esamina come è stato speso il bilancio pubblico e come hanno lavorato le amministrazioni, compresa quella fiscale. Il salto che emerge sul fronte degli accertamenti collegati agli ISA è molto marcato: si passa da 213 interventi nel 2023 a zero nel 2024, per arrivare a 198.746 nel 2025. Un andamento così discontinuo si spiega verosimilmente con una fase di riorganizzazione dei criteri di selezione nel 2024, seguita dalla ripartenza su larga scala l’anno successivo.

Accanto a questo dato, la relazione segnala la crescita degli accessi brevi finalizzati al controllo dei dati ISA, cioè le verifiche rapide che i funzionari svolgono presso la sede del contribuente per riscontrare la correttezza delle informazioni comunicate nel modello allegato alla dichiarazione. Anche qui l’aumento è consistente.

Attività di controllo collegata agli ISA 2023 2024 2025
Accertamenti da bassi punteggi o anomalie ISA 213 0 198.746
Accessi brevi per controllo dati ISA 1.140 2.013 7.806

La stessa Corte dei conti, pur apprezzando l’incremento complessivo degli accertamenti ordinari, osserva che i controlli sostanziali sui contribuenti soggetti agli ISA restano in media su percentuali contenute, con punte di particolare debolezza in alcuni comparti come gli studi medici e le locazioni immobiliari. Il messaggio, in sostanza, è duplice: l’amministrazione ha iniziato a sfruttare gli ISA come leva di selezione, ma su questa platea c’è ancora molto spazio di intervento. Questo lascia prevedere che il numero di controlli non tornerà a scendere.

Che cosa sono gli ISA e perché un punteggio basso attira i controlli

Gli ISA, cioè gli indici sintetici di affidabilità fiscale, sono lo strumento con cui il Fisco assegna a imprese e lavoratori autonomi un voto di affidabilità su una scala da 1 a 10. Sono stati introdotti dall’articolo 9-bis del decreto legge n. 50 del 2017 e hanno sostituito, a partire dal periodo d’imposta 2019, i vecchi studi di settore e i parametri. Il calcolo combina i dati contabili e strutturali dichiarati dal contribuente (ricavi, costi, beni strumentali, dipendenti, magazzino) con elaborazioni statistiche costruite per stimare quale dovrebbe essere, in condizioni di normalità, il risultato economico di quel tipo di attività.

Un punteggio alto colloca il contribuente in un’area di regolarità presunta e apre la porta a una serie di vantaggi. Un punteggio basso, al contrario, segnala uno scostamento tra quanto dichiarato e quanto l’indice si attende: non è di per sé la prova di un’evasione, ma è il segnale che qualcosa merita un approfondimento. È proprio questo il punto su cui l’Agenzia delle entrate ha cambiato passo. Fino a qualche anno fa il voto ISA restava perlopiù un dato interno, utile al contribuente per accedere ai benefici premiali. Oggi viene usato attivamente come criterio per costruire le liste di controllo.

Dal punteggio basso all’accertamento: lo strumento analitico-induttivo

Quando l’ufficio decide di procedere, lo fa quasi sempre attraverso l’accertamento analitico-induttivo previsto dall’articolo 39, primo comma, lettera d), del d.P.R. n. 600 del 1973 per le imposte sui redditi, con la disposizione corrispondente dell’articolo 54 del d.P.R. n. 633 del 1972 per l’IVA. Questa norma consente al Fisco di rettificare il reddito dichiarato anche in presenza di una contabilità formalmente regolare, quando l’esistenza di ricavi non dichiarati o di costi gonfiati può essere desunta da presunzioni, purché siano gravi, precise e concordanti.

In pratica funziona così: il basso punteggio ISA offre lo spunto iniziale, ma da solo non basta a sostenere la pretesa. L’ufficio deve costruire un quadro indiziario più ampio, mettendo insieme altri elementi concreti come incongruenze nei dati contabili, un tenore di vita non compatibile con i redditi dichiarati, movimentazioni bancarie non giustificate, ricarichi anomali rispetto al settore. Solo la somma di questi elementi, valutati nel loro insieme, può reggere l’accertamento. Il punteggio ISA, in questo schema, è il punto di partenza dell’indagine, non la sua conclusione.

Gli accessi brevi e la selezione con l’intelligenza artificiale

La crescita degli accessi brevi mostra come l’Agenzia stia lavorando a monte dell’accertamento vero e proprio. L’accesso breve è un controllo mirato e circoscritto: il funzionario si reca presso l’impresa o lo studio per verificare in loco la corrispondenza tra i dati inseriti nel modello ISA e la realtà aziendale, per esempio il numero effettivo di addetti, la superficie dei locali, la dotazione di beni strumentali. Se emerge che i dati comunicati non sono fedeli, il risultato ISA calcolato su quei dati perde attendibilità e scatta il passaggio successivo, cioè l’attività di accertamento.

L’altra fonte di innesco è la selezione informatizzata basata su profili di rischio predefiniti. Su questo fronte l’amministrazione ha investito in analisi dei dati e in tecniche di intelligenza artificiale, che incrociano le informazioni delle banche dati fiscali per individuare le posizioni più anomale e concentrare su di esse le risorse dei controlli. È questo mix, accessi sul campo più selezione automatizzata, ad avere reso possibile il salto quantitativo registrato dalla Corte dei conti.

Il regime premiale, il rovescio della medaglia

Gli ISA nascono come strumento di compliance, cioè per incentivare la dichiarazione spontanea attraverso un sistema di premi. L’articolo 9-bis, comma 11, del decreto legge n. 50 del 2017 riconosce ai contribuenti affidabili una serie di benefici crescenti in funzione del voto. Con un punteggio pari almeno a 8 si ottiene l’esonero dal visto di conformità per compensare i crediti fiscali entro soglie più alte e la riduzione di un anno dei termini di accertamento. Con un punteggio pari almeno a 8,5 si aggiunge l’esclusione dagli accertamenti analitico-induttivi basati su presunzioni semplici. Con un punteggio pari almeno a 9, calcolato anche come media con l’anno precedente, si arriva all’esclusione dalla disciplina delle società non operative e a limiti stringenti all’accertamento sintetico.

Le soglie premiali vengono confermate o ritoccate ogni anno con un provvedimento dell’Agenzia delle entrate. Il meccanismo, letto al contrario, spiega bene la dinamica dei controlli: chi resta sotto la sufficienza, o accumula anomalie ripetute negli anni, non solo non accede ad alcun vantaggio, ma finisce nella fascia da cui l’ufficio pesca prioritariamente le posizioni da verificare.

— LA GIURISPRUDENZAil voto da solo non basta

Il contenzioso su questi accertamenti si sta consolidando attorno a un principio chiaro, elaborato in particolare dalle corti di giustizia tributaria del Veneto. In una pronuncia di primo grado della Corte di giustizia tributaria di Padova, depositata nel 2026, i giudici hanno affermato che gli indici sintetici di affidabilità fiscale sono la sintesi di una serie di indicatori costruiti con metodologia statistico-economica sui dati dichiarati dai contribuenti. Il risultato ISA, si legge nella decisione, ha una valenza indiziaria e da solo non può supportare un accertamento fiscale: è una spia di una situazione anomala, che deve poi essere ulteriormente indagata con l’individuazione, da parte dell’ufficio, di elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti.

Nel caso esaminato l’accertamento è stato ritenuto legittimo proprio perché l’Agenzia non si era fermata al punteggio, ma si era basata sui dati contabili del contribuente, non contestati, da cui emergevano incongruenze ulteriori. Il criterio, quindi, non nega la possibilità di usare gli ISA in accertamento, ma sposta l’onere della prova sull’amministrazione, coerentemente con l’articolo 7, comma 5-bis, del d.lgs. n. 546 del 1992, che impone all’ufficio di provare in giudizio le violazioni contestate. Per il contribuente questo significa che la difesa più efficace è quella che dimostra la debolezza o l’assenza degli indizi aggiuntivi, non solo la genericità del voto ISA.

Che cosa possono fare imprese e professionisti

Il primo presidio è a monte, nella compilazione del modello ISA. I dati strutturali e contabili vanno inseriti con cura, perché un errore materiale può abbassare il punteggio e collocare la posizione tra quelle a rischio. Quando il punteggio basso dipende da ragioni reali e documentabili (un investimento straordinario, un anno di crisi del settore, un evento eccezionale che ha compresso i margini), è opportuno conservare fin da subito la documentazione che lo spiega e valutare l’uso del campo delle note per segnalare le cause dello scostamento.

Esistono poi cause di esclusione dall’applicazione degli ISA, per esempio l’inizio o la cessazione dell’attività in corso d’anno, il superamento della soglia di ricavi o compensi prevista dalla disciplina, i periodi di non normale svolgimento dell’attività: verificare se ricorre una di queste condizioni evita di essere valutati con uno strumento non pertinente. Se l’accertamento arriva comunque, va ricordato che oggi la maggior parte delle rettifiche deve essere preceduta da un contraddittorio con il contribuente, la fase in cui è possibile presentare per iscritto le proprie ragioni e i documenti prima che l’atto venga emesso. È il momento in cui contestare la fondatezza degli indizi raccolti dall’ufficio ha il massimo effetto, perché consente, quando le osservazioni sono solide, di evitare l’atto o di ridurne la portata senza dover ricorrere al giudice.