Sono il presidente di un‘associazione sportiva dilettantistica e sto cercando di capire come inquadrare correttamente i nostri collaboratori sportivi alla luce della recente riforma. In particolare, mi chiedo come vada interpretata e applicata la presunzione di collaborazione coordinata e continuativa prevista dall’art. 28, comma 2 del D.lgs. 36/2021 per l‘attività svolta in ambito dilettantistico. Quali sono i criteri da considerare e come posso essere sicuro di rispettare la normativa?
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Per adeguare il compenso mensile dei collaboratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) in un’associazione sportiva dilettantistica (a.s.d.), non è necessario stipulare nuovi contratti. È possibile procedere modificando quelli già in essere, purché la modifica riguardi esclusivamente l’importo del compenso. In questo caso, i contratti originari possono essere mantenuti, integrandoli con un patto aggiuntivo che sostituisce la clausola precedente relativa al compenso. Questo patto aggiuntivo dovrà specificare il nuovo ammontare del compenso concordato e la data a partire dalla quale tale modifica entrerà in vigore. È importante sottolineare che, procedendo in questo modo, i contratti continueranno a produrre i loro effetti sulla base dei contenuti iniziali per tutti gli altri aspetti non modificati, come ad esempio la durata del rapporto di lavoro. Un vantaggio significativo di questa procedura è che, modificando solo la clausola relativa al compenso, l’associazione non è soggetta ad obblighi di comunicazione al Registro delle Attività Sportive (RAS).
Infatti, il sistema Unilav prevede solo tre tipologie di richiesta per i rapporti di collaborazione sportiva: inizio, proroga e cessazione. Il dato relativo al compenso indicato nella comunicazione iniziale del rapporto di lavoro ha principalmente una rilevanza statistica e rappresenta una stima del compenso effettivo, che verrà poi attestato attraverso la registrazione dei singoli pagamenti tramite l’apposita funzione “compensi”. Questa soluzione permette quindi di adeguare i compensi in modo efficiente, mantenendo la continuità dei rapporti di lavoro esistenti e semplificando gli adempimenti amministrativi per l’associazione sportiva.
Avrei bisogno di un chiarimento in merito all’applicazione dell’IVA agevolata al 10 per cento per alcuni lavori che sto per eseguire nel mio appartamento. In particolare, devo fare predisporre delle tubazioni sottotraccia per l’installazione futura di un climatizzatore, e mi chiedevo se questi lavori possano beneficiare dell’aliquota IVA ridotta, considerando che si tratta di un intervento di manutenzione straordinaria su un edificio residenziale, come previsto dall’articolo 3 del DPR 380/2001.
Nel mese di dicembre 2024 ho acquistato la mia prima casa di abitazione e ho provveduto a trasmettere la CILA, comunicazione di inizio lavori asseverata, nel mese di febbraio 2025, ma ho trasferito la residenza nell’immobile solo in data successiva all’inizio dei lavori. Posso beneficiare della detrazione del 50% per le spese sostenute nel 2025 anche se al momento della trasmissione della CILA e all’inizio dei lavori non avevo ancora trasferito la residenza nell’immobile?.
Relativamente ai rapporti di collaborazione sportiva inferiori a 15.000,00 euro (esenti) riportate che la scadenza dell’invio sia il 31.10.2026 anziché il 16.03.2026. L'analisi fornisce un inquadramento sistematico delle disposizioni applicabili, evidenziando le cautele metodologiche e i controlli necessari.