Sono un libero professionista in regime forfettario e ho aderito al concordato preventivo biennale per il 2024-2025. Mi trovo in difficoltà nell’interpretare come gestire i contributi previdenziali in relazione al reddito concordato. In particolare, vorrei sapere se nel modello Redditi 2025 potrò dedurre i contributi previdenziali dal reddito concordato nel quadro LM, o se invece il reddito concordato è già comprensivo di tali oneri previdenziali.
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La questione sollevata trova una chiara risposta nella FAQ n. 7 pubblicata dall’Agenzia delle Entrate in data 17 ottobre 2024. L’Amministrazione finanziaria ha specificatamente chiarito che per i contribuenti in regime forfettario, l’importo del reddito risultante dalla proposta di concordato preventivo deve essere considerato al lordo dei contributi previdenziali obbligatori.
Questo significa che il reddito concordato rappresenta l’ammontare lordo da dichiarare per l’anno 2024 e che, nella successiva dichiarazione dei redditi (modello Redditi PF/2025) relativa all’anno 2024, sarà possibile dedurre da tale importo lordo i contributi previdenziali e assistenziali effettivamente versati nel corso del 2024, in conformità con le disposizioni di legge vigenti.
Pertanto, il contribuente potrà legittimamente operare la deduzione dei contributi previdenziali in sede di dichiarazione dei redditi per il periodo d’imposta oggetto del concordato, poiché il reddito concordato non deve essere interpretato come già al netto di tali oneri previdenziali.
Avrei bisogno di un chiarimento in merito all’applicazione dell’IVA agevolata al 10 per cento per alcuni lavori che sto per eseguire nel mio appartamento. In particolare, devo fare predisporre delle tubazioni sottotraccia per l’installazione futura di un climatizzatore, e mi chiedevo se questi lavori possano beneficiare dell’aliquota IVA ridotta, considerando che si tratta di un intervento di manutenzione straordinaria su un edificio residenziale, come previsto dall’articolo 3 del DPR 380/2001.
Nel mese di dicembre 2024 ho acquistato la mia prima casa di abitazione e ho provveduto a trasmettere la CILA, comunicazione di inizio lavori asseverata, nel mese di febbraio 2025, ma ho trasferito la residenza nell’immobile solo in data successiva all’inizio dei lavori. Posso beneficiare della detrazione del 50% per le spese sostenute nel 2025 anche se al momento della trasmissione della CILA e all’inizio dei lavori non avevo ancora trasferito la residenza nell’immobile?.
Relativamente ai rapporti di collaborazione sportiva inferiori a 15.000,00 euro (esenti) riportate che la scadenza dell’invio sia il 31.10.2026 anziché il 16.03.2026. L'analisi fornisce un inquadramento sistematico delle disposizioni applicabili, evidenziando le cautele metodologiche e i controlli necessari.