Glossario delle voci di bilancio 2026 Normativa OIC & TUIR vigente Aggiornato il 21 Settembre 2026

Pedaggi autostradali e Telepass delle autovetture

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📋Inquadramento generale

Sintesi Operativa

Pedaggi autostradali e Telepass delle autovetture - sono i pedaggi pagati per transitare su autostrade, trafori e tangenziali a pagamento con le autovetture dell’impresa, e i canoni del dispositivo di telepedaggio (Telepass o simili) associato alla targa. Sono spese di impiego del veicolo: seguono le percentuali di deducibilità dell’art. 164 TUIR e l’IVA è detraibile al 40%.

Il conto è quello dei transiti dell’impresa: la fattura mensile del telepedaggio elenca ogni passaggio per targa, e la targa decide il regime del costo. Pedaggi e canone del dispositivo stanno insieme, perché il dispositivo serve solo al transito.

Cosa ci rientra

  • Esempi. Pedaggi addebitati con la fattura mensile del telepedaggio; canone del dispositivo Telepass; pedaggi di trafori e tangenziali a pagamento; pedaggi pagati con la carta aziendale al casello.

Come riconoscerlo nei documenti

Fattura elettronica mensile del gestore del telepedaggio, con il dettaglio dei transiti per targa e dispositivo, insieme al canone del servizio; oppure ricevuta del pedaggio pagato con la carta al casello. La ricevuta senza IVA esposta o senza intestazione all’impresa non dà diritto alla detrazione dell’IVA: quando serve, si chiede la fattura al gestore.

Differenze con conti simili

  • Pedaggi autostradali e Telepass degli automezzi. Furgoni e autocarri hanno un conto proprio senza limiti art. 164.
  • Parcheggi e ZTL. Sono spese di custodia e accesso, non di transito.
  • Viaggi dei dipendenti. I pedaggi anticipati dal dipendente con la propria auto e rimborsati a piè di lista seguono la trasferta.
  • Sanzioni, multe e ammende. Il mancato pagamento del pedaggio o le multe al transito sono sanzioni in B.14 (oneri diversi di gestione).

Collocazione in bilancio

B.7 (costi per servizi), in sottoconti per regime di deducibilità del veicolo.

Sottoconti per regime

Autovetture aziendali non assegnate (20%), in uso promiscuo ai dipendenti (70%), degli agenti (80%) e strumentali (100%) hanno percentuali diverse: un sottoconto per ciascun regime consente di calcolare la ripresa in dichiarazione senza rivedere le singole fatture.

Auto in uso promiscuo ai dipendenti

Quando l’auto è assegnata a un dipendente anche per uso privato, le spese sono deducibili al 70% senza tetti di costo (art. 164, c. 1, lett. b-bis, TUIR). Il compenso in natura tassato al dipendente, determinato con le tabelle ACI dell’art. 51, c. 4, lett. a, TUIR, compare nel cedolino come retribuzione figurativa (conto Retribuzioni in natura in B.9, costi per il personale) e non sostituisce i costi dell’auto, che restano nei loro conti.

Pedaggi anticipati dal dipendente

Se il dipendente paga il pedaggio con la propria auto e lo fa rimborsare con la nota spese, il costo segue la trasferta e non questo conto.

Regole fiscali essenziali

  • Imposte sui redditi. Le spese relative all’impiego delle autovetture sono deducibili solo nelle percentuali dell’art. 164 TUIR: integralmente se il veicolo è adibito a uso pubblico o è strumentale nell’attività propria dell’impresa, come quello di un noleggiatore, di un’autoscuola o di un servizio taxi (comma 1, lett. a); nella misura del 20% negli altri casi, cioè per le autovetture aziendali non assegnate in modo specifico, elevata all’80% per quelle di agenti e rappresentanti di commercio (lett. b); nella misura del 70% per quelle assegnate in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta (lett. b-bis).
  • IRAP. Per le società di capitali la base IRAP segue i valori di bilancio (art. 5 D.Lgs. 446/1997): il costo in B.7 (costi per servizi) si deduce per l’importo iscritto, senza le limitazioni forfettarie del TUIR, che valgono solo per l’IRES (Cass. 11791/2024).
  • IVA. L’IVA sulle spese di impiego di un veicolo stradale a motore, cioè con massa massima non superiore a 3.500 kg e non più di otto posti oltre al conducente, è detraibile nella stessa misura dell’IVA sull’acquisto del veicolo (art. 19-bis1, c. 1, lett. d, DPR 633/1972): al 40% se il veicolo non è usato esclusivamente nell’esercizio dell’impresa (lett. c).

Pedaggi autostradali e Telepass delle autovetture: esempio di contabilizzazione

Un’impresa riceve la fattura mensile del telepedaggio per le autovetture aziendali non assegnate: 250 euro più IVA.

Regola Fondamentale & Ratio

Abbinare fattura Telepass e transiti a ciascuna autovettura e applicare a pedaggi e canone la percentuale fiscale del relativo regime d’uso.

Riferimenti Normativi Primari:
TUIR, art. 164D.P.R. 633/1972, art. 19-bis1, lett. c) e d)OIC 12

🏛️Principi contabili (OIC)

Collocazione e competenza

L’OIC 12 comprende in B.7 i costi per servizi. Si rilevano quando il servizio è reso: quelli già resi e non fatturati si stanziano come fatture da ricevere, quelli pagati in anticipo per un periodo che prosegue l’anno dopo si ripartiscono con i risconti (OIC 18).

IVA indetraibile

L’IVA che non si può detrarre non si perde: aumenta il costo dell’acquisto o del servizio a cui si riferisce e si rileva nello stesso conto. Per le autovetture il 60% dell’IVA sulle spese di impiego è quindi un costo, con la deducibilità del veicolo.

🏛️Nota integrativa

Informazioni obbligatorie

Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.

  • Criteri di valutazione. I criteri applicati nella valutazione della voce, nelle rettifiche di valore e nella conversione degli importi in valuta estera. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 1, c.c.

Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata restano dovute: criteri di valutazione (art. 2435-bis, c. 5, c.c.). Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).

🏛️Relazione sulla gestione

Informazioni obbligatorie

La legge non prevede per questa voce informazioni specifiche nella relazione sulla gestione. Se i suoi effetti sono significativi, ne dà conto l’analisi generale della situazione, dell’andamento della gestione e dei principali rischi e incertezze (art. 2428, c. 1, c.c.).

Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).

⚖️Disciplina fiscale

Imposte sui redditi

Le spese relative all’impiego delle autovetture sono deducibili solo nelle percentuali dell’art. 164 TUIR: integralmente se il veicolo è adibito a uso pubblico o è strumentale nell’attività propria dell’impresa, come quello di un noleggiatore, di un’autoscuola o di un servizio taxi (comma 1, lett. a); nella misura del 20% negli altri casi, cioè per le autovetture aziendali non assegnate in modo specifico, elevata all’80% per quelle di agenti e rappresentanti di commercio (lett. b); nella misura del 70% per quelle assegnate in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta (lett. b-bis). I tetti di costo del veicolo, 18.075,99 euro e 25.822,84 per gli agenti, riguardano ammortamento, leasing e noleggio, non le spese di gestione. La quota non deducibile si riprende con una variazione in aumento nella dichiarazione dei redditi: conviene tenere un sottoconto per ogni regime, in modo da calcolarla senza rivedere le singole fatture.

IRAP

Per le società di capitali la base IRAP segue i valori di bilancio (art. 5 D.Lgs. 446/1997): il costo in B.7 (costi per servizi) si deduce per l’importo iscritto, senza le limitazioni forfettarie del TUIR, che valgono solo per l’IRES (Cass. 11791/2024). Per le società di persone e le imprese individuali che non hanno optato per il metodo di bilancio i componenti si assumono secondo le regole del TUIR (art. 5-bis), e quindi anche con i suoi limiti.

IVA

L’IVA sulle spese di impiego di un veicolo stradale a motore, cioè con massa massima non superiore a 3.500 kg e non più di otto posti oltre al conducente, è detraibile nella stessa misura dell’IVA sull’acquisto del veicolo (art. 19-bis1, c. 1, lett. d, DPR 633/1972): al 40% se il veicolo non è usato esclusivamente nell’esercizio dell’impresa (lett. c). La misura forfettaria del 40% è autorizzata in deroga alla direttiva IVA ed è prorogata fino al 31 dicembre 2028 dalla decisione di esecuzione (UE) 2025/2529 del Consiglio. L’IVA è detraibile per intero solo se il veicolo forma oggetto dell’attività propria dell’impresa, se è usato esclusivamente nell’attività, con onere della prova a carico dell’impresa, o se è degli agenti e rappresentanti di commercio. Il 60% non detraibile non si perde: si somma al costo del conto e ne segue la deducibilità. Il pedaggio e il canone del telepedaggio rientrano tra le prestazioni di impiego, compreso il transito stradale, dell’art. 19-bis1, c. 1, lett. d.

Gli importi degli esempi hanno finalità illustrativa del meccanismo contabile e fiscale: salvo diversa indicazione nel testo, non vanno intesi come valori tipici o di riferimento per casi reali.

📊Fattura mensile del telepedaggio delle auto aziendali

Caso pratico guidato · Dati di partenza

Un’impresa riceve la fattura mensile del telepedaggio per le autovetture aziendali non assegnate: 250 euro più IVA.

1. Registrazione della fattura mensile del telepedaggio - 5 dicembre 2025

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Pedaggi e Telepass autovetture (B.7) 283,00 -
IVA a credito (C.II.5-bis) 22,00 -
Debiti verso fornitori (D.7) - 305,00
Totale 305,00 305,00

Transiti di novembre delle autovetture aziendali non assegnate per 250 euro più IVA 55 euro. L’IVA è detraibile al 40%, 22 euro; i 33 euro indetraibili si sommano al costo.

2. Addebito diretto in conto della fattura - 15 dicembre 2025

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Debiti verso fornitori (D.7) 305,00 -
Banca c/c (C.IV.1) - 305,00
Totale 305,00 305,00

3. Stanziamento dei transiti di dicembre non ancora fatturati - 31 dicembre 2025

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Pedaggi e Telepass autovetture (B.7) 135,84 -
Debiti verso fornitori – Fatture da ricevere (D.7) - 135,84
Totale 135,84 135,84

Transiti di dicembre per 120 euro più IVA 26,40 euro: si stanzia il costo comprensivo dell’IVA indetraibile, 15,84 euro.

4. Arrivo della fattura nell’esercizio successivo - 5 gennaio 2026

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Debiti verso fornitori – Fatture da ricevere (D.7) 135,84 -
IVA a credito (C.II.5-bis) 10,56 -
Debiti verso fornitori (D.7) - 146,40
Totale 146,40 146,40

La fattura chiude lo stanziamento; l’IVA detraibile, 10,56 euro, si registra nel 2026.

⚠️Controlli prima della dichiarazione

  • Intestazione. Verificare che la fattura sia intestata all’impresa e i dispositivi associati alle targhe giuste.
  • Regime del veicolo. Ripartire il costo nel sottoconto del regime di ogni targa.
  • IVA. Detrarre il 40% dell’IVA e sommare il 60% al costo.
  • Stanziamento. Stanziare a fine anno i transiti di dicembre non ancora fatturati.

⚠️Errori ricorrenti

Errore ricorrente

Ricevute senza IVA esposta

Senza fattura l’IVA non si detrae: si chiede al gestore.

Errore ricorrente

Auto e furgoni nella stessa fattura

Vanno divisi per targa, perché hanno regimi diversi.

Errore ricorrente

IVA detratta per intero

Per le autovetture non strumentali la detrazione è del 40%.

Errore ricorrente

Multe registrate come pedaggi

Le sanzioni sono in B.14 (oneri diversi di gestione) e sono indeducibili.