Inquadramento generale
Carburanti e lubrificanti per autovetture - sono i carburanti e i lubrificanti che l’impresa compra per le proprie autovetture: benzina, gasolio, GPL, metano, ricariche elettriche in colonnina pubblica, olio motore. Il conto è separato da quello degli automezzi perché il costo delle autovetture è deducibile solo in parte, secondo l’art. 164 TUIR, e l’IVA è detraibile al 40%; e perché senza pagamento tracciabile si perdono sia il costo sia l’IVA.
Con le carte carburante la fattura è mensile e riepilogativa: ogni rifornimento è associato a una targa e la targa decide il regime del costo. Per questo conviene ripartire la fattura in sottoconti, uno per regime, invece di registrarla in un solo importo.
Cosa ci rientra
- Esempi. Benzina e gasolio per le auto aziendali; GPL e metano per autotrazione; ricariche elettriche presso colonnine pubbliche; olio motore e liquidi acquistati per le autovetture; carta carburante aziendale con fattura mensile.
Come riconoscerlo nei documenti
Fattura elettronica del distributore o della società della carta carburante, quasi sempre riepilogativa del mese, con la targa o il codice della carta. La targa dice a quale veicolo e quindi a quale regime si riferisce il costo. Lo scontrino non basta: dal 2019 l’impresa documenta il carburante con la fattura elettronica e la scheda carburante non esiste più.
Differenze con conti simili
- Carburanti e lubrificanti per automezzi. Furgoni, autocarri e mezzi strumentali hanno un conto proprio con regole diverse.
- Carburanti per la produzione. Il gasolio per generatori o macchine non targate è un altro conto.
- Pedaggi e parcheggi. Sono servizi in B.7, con conti propri.
- Indennità chilometriche ai dipendenti. Se il dipendente usa l’auto propria si rimborsa il chilometraggio, non il carburante.
Collocazione in bilancio
B.6 (costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci), in un sottoconto per ciascun regime di deducibilità (20%, 70%, 80%, 100%).
Pagamento tracciabile
Senza pagamento con carte o con altri mezzi tracciabili il costo del carburante non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e l’IVA non è detraibile: il rifornimento in contanti si perde per intero.
Auto in uso promiscuo ai dipendenti
Quando l’auto è assegnata a un dipendente anche per uso privato, le spese sono deducibili al 70% senza tetti di costo (art. 164, c. 1, lett. b-bis, TUIR). Il compenso in natura tassato al dipendente, determinato con le tabelle ACI dell’art. 51, c. 4, lett. a, TUIR, compare nel cedolino come retribuzione figurativa (conto Retribuzioni in natura in B.9, costi per il personale) e non sostituisce i costi dell’auto, che restano nei loro conti.
Autovetture e altri veicoli
Il perimetro dell’art. 164 TUIR comprende autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori. Furgoni, autocarri e trattori ne sono fuori e hanno conti propri; ma un veicolo immatricolato come autocarro e usato di fatto come autovettura può essere riqualificato dall’Amministrazione.
Regole fiscali essenziali
- Imposte sui redditi. Le spese relative all’impiego delle autovetture sono deducibili solo nelle percentuali dell’art. 164 TUIR: integralmente se il veicolo è adibito a uso pubblico o è strumentale nell’attività propria dell’impresa, come quello di un noleggiatore, di un’autoscuola o di un servizio taxi (comma 1, lett. a); nella misura del 20% negli altri casi, cioè per le autovetture aziendali non assegnate in modo specifico, elevata all’80% per quelle di agenti e rappresentanti di commercio (lett. b); nella misura del 70% per quelle assegnate in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta (lett. b-bis).
- IRAP. Per le società di capitali la base IRAP segue i valori di bilancio (art. 5 D.Lgs. 446/1997): il costo in B.6 (costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci) si deduce per l’importo iscritto, senza le limitazioni forfettarie del TUIR, che valgono solo per l’IRES (Cass. 11791/2024).
- IVA. L’IVA sulle spese di impiego di un veicolo stradale a motore, cioè con massa massima non superiore a 3.500 kg e non più di otto posti oltre al conducente, è detraibile nella stessa misura dell’IVA sull’acquisto del veicolo (art. 19-bis1, c. 1, lett. d, DPR 633/1972): al 40% se il veicolo non è usato esclusivamente nell’esercizio dell’impresa (lett. c).
Carburanti e lubrificanti per autovetture: esempio di contabilizzazione
Un’impresa riceve la fattura mensile della carta carburante: 300 euro più IVA per le autovetture aziendali non assegnate, pagata con addebito in conto.
Collegare ogni rifornimento alla targa, usare pagamento tracciabile e applicare alla spesa la percentuale dell’articolo 164 e l’IVA detraibile al 40%.
Principi contabili (OIC)
Collocazione
L’OIC 12 comprende in B.6 (costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci) i costi per l’acquisto di beni di consumo. Il costo comprende l’IVA indetraibile; i rifornimenti dell’ultimo periodo non ancora fatturati si stanziano come fatture da ricevere, per competenza.
IVA indetraibile
L’IVA che non si può detrarre non si perde: aumenta il costo dell’acquisto o del servizio a cui si riferisce e si rileva nello stesso conto. Per le autovetture il 60% dell’IVA sulle spese di impiego è quindi un costo, con la deducibilità del veicolo.
Nota integrativa
Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.
- Criteri di valutazione. I criteri applicati nella valutazione della voce, nelle rettifiche di valore e nella conversione degli importi in valuta estera. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 1, c.c.
Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata restano dovute: criteri di valutazione (art. 2435-bis, c. 5, c.c.). Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).
Relazione sulla gestione
La legge non prevede per questa voce informazioni specifiche nella relazione sulla gestione. Se i suoi effetti sono significativi, ne dà conto l’analisi generale della situazione, dell’andamento della gestione e dei principali rischi e incertezze (art. 2428, c. 1, c.c.).
Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).
Disciplina fiscale
Imposte sui redditi
Le spese relative all’impiego delle autovetture sono deducibili solo nelle percentuali dell’art. 164 TUIR: integralmente se il veicolo è adibito a uso pubblico o è strumentale nell’attività propria dell’impresa, come quello di un noleggiatore, di un’autoscuola o di un servizio taxi (comma 1, lett. a); nella misura del 20% negli altri casi, cioè per le autovetture aziendali non assegnate in modo specifico, elevata all’80% per quelle di agenti e rappresentanti di commercio (lett. b); nella misura del 70% per quelle assegnate in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta (lett. b-bis). I tetti di costo del veicolo, 18.075,99 euro e 25.822,84 per gli agenti, riguardano ammortamento, leasing e noleggio, non le spese di gestione. La quota non deducibile si riprende con una variazione in aumento nella dichiarazione dei redditi: conviene tenere un sottoconto per ogni regime, in modo da calcolarla senza rivedere le singole fatture. Il carburante è deducibile solo se pagato con carte di credito, di debito o prepagate (art. 164, c. 1-bis, TUIR): in contanti il costo non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi.
IRAP
Per le società di capitali la base IRAP segue i valori di bilancio (art. 5 D.Lgs. 446/1997): il costo in B.6 (costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci) si deduce per l’importo iscritto, senza le limitazioni forfettarie del TUIR, che valgono solo per l’IRES (Cass. 11791/2024). Per le società di persone e le imprese individuali che non hanno optato per il metodo di bilancio i componenti si assumono secondo le regole del TUIR (art. 5-bis), e quindi anche con i suoi limiti.
IVA
L’IVA sulle spese di impiego di un veicolo stradale a motore, cioè con massa massima non superiore a 3.500 kg e non più di otto posti oltre al conducente, è detraibile nella stessa misura dell’IVA sull’acquisto del veicolo (art. 19-bis1, c. 1, lett. d, DPR 633/1972): al 40% se il veicolo non è usato esclusivamente nell’esercizio dell’impresa (lett. c). La misura forfettaria del 40% è autorizzata in deroga alla direttiva IVA ed è prorogata fino al 31 dicembre 2028 dalla decisione di esecuzione (UE) 2025/2529 del Consiglio. L’IVA è detraibile per intero solo se il veicolo forma oggetto dell’attività propria dell’impresa, se è usato esclusivamente nell’attività, con onere della prova a carico dell’impresa, o se è degli agenti e rappresentanti di commercio. Il 60% non detraibile non si perde: si somma al costo del conto e ne segue la deducibilità. Per il carburante la detrazione richiede il pagamento con mezzi tracciabili: carte, bonifici o altri strumenti elettronici individuati dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 4 aprile 2018 (art. 19-bis1, lett. d, DPR 633/1972).
Fattura della carta carburante delle auto aziendali
Un’impresa riceve la fattura mensile della carta carburante: 300 euro più IVA per le autovetture aziendali non assegnate, pagata con addebito in conto.
1. Registrazione della fattura mensile della carta carburante - 15 dicembre 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Carburanti e lubrificanti per autovetture (B.6) | 339,60 | - |
| IVA a credito (C.II.5-bis) | 26,40 | - |
| Debiti verso fornitori (D.7) | - | 366,00 |
| Totale | 366,00 | 366,00 |
La fattura è di 300 euro più IVA 66 euro. L’IVA è detraibile al 40%, 26,40 euro; il 60%, 39,60 euro, si somma al costo.
2. Addebito in conto della fattura - 20 dicembre 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Debiti verso fornitori (D.7) | 366,00 | - |
| Banca c/c (C.IV.1) | - | 366,00 |
| Totale | 366,00 | 366,00 |
Il pagamento con carta o addebito in conto è condizione di deducibilità del costo e di detrazione dell’IVA.
3. Stanziamento dei rifornimenti di dicembre non ancora fatturati - 31 dicembre 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Carburanti e lubrificanti per autovetture (B.6) | 226,40 | - |
| Debiti verso fornitori – Fatture da ricevere (D.7) | - | 226,40 |
| Totale | 226,40 | 226,40 |
Rifornimenti di dicembre per 200 euro più IVA 44 euro: si stanzia il costo comprensivo dell’IVA indetraibile, 26,40 euro.
4. Arrivo della fattura nell’esercizio successivo - 15 gennaio 2026
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Debiti verso fornitori – Fatture da ricevere (D.7) | 226,40 | - |
| IVA a credito (C.II.5-bis) | 17,60 | - |
| Debiti verso fornitori (D.7) | - | 244,00 |
| Totale | 244,00 | 244,00 |
La fattura chiude lo stanziamento; l’IVA detraibile, 17,60 euro, si registra nel 2026.
Controlli prima della dichiarazione
- Targa e regime. Verificare la targa in fattura e ripartire il costo nel sottoconto del regime del veicolo.
- Pagamento. Verificare che ogni rifornimento sia pagato con carta o con altro mezzo tracciabile.
- IVA. Detrarre il 40% dell’IVA e sommare il 60% al costo, salvo veicoli strumentali o di agenti.
- Ripresa. Calcolare in dichiarazione la quota non deducibile per ciascun regime.
Errori ricorrenti
Rifornimenti in contanti
Il costo non è deducibile e l’IVA non è detraibile.
Auto e furgoni nella stessa fattura carburante
Vanno divisi per targa, perché hanno regimi diversi.
IVA detratta per intero
Per le autovetture non strumentali la detrazione è del 40%.
Carburante rimborsato al dipendente con l’auto propria
Si rimborsa il chilometraggio con le tabelle ACI, non il carburante.
