Inquadramento generale
Pubblicazione di atti e avvisi - sono le spese per pubblicare atti societari e avvisi obbligatori: convocazioni in Gazzetta Ufficiale, avvisi di gara, pubblicazioni legali, diritti per l’iscrizione di atti nel Registro delle imprese.
La pubblicazione è imposta dalla legge, non scelta per farsi conoscere: per questo non è pubblicità. L’impresa la sostiene perché un atto produca effetti verso i terzi o perché un avviso sia valido.
Cosa ci rientra
- Esempi. Convocazione dell’assemblea in Gazzetta Ufficiale; avvisi legali su quotidiani; diritti per l’iscrizione di una modifica statutaria.
Come riconoscerlo nei documenti
Fattura dell’Istituto Poligrafico o del quotidiano, ricevute dei diritti camerali.
Differenze con conti simili
- Pubblicità. Gli annunci commerciali sono pubblicità in B.7 (costi per servizi).
Collocazione in bilancio
B.14 (oneri diversi di gestione).
Avvisi di convocazione
Nelle società per azioni l’assemblea è convocata con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale o nei quotidiani indicati dallo statuto (art. 2366 c.c.): la fattura dell’inserzione è un servizio con IVA.
Diritti camerali
L’iscrizione nel Registro delle imprese di atti e modifiche statutarie comporta diritti di segreteria e imposta di bollo, esclusi da IVA: sono tributi e si registrano insieme alle spese di pubblicazione, senza IVA da detrarre.
Regole fiscali essenziali
- Imposte sui redditi. Il costo è deducibile per intero nell’esercizio di competenza (art. 109, c. 1 e 2, lett. b, TUIR).
- IRAP. Per le società di capitali la base IRAP è la differenza tra valore e costi della produzione del conto economico (art. 5 D.Lgs. 446/1997): il costo classificato correttamente in B.14 (oneri diversi di gestione) si deduce per l’importo iscritto in bilancio.
- IVA. Le inserzioni fatturate con IVA la rendono detraibile; i diritti camerali sono fuori campo.
Pubblicazione di atti e avvisi: esempio di contabilizzazione
Una S.p.A. Pubblica in Gazzetta Ufficiale la convocazione dell’assemblea, 400 euro più IVA, fattura del 20 aprile 2025. Dopo l’assemblea iscrive la modifica dello statuto al Registro delle imprese, con diritti e bollo di 90 euro pagati il 5 giugno 2025.
La pubblicazione di atti e avvisi obbligatori, come la convocazione dell'assemblea, è un onere di B.14 (oneri diversi di gestione): la fattura del giornale ha IVA detraibile, i diritti camerali sono fuori campo IVA.
Principi contabili (OIC)
Collocazione
L’OIC 12 comprende in B.14 (oneri diversi di gestione) i costi della gestione caratteristica che non trovano posto nelle altre voci della classe B: imposte indirette e tasse, minusvalenze da alienazione, sopravvenienze e insussistenze passive, liberalità, omaggi, quote associative e altri oneri minori. La voce è residuale: prima di usarla si verifica che il costo non appartenga a una voce specifica.
Competenza e debito
Le imposte e le tasse diverse da quelle sul reddito sono un costo dell’esercizio a cui si riferiscono, anche se si pagano dopo; l’importo maturato e non pagato alla chiusura è un debito tributario (D.12, debiti tributari), iscritto al valore nominale (OIC 19). Se il tributo è dovuto ma non ancora determinato, si stima e si iscrive un fondo per oneri (OIC 31).
Nota integrativa
Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.
- Criteri di valutazione. I criteri applicati nella valutazione della voce, nelle rettifiche di valore e nella conversione degli importi in valuta estera. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 1, c.c.
- Applicazione della rilevanza. Se la società non applica un criterio perché gli effetti sono irrilevanti, i criteri con cui ha attuato questa facoltà. Obbligo di legge: art. 2423, c. 4, c.c.
Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata restano dovute: criteri di valutazione; applicazione della rilevanza (art. 2435-bis, c. 5, c.c.). Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).
Relazione sulla gestione
La legge non prevede per questa voce informazioni specifiche nella relazione sulla gestione. Se i suoi effetti sono significativi, ne dà conto l’analisi generale della situazione, dell’andamento della gestione e dei principali rischi e incertezze (art. 2428, c. 1, c.c.).
Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).
Disciplina fiscale
Imposte sui redditi
Il costo è deducibile per intero nell’esercizio di competenza (art. 109, c. 1 e 2, lett. b, TUIR). Per i servizi la competenza è la data in cui la prestazione è ultimata; per quelli resi in modo continuativo in base a contratti con corrispettivi periodici è la data di maturazione dei corrispettivi. Il momento della fattura e del pagamento non contano: a fine anno i servizi già ricevuti ma non fatturati si rilevano come fatture da ricevere, i canoni pagati in anticipo si rinviano con un risconto. Per le società in derivazione rafforzata (art. 83 TUIR) valgono i criteri di imputazione del bilancio. Servono l’inerenza all’attività e un documento che provi la spesa.
IRAP
Per le società di capitali la base IRAP è la differenza tra valore e costi della produzione del conto economico (art. 5 D.Lgs. 446/1997): il costo classificato correttamente in B.14 (oneri diversi di gestione) si deduce per l’importo iscritto in bilancio. Le società di persone e le imprese individuali che non hanno optato per il metodo di bilancio assumono i componenti secondo le regole del TUIR (art. 5-bis).
IVA
Le inserzioni fatturate con IVA la rendono detraibile; i diritti camerali sono fuori campo.
Deduzione
Il costo è deducibile per intero nell’esercizio di competenza (art. 109, c. 1 e 2, lett. b, TUIR). Per i servizi la competenza è la data in cui la prestazione è ultimata, per quelli resi in modo continuativo con corrispettivi periodici è la data di maturazione dei corrispettivi. Il momento della fattura e del pagamento non conta: a fine anno i servizi già ricevuti ma non fatturati si rilevano come fatture da ricevere, e i canoni pagati in anticipo si rinviano con un risconto.
IVA
L’inserzione o la pubblicazione fatturata con IVA è un servizio la cui imposta è detraibile secondo le regole generali (art. 19 DPR 633/1972); i diritti camerali e il bollo dell’iscrizione sono fuori campo IVA.
IRAP
Per le società di capitali l’IRAP segue il bilancio: il costo è deducibile per l’importo iscritto in B.14 (oneri diversi di gestione).
Nuovo testo unico dal 2027
Il D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117 (S.O. N. 26/L alla Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2026) riordina il TUIR in un testo unico che si applica dal 1° gennaio 2027. Le norme citate in questa voce valgono per i periodi d’imposta fino al 2026; dal 2027, trattandosi di un testo unico di riordino, cambia la numerazione: l’art. 109 (norme generali sui componenti del reddito d’impresa) diventa l’art. 118.
Convocazione dell’assemblea di una S.p.A. E iscrizione di una modifica
Una S.p.A. Pubblica in Gazzetta Ufficiale la convocazione dell’assemblea, 400 euro più IVA, fattura del 20 aprile 2025. Dopo l’assemblea iscrive la modifica dello statuto al Registro delle imprese, con diritti e bollo di 90 euro pagati il 5 giugno 2025.
1. Fattura dell’inserzione - 20 aprile 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Pubblicazione di atti (B.14) | 400,00 | - |
| IVA a credito (C.II.5-bis) | 88,00 | - |
| Debiti verso fornitori (D.7) | - | 488,00 |
| Totale | 488,00 | 488,00 |
L’inserzione è un servizio con IVA detraibile.
2. Pagamento dell’inserzione - 30 aprile 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Debiti verso fornitori (D.7) | 488,00 | - |
| Banca c/c (C.IV.1) | - | 488,00 |
| Totale | 488,00 | 488,00 |
3. Diritti e bollo per l’iscrizione - 5 giugno 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Pubblicazione di atti e avvisi (B.14) | 90,00 | - |
| Banca c/c (C.IV.1) | - | 90,00 |
| Totale | 90,00 | 90,00 |
I diritti camerali e il bollo si pagano con la pratica telematica e sono fuori campo IVA.
4. Stanziamento di un avviso non ancora fatturato - 31 dicembre 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Pubblicazione di atti e avvisi (B.14) | 300,00 | - |
| Debiti verso fornitori – Fatture da ricevere (D.7) | - | 300,00 |
| Totale | 300,00 | 300,00 |
Un avviso pubblicato a dicembre e fatturato a gennaio è di competenza dell’anno in cui è uscito.
5. Arrivo della fattura nell’esercizio successivo - 20 gennaio 2026
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Debiti verso fornitori – Fatture da ricevere (D.7) | 300,00 | - |
| IVA a credito (C.II.5-bis) | 66,00 | - |
| Debiti verso fornitori (D.7) | - | 366,00 |
| Totale | 366,00 | 366,00 |
Con la fattura si storna lo stanziamento e si rileva l’IVA.
Controlli prima della dichiarazione
- Obbligo di legge. Verificare che la pubblicazione sia imposta da una norma o dallo statuto, altrimenti è pubblicità.
- Fattura e diritti. Separare inserzioni con IVA e diritti camerali senza IVA.
- Competenza. Stanziare a fine anno le pubblicazioni effettuate e non ancora fatturate.
- Copia dell’avviso. Conservare una copia della pubblicazione come prova della regolare convocazione.
Errori ricorrenti
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Sono pubblicità in B.7 (costi per servizi).
IVA calcolata sui diritti camerali
Sono fuori campo IVA.
Pubblicazione dell’anno dopo lasciata fuori
Il costo dell’anno è sottostimato.
Deposito del bilancio registrato in questo conto
Ha un conto proprio.
