Inquadramento generale
Reti d’impresa - il contratto di rete permette a più imprese di collaborare stabilmente per accrescere la propria capacità innovativa e la competitività, senza fondersi e senza creare necessariamente una nuova società. È previsto dall’articolo 3, comma 4-ter, del DL 5/2009, ampiamente modificato dall’articolo 42 del DL 78/2010 e da interventi successivi. Le imprese si impegnano a realizzare un programma comune, scambiando informazioni o prestazioni, o esercitando insieme una o più attività. È molto usato dalle piccole imprese per partecipare a gare, sviluppare progetti o presentarsi su mercati esteri.
Rete-contratto e rete-soggetto
La rete può restare un semplice contratto, la cosiddetta rete-contratto, con eventuale fondo patrimoniale comune e organo comune che agisce come mandatario delle imprese. Oppure può acquisire soggettività giuridica con l’iscrizione nel registro delle imprese, diventando una rete-soggetto, un ente autonomo con propria partita IVA, propria contabilità e obbligo di redigere il bilancio.
Profilo civilistico
Nella rete-contratto ogni impresa rileva nel proprio bilancio la quota di costi e ricavi delle attività comuni, e il contributo al fondo patrimoniale comune come un credito o una partecipazione, secondo la sostanza dei diritti che ne derivano. Nella rete-soggetto il contributo è un apporto all’ente, e la rete redige ogni anno una situazione patrimoniale, secondo le norme sul bilancio delle società per azioni in quanto compatibili, da depositare nel registro delle imprese.
Profilo fiscale
La rete-contratto non è un soggetto passivo autonomo: le operazioni compiute dall’organo comune si imputano alle singole imprese, che le fatturano o le ricevono pro quota secondo le regole del mandato. La rete-soggetto è invece un autonomo soggetto IRES e IVA, con propri adempimenti.
Agevolazioni
Il regime di sospensione d’imposta per gli utili accantonati in una riserva destinata al programma di rete, introdotto dal DL 78/2010, ha operato fino al 2012 ed è ormai esaurito. Le agevolazioni oggi disponibili sono misure specifiche, settoriali o regionali, da verificare di volta in volta.
Punti di attenzione
Occorre definire nel contratto le regole di ripartizione dei costi e dei ricavi comuni e la documentazione che l’organo comune deve trasmettere a ciascuna impresa, per consentire la corretta contabilizzazione pro quota.
Informativa
La partecipazione a un contratto di rete, gli impegni assunti e i contributi al fondo comune si descrivono in nota integrativa, quando sono rilevanti.
Fondo patrimoniale comune
Il fondo patrimoniale comune è costituito dai contributi delle imprese partecipanti e risponde delle obbligazioni assunte dall’organo comune per il programma di rete. Per i creditori della rete opera un regime di responsabilità limitata al fondo, con alcune eccezioni, simile a quello dei consorzi con attività esterna.
Reti d’impresa: esempio di contabilizzazione
Tre imprese costituiscono una rete-contratto con fondo comune di 30.000 euro, 10.000 euro ciascuna, per partecipare a una fiera all’estero. L’organo comune sostiene 24.000 euro di spese: ogni impresa ne rileva 8.000 euro tra i propri costi, riducendo il credito verso il fondo.
La rete d'impresa senza soggettività giuridica imputa effetti e costi direttamente alle imprese partecipanti; con soggettività ha una propria contabilità. La scelta va fatta nel contratto e ne dipende tutta la rappresentazione.
Principi contabili (OIC)
Soggettività giuridica facoltativa della rete
È possibile attribuire alla rete d’impresa la soggettività giuridica, mediante l’iscrizione nel registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede della rete: quando la rete acquisisce soggettività giuridica, essa diviene un autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici e obblighi contabili, dovendo tenere una propria contabilità e redigere un proprio bilancio, mentre in assenza di soggettività l’attività svolta nell’ambito del programma comune di rete resta imputata direttamente alle singole imprese partecipanti, ciascuna secondo la propria quota di partecipazione al fondo patrimoniale comune, se costituito.
Nota integrativa
Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.
- Criteri di valutazione. I criteri applicati nella valutazione della voce, nelle rettifiche di valore e nella conversione degli importi in valuta estera. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 1, c.c.
- Impegni, garanzie e passività potenziali. L’importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con la natura delle garanzie reali prestate; distintamente quelli verso imprese del gruppo. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 9, c.c.; OIC 12, par. 122-126.
- Accordi fuori bilancio. La natura e l’obiettivo economico degli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale, con il loro effetto patrimoniale, finanziario ed economico, se i rischi o i benefici sono significativi. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 22-ter, c.c.; OIC 12, par. 127-129.
Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata restano dovute: criteri di valutazione; impegni, garanzie e passività potenziali; accordi fuori bilancio (art. 2435-bis, c. 5, c.c.). Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).
Relazione sulla gestione
La legge non prevede per questa voce informazioni specifiche nella relazione sulla gestione. Se i suoi effetti sono significativi, ne dà conto l’analisi generale della situazione, dell’andamento della gestione e dei principali rischi e incertezze (art. 2428, c. 1, c.c.).
Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).
Disciplina fiscale
Regime di sospensione d’imposta degli utili accantonati, ormai scaduto
L’articolo 42, comma 2-quater, del decreto-legge 78/2010, convertito dalla legge 122/2010, aveva introdotto un regime di sospensione d’imposta per la quota di utili dell’esercizio accantonata a un’apposita riserva e destinata alla realizzazione degli investimenti previsti dal programma comune di rete, previa asseverazione da parte degli organismi abilitati e a condizione che la rete fosse iscritta nella sezione ordinaria del registro delle imprese. Gli utili così accantonati non concorrevano a formare il reddito imponibile dell’esercizio, salvo tornare imponibili nell’esercizio in cui la riserva fosse utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite o in cui l’impresa cessasse di partecipare al contratto di rete. Questa agevolazione era però limitata agli utili degli esercizi fino al 2012 e non è stata più rinnovata per i periodi successivi: chi applica oggi le regole del contratto di rete non può quindi presumere che l’accantonamento degli utili benefici automaticamente di una sospensione d’imposta, perché il regime generale non è più in vigore.
Vantaggi residui e imputazione delle operazioni
Al di fuori di questo regime ormai scaduto, i vantaggi fiscali collegati ai contratti di rete si sono progressivamente ridotti a misure specifiche, settoriali o regionali, non permanenti e soggette a rinnovo di volta in volta da parte del legislatore: prima di applicare qualunque beneficio occorre quindi verificare puntualmente se esista, per il periodo d’imposta considerato, una norma agevolativa ancora vigente riferita a quel particolare contratto di rete. Restano invece stabili, indipendentemente dalle agevolazioni temporanee, le regole ordinarie di imputazione fiscale delle operazioni realizzate nell’ambito del programma comune: la presenza di un fondo patrimoniale comune e di un organo comune incaricato di eseguirlo rilevano ai fini della corretta ripartizione di costi e ricavi tra le imprese partecipanti secondo quanto stabilito dal contratto, con imputazione diretta a ciascuna di esse quando la rete è priva di soggettività giuridica.
Versamento al fondo patrimoniale comune di una rete priva di soggettività giuridica
Un’impresa aderisce a un contratto di rete privo di soggettività giuridica, versando al fondo patrimoniale comune la propria quota di partecipazione, pari a 15.000 euro, destinata a finanziare le attività previste dal programma comune di rete.
1. Rilevazione del versamento al fondo patrimoniale comune
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Partecipazione al fondo patrimoniale di rete (B.III.1.d-bis) | 15.000,00 | - |
| Banca c/c (C.IV.1) | - | 15.000,00 |
| Totale | 15.000,00 | 15.000,00 |
Non essendo la rete dotata di autonoma soggettività giuridica, la quota versata al fondo patrimoniale comune resta iscritta nell’attivo patrimoniale dell’impresa partecipante, quale posta rappresentativa della propria partecipazione al patrimonio destinato al programma comune, e non genera l’iscrizione di una partecipazione in un autonomo soggetto giuridico.
2. Spese del programma comune rendicontate dall’organo comune - 31 dicembre
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Costi per servizi – Quota spese di rete (B.7) | 9.000,00 | - |
| Partecipazione al fondo patrimoniale di rete (B.III.1.d-bis) | - | 9.000,00 |
| Totale | 9.000,00 | 9.000,00 |
L’organo comune rendiconta le spese sostenute con il fondo per il programma di rete; ciascuna impresa rileva la propria quota tra i costi, riducendo il valore della partecipazione al fondo. Le spese sono deducibili per l’impresa se inerenti alla sua attività.
Controlli prima della dichiarazione
- Verifica della soggettività giuridica della rete. Verificare se la rete d’impresa abbia acquisito soggettività giuridica tramite iscrizione nel registro delle imprese, ai fini della corretta imputazione contabile e fiscale delle operazioni.
- Corretta imputazione dei costi e dei ricavi. Verificare che i costi e i ricavi generati dal programma comune di rete siano stati imputati alle singole imprese partecipanti secondo le regole stabilite dal contratto di rete.
Errori ricorrenti
Contributo al fondo comune spesato per intero
Il versamento al fondo patrimoniale di una rete priva di soggettività giuridica rappresenta una partecipazione della singola impresa a un patrimonio destinato, non un costo dell'esercizio. Imputarlo integralmente a conto economico al momento del versamento sottostima l'attivo e anticipa una deduzione. Va iscritto nell'attivo e ridotto solo nella misura in cui il fondo viene effettivamente consumato.
Fatture della rete intestate in modo errato
Nella rete priva di soggettività giuridica gli acquisti comuni devono essere fatturati alle singole imprese, oppure all'impresa capofila che opera in rappresentanza e poi ribalta i costi con documenti idonei. Fatture intestate genericamente alla rete, soggetto che fiscalmente non esiste, rendono incerta la detrazione IVA e la deduzione del costo per tutte le partecipanti.
Riserva agevolata utilizzata come riserva libera
Le imprese che avevano accantonato utili in sospensione d'imposta per gli investimenti di rete devono rispettarne il vincolo di destinazione. Distribuire la riserva, utilizzarla per scopi diversi o non realizzare l'investimento comporta il concorso di quegli utili al reddito dell'esercizio in cui il vincolo viene meno. La riserva va monitorata fino all'esaurimento dei vincoli.
