Inquadramento generale
Rimborsi dei costi di produzione - sono i rimborsi di costi sostenuti per la produzione e addebitati al cliente o a terzi fuori dal prezzo di vendita: stampi e attrezzature specifiche, campionature, prove di laboratorio, costi di avviamento di una produzione su richiesta.
Alcuni costi di produzione non entrano nel prezzo del prodotto ma si addebitano a parte: l’attrezzatura specifica che serve solo per l’ordine del cliente, le campionature richieste prima della produzione in serie, le prove di laboratorio, i costi di avviamento di una produzione su richiesta. L’impresa sostiene il costo e ne chiede il rimborso: il costo resta nella sua voce di bilancio e il rimborso è un ricavo separato.
Cosa ci rientra
- Esempi. Stampo realizzato per un cliente e addebitato a parte; campionatura pagata dal cliente; costi di prove e collaudi addebitati.
Come riconoscerlo nei documenti
Fattura al cliente con il riferimento alla commessa o all’ordine.
Differenze con conti simili
- Prodotti finiti c/vendite. Se il costo è compreso nel prezzo del prodotto.
- Rimborsi spese. Riguardano costi generali, non la produzione.
Collocazione in bilancio
A.5 (altri ricavi e proventi).
Regole fiscali essenziali
- Imposte sui redditi. Il rimborso è un componente positivo di competenza (artt. 85 e 88 TUIR).
- IRAP. Per le società di capitali la base IRAP è la differenza tra valore e costi della produzione (art. 5 D.Lgs. 446/1997): i componenti iscritti nel valore della produzione concorrono alla base per l’importo di bilancio.
- IVA. Il riaddebito segue l’IVA della cessione o della prestazione a cui si riferisce (art. 12 DPR 633/1972).
Rimborsi dei costi di produzione: esempio di contabilizzazione
Un’impresa fa realizzare da un fornitore uno stampo dedicato all’ordine di un cliente, per 4.000 euro più IVA al 22%, e lo addebita al cliente per 5.000 euro più IVA. A dicembre esegue anche prove di collaudo per 800 euro, che fatturerà a gennaio.
Collegare ogni rimborso all'accordo e ai costi sostenuti, verificare la proprietà dello stampo e stanziare le prestazioni completate ma ancora da fatturare.
Principi contabili (OIC)
Altri ricavi e proventi
Dal 2016 non esiste più l’area straordinaria: i proventi non caratteristici e non finanziari, compresi quelli di natura eccezionale, si iscrivono in A.5 (altri ricavi e proventi) e, se rilevanti, si descrivono in nota integrativa (art. 2427, n. 13, c.c.).
Rimborso o prezzo del prodotto
Se il costo è compreso nel prezzo del prodotto, il rimborso non esiste: il ricavo è unico e si iscrive in A.1 (ricavi delle vendite e delle prestazioni). Se il cliente paga a parte un bene o un servizio distinto, come lo stampo, il corrispettivo è un ricavo autonomo; se invece l’impresa ha solo anticipato somme in nome e per conto del cliente, queste non sono ricavi e vanno tra i crediti (OIC 34).
Nota integrativa
Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.
- Criteri di valutazione. I criteri applicati nella valutazione della voce, nelle rettifiche di valore e nella conversione degli importi in valuta estera. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 1, c.c.
- Elementi eccezionali. L’importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 13, c.c.; OIC 12, par. 115.
Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata restano dovute: criteri di valutazione; elementi eccezionali (art. 2435-bis, c. 5, c.c.). Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).
Relazione sulla gestione
La legge non prevede per questa voce informazioni specifiche nella relazione sulla gestione. Se i suoi effetti sono significativi, ne dà conto l’analisi generale della situazione, dell’andamento della gestione e dei principali rischi e incertezze (art. 2428, c. 1, c.c.).
Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).
Disciplina fiscale
Imposte sui redditi
Il rimborso è un componente positivo di competenza (artt. 85 e 88 TUIR).
IRAP
Per le società di capitali la base IRAP è la differenza tra valore e costi della produzione (art. 5 D.Lgs. 446/1997): i componenti iscritti nel valore della produzione concorrono alla base per l’importo di bilancio. Le società di persone e le imprese individuali che non hanno optato per il metodo di bilancio assumono i ricavi secondo le regole del TUIR (art. 5-bis).
IVA
Il riaddebito segue l’IVA della cessione o della prestazione a cui si riferisce (art. 12 DPR 633/1972).
Rimborso e competenza
Il rimborso è un componente positivo che concorre al reddito nell’esercizio di competenza, di regola alla fatturazione o alla maturazione del diritto (artt. 85 e 109 TUIR); i costi corrispondenti restano deducibili nelle loro voci.
IVA sui riaddebiti
Il riaddebito di costi è parte del corrispettivo dell’operazione a cui si riferisce e segue il suo regime IVA (artt. 12 e 13 DPR 633/1972). Fanno eccezione le somme dovute a titolo di rimborso di anticipazioni fatte in nome e per conto del cliente, se regolarmente documentate, escluse dalla base imponibile (art. 15, n. 3).
IRAP: componente rilevante
Per le società di capitali il provento iscritto in A.5 (altri ricavi e proventi) fa parte del valore della produzione e concorre alla base IRAP per l’importo di bilancio (art. 5 D.Lgs. 446/1997), salvo che si riferisca a componenti che a suo tempo non erano rilevanti ai fini IRAP: vale il principio di correlazione. Società di persone e imprese individuali applicano l’art. 5-bis.
Nuovo testo unico dal 2027
Il D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117 riordina il TUIR in un testo unico che si applica dal 1° gennaio 2027. Le norme citate in questa voce valgono fino al 2026; dal 2027 l’art. 85 (ricavi, compresi i contributi) diventa l’art. 94, l’art. 86 (plusvalenze) l’art. 95, l’art. 88 (sopravvenienze attive) l’art. 97 e l’art. 109 l’art. 118.
Testo unico IVA dal 2027
Il D.Lgs. 19 gennaio 2026, n. 10 (S.O. N. 4 alla Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2026) riunisce la disciplina dell’IVA in un testo unico che si applica dal 1° gennaio 2027: gli articoli del DPR 633/1972 citati in questa voce valgono per le operazioni fino al 31 dicembre 2026 e, dal 2027, hanno una numerazione diversa.
Stampo dedicato a un cliente e prove addebitate a parte
Un’impresa fa realizzare da un fornitore uno stampo dedicato all’ordine di un cliente, per 4.000 euro più IVA al 22%, e lo addebita al cliente per 5.000 euro più IVA. A dicembre esegue anche prove di collaudo per 800 euro, che fatturerà a gennaio.
1. Fattura del fornitore dello stampo - 10 ottobre 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Costi per servizi di lavorazione esterna (B.7) | 4.000,00 | - |
| IVA a credito (C.II.5-bis) | 880,00 | - |
| Debiti verso fornitori (D.7) | - | 4.880,00 |
| Totale | 4.880,00 | 4.880,00 |
Il costo dello stampo resta in B.7 (costi per servizi): è il rimborso a essere un ricavo separato.
2. Pagamento del fornitore - 10 novembre 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Debiti verso fornitori (D.7) | 4.880,00 | - |
| Banca c/c (C.IV.1) | - | 4.880,00 |
| Totale | 4.880,00 | 4.880,00 |
Il pagamento chiude il debito senza toccare il conto economico.
3. Fattura al cliente per lo stampo - 20 ottobre 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Crediti verso clienti (C.II.1) | 6.100,00 | - |
| Rimborsi dei costi di produzione (A.5) | - | 5.000,00 |
| IVA a debito (D.12) | - | 1.100,00 |
| Totale | 6.100,00 | 6.100,00 |
Lo stampo è un bene distinto addebitato a parte: cessione imponibile con l’aliquota ordinaria.
4. Incasso dal cliente - 30 novembre 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Banca c/c (C.IV.1) | 6.100,00 | - |
| Crediti verso clienti (C.II.1) | - | 6.100,00 |
| Totale | 6.100,00 | 6.100,00 |
L’incasso chiude il credito.
5. Prove di collaudo eseguite e non fatturate - 31 dicembre 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Crediti verso clienti – Fatture da emettere (C.II.1) | 800,00 | - |
| Rimborsi dei costi di produzione (A.5) | - | 800,00 |
| Totale | 800,00 | 800,00 |
Le prove sono state eseguite a dicembre: il ricavo compete al 2025 anche se la fattura è del 2026.
6. Fattura delle prove - 10 gennaio 2026
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Crediti verso clienti (C.II.1) | 976,00 | - |
| Crediti verso clienti – Fatture da emettere (C.II.1) | - | 800,00 |
| IVA a debito (D.12) | - | 176,00 |
| Totale | 976,00 | 976,00 |
La fattura chiude la fattura da emettere e fa nascere l’IVA a debito.
Controlli prima della dichiarazione
- Ordine del cliente. Conservare l’ordine o l’accordo che prevede il rimborso separato.
- Costi di riferimento. Collegare il rimborso ai costi sostenuti e alle relative fatture del fornitore.
- Fatture da emettere. Rilevare a fine anno le prove e le campionature già eseguite.
- Titolarità dello stampo. Verificare se lo stampo è ceduto al cliente o resta dell’impresa: cambia la classificazione e l’IVA.
Errori ricorrenti
Rimborso dedotto dal costo
Il costo resta nella sua voce e il rimborso è un ricavo: compensare falsa il margine e la base IRAP.
Anticipazioni trattate come ricavi
Le somme anticipate in nome e per conto del cliente sono crediti, non ricavi.
Stampi ceduti e beni strumentali confusi
Se lo stampo resta all’impresa, il rimborso è un ricavo e il bene è un cespite ammortizzabile.
