Inquadramento generale
Riserva plusvalenze da conferimento - accoglie, per scelta prudente, la plusvalenza emersa quando l’impresa ha conferito un’azienda o dei beni a un’altra società ricevendone una partecipazione iscritta a un valore superiore al valore contabile dei beni conferiti. Destinare l’utile a una riserva vincolata evita di distribuire un guadagno solo contabile, spesso non ancora tassato.
La riserva non è imposta dalla legge: è una scelta prudente per non distribuire utili che derivano da una rivalutazione e non da un incasso.
Cosa ci rientra
- Situazioni tipiche. Conferimento di un ramo d’azienda in una nuova società; conferimento di un immobile in una società controllata.
- Cosa non ci rientra. Plusvalenze da vendita di beni incassate in denaro (riserve ordinarie di utili).
Come riconoscerlo nei documenti
Atto di conferimento, perizia di stima, verbale di destinazione dell’utile.
Differenze con conti simili
- Riserva straordinaria. Accoglie utili liberamente distribuibili.
- Riserve in sospensione d’imposta. Hanno un vincolo fiscale di legge.
Collocazione in bilancio
Passivo A.VI (altre riserve).
Conferimento di singoli beni
Il conferimento di beni diversi dall’azienda è una cessione a titolo oneroso al valore normale: la plusvalenza è tassata per intero.
Differite e participation exemption
Se la partecipazione ricevuta potrà essere ceduta con i requisiti della participation exemption, compresa dal 2026 la soglia del 5% o di 500.000 euro, le imposte differite si calcolano solo sul 5% imponibile della differenza.
Regole fiscali essenziali
- Imposte sui redditi. Il conferimento di azienda è fiscalmente neutrale (art. 176 TUIR): la plusvalenza iscritta in bilancio non è tassata, ma la partecipazione conserva il valore fiscale dell’azienda conferita; sulla differenza si valutano le imposte differite tenendo conto del regime della futura cessione, che con i requisiti PEX è tassata solo sul 5%.
- IRAP. Le poste di patrimonio netto non incidono sulla base IRAP: per le società di capitali la base è la differenza tra valore e costi della produzione del conto economico (art. 5 D.Lgs. 446/1997), e i movimenti di capitale e riserve non vi transitano.
- IVA. I conferimenti in denaro sono fuori campo IVA (art. 2, c. 3, lett. a, DPR 633/1972); i conferimenti di singoli beni sono cessioni imponibili, quelli di aziende fuori campo.
Riserva plusvalenze da conferimento: esempio di contabilizzazione
Il conferimento neutrale di un ramo d’azienda fa emergere in bilancio una plusvalenza di 100.000 euro. Le imposte differite si calcolano tenendo conto della PEX sulla futura cessione della partecipazione: 100.000 × 5% × 24% = 1.200 euro. L’assemblea vincola in una riserva la plusvalenza netta, 98.800 euro.
Quando la plusvalenza da conferimento non è tassata perché il conferimento d'azienda è neutrale, è prudente vincolarla in una riserva e iscrivere le imposte differite sulla differenza di valore.
Principi contabili (OIC)
Composizione del patrimonio netto
L’OIC 28 classifica il patrimonio netto nelle voci da A.I (capitale) a A.X (riserva negativa per azioni proprie in portafoglio) dello schema dell’art. 2424 c.c. e richiede in nota integrativa, per ogni posta, l’origine, la possibilità di utilizzo e la distribuibilità, oltre agli utilizzi dei tre esercizi precedenti.
Fiscalità differita
L’OIC 25 richiede di iscrivere le imposte differite sulle differenze temporanee tra valore di bilancio e valore fiscale della partecipazione ricevuta, salvo che l’annullamento non sia probabile.
Nota integrativa
Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.
- Prospetto del patrimonio netto. Le voci di patrimonio netto analiticamente, con origine, possibilità di utilizzazione, distribuibilità e utilizzi dei precedenti esercizi (di regola gli ultimi tre). Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 7-bis, c.c.; OIC 28, par. 41.
- Prospetto della fiscalità differita. Le differenze temporanee che hanno generato imposte anticipate e differite, con aliquote, variazioni rispetto all’esercizio precedente e importi imputati a conto economico o a patrimonio netto; le imposte anticipate su perdite fiscali iscritte e non iscritte, con le motivazioni. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 14, c.c.; OIC 25, par. 92.
Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata queste informazioni non sono richieste dall’art. 2435-bis, c. 5, c.c., salvo che servano a una rappresentazione veritiera e corretta. Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).
Relazione sulla gestione
La legge non prevede per questa voce informazioni specifiche nella relazione sulla gestione. Se i suoi effetti sono significativi, ne dà conto l’analisi generale della situazione, dell’andamento della gestione e dei principali rischi e incertezze (art. 2428, c. 1, c.c.).
Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).
Disciplina fiscale
Imposte sui redditi
Il conferimento di azienda è fiscalmente neutrale (art. 176 TUIR): la plusvalenza iscritta in bilancio non è tassata, ma la partecipazione conserva il valore fiscale dell’azienda conferita; sulla differenza si valutano le imposte differite tenendo conto del regime della futura cessione, che con i requisiti PEX è tassata solo sul 5%. Il conferimento di singoli beni è invece realizzativo al valore normale (art. 9 TUIR), con plusvalenza tassabile nell’esercizio. In bilancio la plusvalenza emerge solo se il conferimento non avviene tra società sotto controllo comune: quando il conferente controlla la conferitaria prevale la continuità dei valori contabili e la partecipazione si iscrive al valore contabile dei beni conferiti.
IRAP
Le poste di patrimonio netto non incidono sulla base IRAP: per le società di capitali la base è la differenza tra valore e costi della produzione del conto economico (art. 5 D.Lgs. 446/1997), e i movimenti di capitale e riserve non vi transitano.
IVA
I conferimenti in denaro sono fuori campo IVA (art. 2, c. 3, lett. a, DPR 633/1972); i conferimenti di singoli beni sono cessioni imponibili, quelli di aziende fuori campo. Gli atti costitutivi e di aumento del capitale in denaro scontano l’imposta di registro in misura fissa; i conferimenti di immobili l’imposta proporzionale.
Conferimento di un ramo d’azienda con plusvalenza
Il conferimento neutrale di un ramo d’azienda fa emergere in bilancio una plusvalenza di 100.000 euro. Le imposte differite si calcolano tenendo conto della PEX sulla futura cessione della partecipazione: 100.000 × 5% × 24% = 1.200 euro. L’assemblea vincola in una riserva la plusvalenza netta, 98.800 euro.
1. Stanziamento delle imposte differite - 31 dicembre 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Imposte differite (20.c) | 1.200,00 | - |
| Fondo imposte differite (B.2 del passivo) | - | 1.200,00 |
| Totale | 1.200,00 | 1.200,00 |
Il conferimento è neutrale e la partecipazione ricevuta eredita l’anzianità e la classificazione dell’azienda (art. 176, c. 4, TUIR): alla cessione la plusvalenza sarà esente al 95%. Le imposte differite si calcolano sulla parte imponibile: 100.000 × 5% × 24% = 1.200 euro.
2. Destinazione della plusvalenza netta a riserva - 28 aprile 2026
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Utile dell’esercizio (A.IX del passivo) | 98.800,00 | - |
| Riserva plusvalenze da conferimento (A.VI del passivo) | - | 98.800,00 |
| Totale | 98.800,00 | 98.800,00 |
L’assemblea vincola la plusvalenza al netto delle imposte differite: 100.000 − 1.200 = 98.800 euro.
Controlli prima della dichiarazione
- Regime del conferimento. Distinguere conferimento d’azienda e di singoli beni.
- Imposte differite. Stanziarle sulla differenza di valore.
- Verbale. Conservare il verbale assembleare che delibera l’operazione.
Errori ricorrenti
Plusvalenza distribuita
Non è un utile realizzato.
Imposte differite omesse
Il bilancio sovrastima il patrimonio.
Conferimento di beni trattato come neutrale
È realizzativo al valore normale.
