Inquadramento generale
Riserve in sospensione d’imposta - raggruppa le riserve che la legge fiscale lascia non tassate finché restano nel patrimonio e tassa se distribuite: riserve da contributi in conto capitale accantonati in passato (ex art. 55 TUIR, versione anteriore al 1998), riserve per deduzioni extracontabili del vecchio quadro EC, riserve da leggi di agevolazione e riserve da rivalutazione riconosciute fiscalmente. Anche le vecchie riserve fiscali per svalutazione crediti, interessi di mora e rischi su commesse trovano posto qui.
Il piano raccoglie in un solo conto le vecchie riserve fiscali, che in contabilità conviene tenere distinte per legge di origine.
Cosa ci rientra
- Esempi. Riserva contributi in conto capitale ex art. 55 TUIR; riserva per deduzioni extracontabili (quadro EC); riserve da leggi di agevolazione degli investimenti.
- Cosa non ci rientra. Riserve di rivalutazione, che hanno un conto proprio; riserve di utili già tassati.
Come riconoscerlo nei documenti
Prospetto delle riserve in sospensione nel modello Redditi (quadro RF e RS) e verbali che ne documentano l’origine.
Differenze con conti simili
- Riserve di rivalutazione. Hanno un conto proprio.
- Riserva straordinaria. È formata da utili già tassati.
Collocazione in bilancio
Passivo A.VI (altre riserve), con indicazione del regime fiscale in nota integrativa.
Presunzione di distribuzione
Le riserve in sospensione non rientrano nella presunzione di prioritaria distribuzione degli utili: si considerano distribuite solo se l’assemblea le distribuisce espressamente.
Regole fiscali essenziali
- Imposte sui redditi. Le riserve in sospensione concorrono al reddito della società nell’esercizio in cui sono distribuite o utilizzate per scopi diversi dalla copertura di perdite.
- IRAP. Le poste di patrimonio netto non incidono sulla base IRAP: per le società di capitali la base è la differenza tra valore e costi della produzione del conto economico (art. 5 D.Lgs. 446/1997), e i movimenti di capitale e riserve non vi transitano.
- IVA. La formazione, l’utilizzo e la distribuzione delle riserve sono operazioni interne o con i soci in quanto tali: non sono cessioni né prestazioni e restano fuori campo IVA.
Riserve in sospensione d’imposta: esempio di contabilizzazione
Una società affranca 50.000 euro di vecchie riserve in sospensione con l’imposta sostitutiva straordinaria del 10%.
Le riserve in sospensione d'imposta concorrono al reddito della società quando sono distribuite o usate per scopi diversi dalla copertura di perdite; si possono affrancare con l'imposta sostitutiva straordinaria del 10%.
Principi contabili (OIC)
Composizione del patrimonio netto
L’OIC 28 classifica il patrimonio netto nelle voci da A.I (capitale) a A.X (riserva negativa per azioni proprie in portafoglio) dello schema dell’art. 2424 c.c. e richiede in nota integrativa, per ogni posta, l’origine, la possibilità di utilizzo e la distribuibilità, oltre agli utilizzi dei tre esercizi precedenti.
Imposte differite
L’OIC 25 non richiede lo stanziamento delle imposte differite sulle riserve in sospensione se non si prevede di distribuirle; va data informazione in nota integrativa.
Nota integrativa
Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.
- Prospetto del patrimonio netto. Le voci di patrimonio netto analiticamente, con origine, possibilità di utilizzazione, distribuibilità e utilizzi dei precedenti esercizi (di regola gli ultimi tre). Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 7-bis, c.c.; OIC 28, par. 41.
- Prospetto della fiscalità differita. Le differenze temporanee che hanno generato imposte anticipate e differite, con aliquote, variazioni rispetto all’esercizio precedente e importi imputati a conto economico o a patrimonio netto; le imposte anticipate su perdite fiscali iscritte e non iscritte, con le motivazioni. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 14, c.c.; OIC 25, par. 92.
Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata queste informazioni non sono richieste dall’art. 2435-bis, c. 5, c.c., salvo che servano a una rappresentazione veritiera e corretta. Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).
Relazione sulla gestione
La legge non prevede per questa voce informazioni specifiche nella relazione sulla gestione. Se i suoi effetti sono significativi, ne dà conto l’analisi generale della situazione, dell’andamento della gestione e dei principali rischi e incertezze (art. 2428, c. 1, c.c.).
Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).
Disciplina fiscale
Imposte sui redditi
Le riserve in sospensione concorrono al reddito della società nell’esercizio in cui sono distribuite o utilizzate per scopi diversi dalla copertura di perdite. Non si stanziano imposte differite finché la distribuzione non è probabile (OIC 25). L’affrancamento straordinario con imposta sostitutiva del 10% (art. 14 D.Lgs. 192/2024, esteso alle riserve al 31 dicembre 2025 dalla L. 199/2025) le rende libere. Per i soci vale la presunzione dell’art. 47, c. 1, TUIR: qualunque sia la delibera, si considerano distribuiti prima l’utile dell’esercizio e le riserve di utili, e solo dopo le riserve di capitale, salvo la quota di riserve di utili vincolate o in sospensione d’imposta.
IRAP
Le poste di patrimonio netto non incidono sulla base IRAP: per le società di capitali la base è la differenza tra valore e costi della produzione del conto economico (art. 5 D.Lgs. 446/1997), e i movimenti di capitale e riserve non vi transitano.
IVA
La formazione, l’utilizzo e la distribuzione delle riserve sono operazioni interne o con i soci in quanto tali: non sono cessioni né prestazioni e restano fuori campo IVA. La delibera assembleare di distribuzione non sconta imposta di registro proporzionale.
Affrancamento di vecchie riserve in sospensione
Una società affranca 50.000 euro di vecchie riserve in sospensione con l’imposta sostitutiva straordinaria del 10%.
1. Rilevazione dell’imposta sostitutiva - 30 giugno 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Riserve in sospensione d’imposta (A.VI del passivo) | 5.000,00 | - |
| Debiti tributari per imposta sostitutiva (D.12) | - | 5.000,00 |
| Totale | 5.000,00 | 5.000,00 |
L’imposta del 10% su 50.000 euro riduce la riserva.
2. Versamento della prima rata - 30 giugno 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Debiti tributari per imposta sostitutiva (D.12) | 1.250,00 | - |
| Banca c/c (C.IV.1) | - | 1.250,00 |
| Totale | 1.250,00 | 1.250,00 |
L’imposta si paga in quattro rate.
3. Giro della riserva affrancata a riserva libera - 30 giugno 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Riserve in sospensione d’imposta (A.VI del passivo) | 45.000,00 | - |
| Riserva straordinaria (A.VI del passivo) | - | 45.000,00 |
| Totale | 45.000,00 | 45.000,00 |
Controlli prima della dichiarazione
- Origine. Tenere un sottoconto per ogni legge.
- Quadro RQ. Indicare l’affrancamento nella dichiarazione.
- Prospetto in nota integrativa. Indicare origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità della riserva.
Errori ricorrenti
Riserva distribuita senza tassazione
Concorre al reddito della società.
Imposte differite stanziate senza probabilità di distribuzione
Non sono richieste.
Rate dell’affrancamento non pagate
L’affrancamento decade.
