La rottamazione quinquies delle entrate locali entra nella sua fase operativa. Con il comunicato del 25 settembre 2026, Agenzia delle entrate-Riscossione (AdeR) ha reso pubblico l’elenco delle Regioni e degli enti locali che hanno adottato il provvedimento di adesione alla definizione agevolata dei propri carichi. Le amministrazioni coinvolte sono circa 1.500 e, per chi ha debiti che rientrano nel perimetro della misura, la domanda si potrà presentare solo in via telematica dal 16 ottobre al 15 dicembre 2026, con la possibilità di correggere o integrare la dichiarazione fino alla stessa data del 15 dicembre. Entro il 15 ottobre 2026 AdeR metterà a disposizione, sul proprio sito e nell’area riservata, le modalità di adesione e i dati utili a individuare i carichi definibili. Il vantaggio economico principale è lo stesso delle precedenti rottamazioni: cancellazione di sanzioni e interessi, restando dovuta la sola quota capitale, con un trattamento più limitato per le sanzioni amministrative non tributarie.
- ADESIONE DELL’ENTE CREDITOREChi può accedere alla misura
Il primo passaggio pratico riguarda proprio la verifica dell’elenco pubblicato da AdeR, perché l’adesione alla rottamazione degli enti locali non è mai automatica: ogni Regione, Comune, Provincia o altro ente creditore deve aver adottato un proprio provvedimento (una delibera) per aprire la misura ai propri contribuenti. Solo dopo questo passaggio i debiti verso quell’ente diventano definibili. L’elenco, disponibile sul sito di Agenzia delle entrate-Riscossione, riporta le circa 1.500 amministrazioni che hanno comunicato l’adesione entro i termini previsti, tra cui figurano grandi città come Roma, Napoli e Genova.
Chi ha un debito verso un ente non presente nell’elenco non può quindi accedere alla sanatoria per quella posizione, indipendentemente dalla natura del tributo o dal periodo a cui si riferisce. Per questo motivo il controllo dell’elenco è il punto di partenza obbligato prima di qualunque valutazione di convenienza, e va ripetuto per ciascun ente creditore quando il contribuente ha debiti verso più amministrazioni diverse.
- CARICHI AFFIDATI DAL 2000 AL 2023Da dove nasce l’estensione agli enti locali
La platea dei soggetti ammessi alla definizione agevolata delle entrate locali discende dall’articolo 10-quinquies del decreto legge n. 38/2026, introdotto in sede di conversione dalla legge n. 88/2026 e successivamente modificato dalla legge n. 113/2026, che ha convertito il decreto legge n. 63/2026. Questa disposizione estende agli enti territoriali la disciplina della rottamazione quinquies prevista, per i carichi erariali, dall’articolo 1, commi da 82 a 101, della legge n. 199/2025 (la legge di Bilancio per il 2026), con alcune deroghe sui termini che hanno reso possibile il calendario più lungo oggi in vigore per gli enti locali.
Rientrano nella misura i debiti tributari e non tributari affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, con l’esclusione di quelli derivanti da sentenze di condanna della Corte dei conti. Conta la data in cui il carico è stato affidato ad AdeR, non la data di notifica della cartella né l’anno d’imposta a cui il debito si riferisce: un avviso notificato di recente può comunque rientrare nella sanatoria se il carico sottostante risulta affidato entro il 31 dicembre 2023.
- TRIBUTI, CANONI E MULTE AMMISSIBILIPiù ampio della rottamazione statale
La rottamazione quinquies degli enti locali copre un perimetro più ampio di quella nazionale. La definizione agevolata erariale, prevista dalla legge di Bilancio 2026, riguarda infatti soltanto le somme dovute a seguito di dichiarazione e i controlli automatici e formali, escludendo i carichi che nascono da un avviso di accertamento. L’estensione agli enti territoriali, invece, comprende i carichi di natura tributaria e patrimoniale in generale, compresi quelli derivanti da accertamenti, tariffe e canoni non versati e sanzioni amministrative.
In pratica possono rientrare nella misura l’Imu (e la precedente Ici), la Tari e i precedenti tributi sui rifiuti, il bollo auto e le sanzioni amministrative, comprese le multe per violazioni del Codice della strada. Restano invece fuori i tributi che l’ente riscuote direttamente, senza affidarli ad AdeR, e quelli affidati per la riscossione coattiva a concessionari privati: per queste posizioni possono eventualmente esistere definizioni agevolate autonome, deliberate dal singolo ente secondo la disciplina della legge di Bilancio 2026, da verificare caso per caso.
- CAPITALE E ACCESSORI DA DISTINGUERECosa si risparmia davvero
Sul piano economico, per i debiti di natura tributaria la definizione consente di estinguere il carico senza pagare sanzioni, interessi iscritti a ruolo, interessi di mora e aggio (il compenso riconosciuto ad AdeR per l’attività di riscossione), restando dovute la quota capitale e le spese di notifica e delle eventuali procedure esecutive già avviate. Per un debito Imu di 5.000 euro affidato nel 2019, ad esempio, se sanzioni e interessi pesano per ulteriori 2.000 euro, la rottamazione permette di chiudere la posizione versando i soli 5.000 euro di imposta, oltre alle spese accessorie eventualmente maturate.
Per le sanzioni amministrative non tributarie, comprese le multe stradali, il beneficio è più limitato: la rottamazione riguarda gli interessi comunque denominati, quindi anche la maggiorazione semestrale prevista dalla legge n. 689/1981 e gli interessi di mora maturati sul ruolo, e l’aggio, ma la sanzione principale resta interamente dovuta. È una differenza da tenere presente per non assimilare il trattamento delle multe a quello riservato ai tributi locali: chi ha una multa da 200 euro rottamata pagherà comunque i 200 euro, risparmiando solo sugli accessori maturati nel tempo.
- CALENDARIO DEL DEBITO AGEVOLATOTermini, rate e importi minimi
Dopo la presentazione della dichiarazione di adesione, AdeR comunicherà entro il 28 febbraio 2027 l’ammontare complessivo dovuto, con l’indicazione del numero di rate e delle relative scadenze. Il contribuente potrà scegliere tra il versamento in un’unica soluzione, entro il 31 marzo 2027, oppure un piano fino a 54 rate bimestrali di pari importo, ciascuna non inferiore a 100 euro: se la ripartizione richiesta produce rate sotto questa soglia, il numero delle rate viene ridotto d’ufficio, e la rateazione più lunga resta quindi pienamente utilizzabile solo per debiti di consistenza adeguata.
Per il 2027 le rate successive alla prima scadranno il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre; dagli anni successivi il calendario prevede sei scadenze annuali, dal 31 gennaio al 30 novembre. In caso di rateazione si applicano interessi del 3% annuo sulle rate successive alla prima, calcolati a partire dal 1° aprile 2027.
| Fase | Termine |
|---|---|
| Pubblicazione modalità di adesione da parte di AdeR | entro il 15 ottobre 2026 |
| Presentazione della domanda | dal 16 ottobre al 15 dicembre 2026 |
| Comunicazione delle somme dovute | entro il 28 febbraio 2027 |
| Pagamento in unica soluzione | entro il 31 marzo 2027 |
| Rateazione | fino a 54 rate bimestrali, minimo 100 euro ciascuna |
- SOSPENSIONE E PERDITA DEL BENEFICIOSospensioni e decadenza
La presentazione della domanda produce effetti immediati sull’attività di riscossione: AdeR non avvia nuove procedure cautelari o esecutive e non prosegue quelle già in corso, salvo che si sia già tenuta con esito positivo la prima asta di vendita del bene pignorato. Alla scadenza del 31 marzo 2027, inoltre, le eventuali dilazioni già concesse sui carichi inclusi nella dichiarazione vengono revocate, e non se ne possono ottenere di nuove sugli stessi debiti.
Il mancato pagamento dell’unica soluzione, di due rate anche non consecutive o dell’ultima rata comporta la decadenza dal beneficio: il debito residuo riemerge per intero, comprensivo di sanzioni e interessi non versati, mentre le somme già pagate restano acquisite, senza possibilità di restituzione. È una conseguenza da valutare con attenzione prima di scegliere il piano di rateazione più lungo, se esistono dubbi sulla effettiva capacità di rispettare tutte le scadenze.
- DEBITI SU IMPIANTI E SEDI SPORTIVEUn’occasione per Imu, Tari e sanzioni
Per le associazioni e le società sportive dilettantistiche la misura può interessare posizioni ricorrenti: Imu e Tari su palestre, impianti e sedi sociali, tariffe e canoni non versati, oltre a eventuali sanzioni amministrative. Anche qui la sanatoria resta condizionata all’adesione del Comune, o dell’altro ente creditore del carico: se non compare nell’elenco, restano eventualmente da valutare solo le definizioni agevolate autonome che l’ente abbia deliberato in proprio.
Vale inoltre la distinzione già segnalata tra debiti tributari e sanzioni non tributarie: dove il debito nasce da una sanzione amministrativa, il risparmio resta confinato agli accessori, mentre per Imu e Tari l’abbattimento può riguardare anche l’intera componente di sanzioni e interessi. La convenienza va quindi calcolata caso per caso, confrontando l’esborso richiesto dalla definizione agevolata con il debito residuo secondo le regole ordinarie o con la rateazione già eventualmente in corso.
- ENTI ADERENTI E NATURA DEL DEBITOI controlli da avviare subito
In attesa dell’apertura della finestra di adesione, il 16 ottobre 2026, conviene avviare da subito tre verifiche. La prima riguarda l’elenco pubblicato da AdeR, per accertare che l’ente creditore del debito abbia effettivamente aderito. La seconda riguarda il periodo di affidamento del carico, che deve collocarsi tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023: un’informazione reperibile nell’area riservata del sito di Agenzia delle entrate-Riscossione insieme all’elenco dei carichi definibili, che sarà disponibile entro il 15 ottobre 2026. La terza riguarda la natura del debito, perché da questa dipende l’entità reale del risparmio, pieno per i tributi e limitato agli accessori per le sanzioni amministrative.
Solo dopo questi controlli la rottamazione quinquies degli enti locali può essere valutata correttamente come alternativa al pagamento ordinario o alle rateazioni già in corso, tenendo conto che la decisione di aderire va presa entro il 15 dicembre 2026 e che, una volta presentata la domanda, il piano di pagamento scelto diventa vincolante, pena la decadenza dal beneficio.
