Glossario delle voci di bilancio 2026 Normativa OIC & TUIR vigente Aggiornato il 17 Settembre 2026

Scissione mediante scorporo

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📋Inquadramento generale

Sintesi Operativa

Scissione mediante scorporo - il D.Lgs. 19/2023 ha introdotto nel codice civile, all’articolo 2506.1, riscritto dal D.Lgs. 88/2025 con effetto dall’8 luglio 2025, la scissione mediante scorporo: una società assegna il proprio patrimonio, intero o parziale, a una o più società, preesistenti o di nuova costituzione, ricevendo essa stessa, e non i propri soci, le relative azioni o quote.

Struttura verticale dello scorporo

L’assegnazione dell’intero patrimonio potrebbe far pensare alla scissione totale, ma non lo è: resta scissione parziale, perché la scissa non si estingue e iscrive in bilancio la partecipazione nata dall’operazione. Le beneficiarie possono essere sia di nuova costituzione sia preesistenti: la specialità dello scorporo sta nell’assegnazione delle azioni o quote alla scissa, non nel tipo di beneficiaria. Nella riscrittura del 2025 è stato inoltre espunto il riferimento alla continuazione dell’attività, presente nella versione originaria della norma, perché ritenuto tecnicamente impreciso e non pertinente quando lo scorporo riguarda l’intero patrimonio, oltre che equivoco, potendo indurre a pensare a una necessaria prosecuzione dello stesso tipo di attività da parte della scissa. La logica economica è quella di una riorganizzazione verticale, che crea una gerarchia fra scissa e beneficiaria partecipata, anziché orizzontale come nella scissione ordinaria, che assegna le partecipazioni direttamente ai soci: la scissa diventa socia della beneficiaria, mantenendo il controllo indiretto sul patrimonio trasferito.

Ambito delle semplificazioni: scorporo puro a favore di neocostituita

Il regime semplificato si applica solo quando la beneficiaria è di nuova costituzione ed esclusivamente partecipata dalla scissa. Se almeno una beneficiaria preesiste all’operazione, oppure se le azioni o quote della beneficiaria sono assegnate, anche solo in parte, a un soggetto diverso dalla scissa, come nelle scissioni collegate, si applica invece la disciplina generale della scissione, con progetto, situazione patrimoniale, relazioni e opposizione dei creditori nei termini ordinari: le semplificazioni si giustificano infatti solo quando l’operazione resta interamente endogena, senza toccare interessi di soci di minoranza o creditori estranei alla scissa.

Differenze rispetto al conferimento

Nella sostanza lo scorporo produce lo stesso risultato di un conferimento: la società trasferisce parte del patrimonio e riceve una partecipazione. Ma segue la procedura della scissione, con progetto, situazioni patrimoniali e tutela dei creditori, e non richiede la perizia di stima prevista per i conferimenti. Inoltre può riguardare anche singoli beni o insiemi di beni che non costituiscono un’azienda.

Profilo fiscale

La disciplina fiscale dello scorporo, definita dal D.Lgs. 192/2024, lo rende neutrale: non emergono plusvalenze sui beni trasferiti, e la partecipazione ricevuta dalla scissa assume il valore fiscale dei beni trasferiti. Come nella scissione, le posizioni fiscali soggettive si ripartiscono tra scissa e beneficiaria, con i limiti antielusivi al riporto delle perdite.

Aspetti contabili

La scissa elimina gli elementi patrimoniali trasferiti e iscrive la partecipazione nella beneficiaria, di regola in continuità di valori; la beneficiaria iscrive gli elementi ricevuti e il proprio patrimonio netto, secondo l’OIC 4.

Punti di attenzione

Occorre valutare la scelta tra scorporo e conferimento considerando la procedura, i tempi per l’opposizione dei creditori, il trattamento delle posizioni fiscali e delle imposte indirette.

Regola Fondamentale & Ratio

Nello scorporo la scissa, non i suoi soci, riceve le partecipazioni della beneficiaria; resta sempre scissione parziale; le semplificazioni si applicano solo se la beneficiaria è neocostituita ed esclusivamente partecipata dalla scissa; le perdite fiscali si trasferiscono in proporzione al patrimonio, a differenza del conferimento dove restano alla conferente.

Riferimenti Normativi Primari:
Art. 2506.1 c.c.; D.Lgs. 19/2023; D.Lgs. 88/2025; art. 173 c. 4 TUIR; art. 176 TUIR; art. 2465 c.c

🏛️Principi contabili (OIC)

Confronto con il conferimento d’azienda

Lo scorporo, a differenza del conferimento d’azienda, non richiede necessariamente che l’oggetto del trasferimento sia un’azienda: può avere a oggetto singoli beni o partecipazioni. Non necessita inoltre sempre di una perizia di stima, neppure quando la beneficiaria è una società a responsabilità limitata, a differenza del conferimento in una s.r.l., che la richiede sempre ai sensi dell’articolo 2465 del codice civile. Per contro, lo scorporo è procedimentalmente più lungo del conferimento, dovendo seguire le tempistiche proprie della scissione ordinaria: progetto, termine dilatorio ed eventuale opposizione dei creditori.

Scelta fra i due istituti

Lo scorporo è preferibile quando l’oggetto del trasferimento non è un’azienda in senso tecnico, ad esempio un compendio immobiliare o una partecipazione, o quando si vuole evitare la perizia altrimenti richiesta per il conferimento in una s.r.l. Beneficiaria; il conferimento resta invece più agile, in termini di tempi procedimentali, quando l’oggetto è pacificamente un’azienda.

🏛️Nota integrativa

Informazioni obbligatorie

Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.

  • Operazione straordinaria. Nel primo bilancio successivo all’operazione: la descrizione dell’operazione, il trattamento dell’avanzo o del disavanzo, i criteri di imputazione del disavanzo agli elementi dell’attivo e del passivo e all’avviamento, e gli effetti sulla comparabilità con l’esercizio precedente. Principio contabile: art. 2504-bis c.c.; OIC 4.
  • Elenco delle partecipazioni. Per ogni controllata e collegata: denominazione, sede, capitale, patrimonio netto, utile o perdita dell’ultimo esercizio, quota posseduta e valore di bilancio. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 5, c.c.
  • Movimenti delle immobilizzazioni. Per ciascuna voce: costo, rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni precedenti; acquisizioni, spostamenti tra voci e alienazioni dell’esercizio; rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni dell’esercizio; totale delle rivalutazioni esistenti a fine esercizio. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 2, c.c.

Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata restano dovute: movimenti delle immobilizzazioni (art. 2435-bis, c. 5, c.c.). Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).

🏛️Relazione sulla gestione

Informazioni obbligatorie

La legge non prevede per questa voce informazioni specifiche nella relazione sulla gestione. Se i suoi effetti sono significativi, ne dà conto l’analisi generale della situazione, dell’andamento della gestione e dei principali rischi e incertezze (art. 2428, c. 1, c.c.).

Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).

⚖️Trasferimento delle perdite fiscali

La differenza rispetto al conferimento

Lo scorporo, in quanto species della scissione, ne segue in linea di principio il regime di neutralità fiscale. Una differenza strutturale rilevante riguarda le perdite fiscali pregresse: nello scorporo, come nella scissione ordinaria, si trasferiscono alla beneficiaria in proporzione al patrimonio netto contabile trasferito, secondo l’articolo 173, comma 4, del TUIR; nel conferimento d’azienda, invece, le perdite fiscali pregresse restano sempre in capo alla conferente, senza seguire il compendio trasferito. È una differenza strutturale, non una scelta discrezionale delle parti, con un impatto diretto sulla pianificazione fiscale quando la società da riorganizzare dispone di perdite pregresse significative: la disciplina fiscale di dettaglio dello scorporo, distinta a seconda che la beneficiaria sia di nuova costituzione o preesistente, richiede una valutazione specifica caso per caso.

Gli importi degli esempi hanno finalità illustrativa del meccanismo contabile e fiscale: salvo diversa indicazione nel testo, non vanno intesi come valori tipici o di riferimento per casi reali.

📊Scorporo di un compendio immobiliare a favore di una neocostituita interamente partecipata

Caso pratico guidato · Dati di partenza

Alfa S.p.A. Possiede un compendio immobiliare strumentale, iscritto per un valore netto contabile di 2.000.000 di euro. Decide di isolarlo in una neocostituita Gamma S.r.l., interamente partecipata da Alfa, tramite scissione mediante scorporo: Alfa riceve essa stessa, e non i propri soci, l’intero capitale sociale di Gamma, fissato in 2.000.000 di euro. Non essendo la beneficiaria preesistente né essendo previsti assegnatari diversi dalla scissa, non sono richieste la relazione di stima né il calcolo di un rapporto di cambio. A differenza della scissione ordinaria, l’operazione non incide sul patrimonio netto di Alfa: il compendio immobiliare esce dall’attivo e viene sostituito, allo stesso valore, dalla partecipazione in Gamma. Gli importi sono ipotesi del caso.

1. Storno del compendio immobiliare e iscrizione della partecipazione in Gamma

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Partecipazioni in Gamma (B.III.1) 2.000.000,00 -
Compendio immobiliare (B.II.1) - 2.000.000,00
Totale 2.000.000,00 2.000.000,00

2. Iscrizione del compendio ricevuto e sottoscrizione del capitale nelle scritture di Gamma S.r.l.

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Compendio immobiliare (B.II.1) 2.000.000,00 -
Capitale sociale (A.I) - 2.000.000,00
Totale 2.000.000,00 2.000.000,00

⚠️Controlli prima dell’atto di scissione

Prima della stipula dell’atto occorre verificare la corretta qualificazione dell’operazione come scorporo e la sussistenza dei presupposti per le eventuali semplificazioni.

  • Destinatario delle partecipazioni. Verificare che le azioni o quote della beneficiaria siano assegnate alla scissa, non ai suoi soci, per qualificare correttamente l’operazione come scorporo.
  • Qualificazione come scissione parziale. Controllare che lo scorporo dell’intero patrimonio non venga erroneamente trattato come scissione totale: resta sempre scissione parziale.
  • Presupposti delle semplificazioni. Verificare che la beneficiaria sia di nuova costituzione ed esclusivamente partecipata dalla scissa prima di escludere la disciplina generale.
  • Beneficiaria preesistente o scissioni collegate. In questi casi, controllare l’applicazione della disciplina generale della scissione, con progetto, situazione patrimoniale, relazioni e opposizione dei creditori.
  • Scelta fra scorporo e conferimento. Verificare la natura dell’oggetto trasferito e la necessità di evitare la perizia in una s.r.l. Beneficiaria.
  • Perdite fiscali pregresse. Controllare il corretto trasferimento in proporzione al patrimonio netto contabile, distinguendolo dal regime del conferimento.

⚠️Errori ricorrenti

Errore ricorrente

Partecipazione nella beneficiaria iscritta al valore corrente

La scissa riceve le quote della beneficiaria in cambio del patrimonio trasferito e deve iscriverle in continuità di valori, in misura pari al patrimonio netto contabile scorporato. Iscriverle al valore corrente del compendio, magari desunto da una perizia, fa emergere una plusvalenza contabile che non corrisponde ad alcun realizzo e che contrasta con la natura neutrale dell'operazione.

Errore ricorrente

Contratti e autorizzazioni non trasferiti nell'atto

Nello scorporo il compendio passa alla beneficiaria con i rapporti giuridici che lo compongono, ma alcuni contratti, licenze e autorizzazioni amministrative richiedono comunicazioni, consensi o volture specifiche. Dare per scontato il subentro automatico lascia la beneficiaria ad operare senza titolo e la scissa ancora esposta verso terzi. L'elenco dei rapporti va verificato prima della stipula.

Errore ricorrente

Scorporo scelto senza considerare la successiva cessione

Lo scorporo gode del regime di neutralità, ma se è seguito dalla cessione delle quote della beneficiaria la sequenza può essere valutata nel suo complesso sotto il profilo dell'abuso o comunque produrre un carico fiscale diverso da quello atteso. Pianificare lo scorporo come passaggio preliminare a una vendita senza analizzare l'operazione finale espone a riqualificazioni.