Glossario delle voci di bilancio 2026 Normativa OIC & TUIR vigente Aggiornato il 13 Settembre 2026

Spese processuali

Nel piano dei conti Indice A–Z (729 voci) →

📋Inquadramento generale

Sintesi Operativa

Spese processuali - quando un’impresa è coinvolta in una causa civile, il giudice decide anche sulle spese del processo: di regola la parte che perde, la soccombente, è condannata a rimborsare alla parte vincitrice le spese legali sostenute, oltre alle spese vive come il contributo unificato. Il rimborso pone questioni pratiche: se va assoggettato a IVA, come si fattura quando l’avvocato del vincitore chiede di essere pagato direttamente dal soccombente, come lo rilevano in bilancio e come lo deducono le due parti.

Natura del rimborso

Secondo l’Agenzia delle Entrate e la giurisprudenza, il rimborso delle spese processuali liquidato dal giudice non è il corrispettivo di un servizio, ma un risarcimento del danno subito dalla parte vincitrice per aver dovuto sostenere il giudizio. È quindi escluso dal campo di applicazione dell’IVA, ai sensi dell’articolo 15 del DPR 633/1972.

Con o senza distrazione

Senza distrazione delle spese, l’avvocato fattura la parcella al proprio cliente vittorioso, che la paga e poi incassa dal soccombente il rimborso, fuori campo IVA. Con la distrazione, prevista dall’articolo 93 del codice di procedura civile, il giudice dispone che il soccombente paghi direttamente l’avvocato del vincitore, che dichiara di aver anticipato le spese e non riscosso gli onorari: la fattura resta intestata al cliente vittorioso, con l’indicazione che il pagamento è effettuato dal soccombente.

Profilo civilistico

Per la parte vittoriosa il rimborso è un provento, rilevato quando il diritto diventa certo, di regola con la sentenza esecutiva; la parcella dell’avvocato resta un costo per servizi. Per la parte soccombente la condanna alle spese è un onere, da rilevare quando è certo o, se il rischio di soccombenza è probabile, da accantonare in anticipo in un fondo per rischi.

Profilo fiscale

La parte soccombente deduce le spese rimborsate e gli eventuali interessi moratori, perché connessi all’attività. La parte vittoriosa deduce la parcella del proprio avvocato e tassa il rimborso come sopravvenienza attiva. L’IVA sulla parcella è detraibile per il vincitore, se inerente.

Punti di attenzione

Occorre verificare il contenuto della sentenza, la presenza della distrazione e l’intestazione corretta delle fatture, e valutare a fine esercizio il rischio di soccombenza nelle cause in corso.

Informativa

Le cause in corso e i relativi fondi si descrivono in nota integrativa; se il rischio è solo possibile, basta l’informativa.

Spese degli amministratori

Le spese legali sostenute dagli amministratori o dai sindaci in procedimenti legati all’esercizio delle loro funzioni, conclusi senza responsabilità, possono essere rimborsate dalla società, per la quale sono costi deducibili se inerenti alla sua attività. Le transazioni per evitare una lite sono anch’esse deducibili, se la lite riguarda l’attività d’impresa.

Spese processuali: esempio di contabilizzazione

Una società vince una causa contro un fornitore, che è condannato a rimborsarle 8.000 euro di spese legali. La società rileva un provento di 8.000 euro, fuori campo IVA, e deduce la parcella di 8.000 euro più IVA pagata al proprio avvocato, detraendo l’IVA.

Regola Fondamentale & Ratio

Il rimborso delle spese processuali liquidato dal giudice è un risarcimento fuori campo IVA: la parte vittoriosa rileva il costo del proprio legale e il credito verso la soccombente, senza compensarli.

Riferimenti Normativi Primari:
D.P.R. 633/1972D.P.R. 633/1972, art. 15Codice civile, art. 2409

🏛️Principi contabili (OIC)

Natura di risarcimento del rimborso spese legali

Il rimborso delle spese processuali liquidate dal giudice non costituisce corrispettivo di una prestazione di servizi resa dalla parte vincitrice alla soccombente, ma un mero risarcimento del danno subito per essere stata costretta ad agire o resistere in giudizio: la parte vincitrice, ricevendo il rimborso, contabilizza tra gli altri proventi il recupero delle spese legali, azzerando il costo precedentemente sostenuto e contabilizzato, mentre la parte soccombente rileva l’intero importo come costo, comprensivo degli eventuali interessi moratori liquidati dal giudice.

Distinzione tra rimborso senza distrazione e con distrazione delle spese

Senza distrazione delle spese, l’avvocato fattura la propria parcella al cliente vincitore, che la paga e successivamente riceve dalla parte soccombente, condannata dal giudice, il rimborso del relativo costo tramite nota di addebito fuori campo IVA; con la distrazione delle spese, l’avvocato della parte vincitrice fattura invece direttamente alla parte soccombente, che sostiene così in via diretta il costo del legale della controparte, senza che quest’ultima debba anticipare alcunché.

🏛️Nota integrativa

Informazioni obbligatorie

Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.

  • Criteri di valutazione. I criteri applicati nella valutazione della voce, nelle rettifiche di valore e nella conversione degli importi in valuta estera. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 1, c.c.
  • Composizione degli altri fondi. Per ogni fondo: la situazione di incertezza, l’importo stanziato, il rischio di perdite ulteriori; per le passività possibili, la situazione di incertezza, l’importo stimato o l’impossibilità di stimarlo e il parere dei consulenti. Principio contabile: OIC 31, par. 49.

Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata restano dovute: criteri di valutazione (art. 2435-bis, c. 5, c.c.). Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).

🏛️Relazione sulla gestione

Informazioni obbligatorie

La legge non prevede per questa voce informazioni specifiche nella relazione sulla gestione. Se i suoi effetti sono significativi, ne dà conto l’analisi generale della situazione, dell’andamento della gestione e dei principali rischi e incertezze (art. 2428, c. 1, c.c.).

Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).

⚖️Disciplina fiscale

Fuori campo IVA del rimborso e trattamento degli interessi moratori

Ai sensi dell’articolo 15 del DPR 633/1972, il rimborso delle spese legali liquidate dal giudice a favore della parte vincitrice è fuori campo IVA, non integrando il presupposto oggettivo di una cessione di beni o di una prestazione di servizi: la nota di addebito emessa dalla parte vincitrice nei confronti della soccombente, per documentare il credito riconosciuto dalla sentenza, non deve pertanto recare alcuna applicazione dell’imposta. Gli eventuali interessi moratori liquidati dal giudice, insieme alle spese legali, costituiscono per la parte vincitrice un provento di natura finanziaria e per la parte soccombente un onere finanziario, entrambi rilevanti secondo le ordinarie regole di competenza.

Deducibilità del costo per la parte soccombente

La parte soccombente deduce integralmente, secondo le regole ordinarie di inerenza e competenza, sia l’importo delle spese legali rimborsate alla controparte sia gli eventuali interessi moratori, trattandosi di componenti negativi di reddito derivanti da un evento, l’esito sfavorevole del giudizio, pienamente inerente all’attività d’impresa quando la controversia sia a essa riconducibile.

Spese di giustizia rimborsate agli amministratori e indennità per evitare le liti

Le spese di difesa tecnica e legale sostenute dagli amministratori, o dai sindaci, denunciati al tribunale per gravi irregolarità ai sensi dell’articolo 2409 del codice civile vanno rimborsate dalla società, nell’ipotesi di rigetto della denuncia, entro i limiti del mandato ad amministrare, mentre il costo per la difesa penale degli amministratori difetta del requisito dell’inerenza quando sostenuto per tutelare interessi personali dell’imputato, riconducibili a un comportamento a lui esclusivamente ascrivibile: sono invece deducibili le somme pagate da un’impresa ai propri clienti a titolo di transazione, per prevenire l’instaurazione di controversie legate a un’ipotetica responsabilità precontrattuale o contrattuale.

Gli importi degli esempi hanno finalità illustrativa del meccanismo contabile e fiscale: salvo diversa indicazione nel testo, non vanno intesi come valori tipici o di riferimento per casi reali.

📊Rimborso delle spese legali senza distrazione

Caso pratico guidato · Dati di partenza

La società V, risultata vincitrice in giudizio, aveva pagato al proprio legale una parcella di 1.000 euro più IVA al 22% (220 euro), al netto di una ritenuta d’acconto del 20% (200 euro), con un esborso di 1.020 euro; il giudice condanna la soccombente S a rimborsare a V le spese legali di 1.000 euro, oltre a interessi moratori di 500 euro, complessivamente 1.500 euro, documentati da V tramite nota di addebito fuori campo IVA.

1. Rilevazione del credito verso la parte soccombente per il rimborso liquidato

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Crediti verso altri – Parte soccombente (C.II.5-quater) 1.500,00 -
Sopravvenienze attive, recupero spese legali (A.5) - 1.000,00
Interessi di mora attivi (C.16) - 500,00
Totale 1.500,00 1.500,00

La società V azzera, tramite la sopravvenienza attiva di 1.000 euro, il costo per spese legali precedentemente sostenuto, e rileva separatamente i 500 euro di interessi di mora quale provento finanziario: l’intera nota di addebito di 1.500 euro resta fuori campo IVA, trattandosi di un mero risarcimento riconosciuto dalla sentenza e non del corrispettivo di una prestazione di servizi.

2. Incasso dalla parte soccombente

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Banca c/c (C.IV.1) 1.500,00 -
Crediti verso altri – Parte soccombente (C.II.5-quater) - 1.500,00
Totale 1.500,00 1.500,00

Il credito si rileva quando la sentenza lo rende certo e si chiude con l’incasso. Per la parte soccombente, la condanna è un costo deducibile, rilevato tra gli oneri diversi di gestione e, per gli interessi, tra gli oneri finanziari.

⚠️Controlli prima della dichiarazione

  • Corretta emissione della nota di addebito fuori campo IVA. Verificare che il rimborso delle spese legali sia stato documentato tramite nota di addebito senza applicazione dell’IVA.
  • Distinzione tra rimborso e distrazione delle spese. Verificare quale delle due modalità di gestione delle spese processuali sia stata effettivamente applicata, ai fini della corretta contabilizzazione da parte di ciascuna parte.
  • Separazione tra spese legali e interessi moratori. Verificare che gli interessi moratori liquidati dal giudice siano stati distinti dalle spese legali e rilevati quali componenti di natura finanziaria.
  • Inerenza del costo per la parte soccombente. Verificare l’inerenza della controversia all’attività d’impresa ai fini della deducibilità del costo per spese legali e interessi rimborsati alla controparte.

⚠️Errori ricorrenti

Errore ricorrente

Condanna non rilevata finché la sentenza non è definitiva

La sentenza di primo grado che condanna alle spese è provvisoriamente esecutiva. La parte soccombente che rinvia ogni rilevazione al passaggio in giudicato, magari perché ha proposto appello, omette un debito già esigibile. Se l'esito del gravame è incerto, occorre comunque rilevare il debito liquidato e valutare separatamente l'eventuale fondo per il rischio residuo.

Errore ricorrente

Rimborso compensato con la parcella del proprio legale

La parte vittoriosa sostiene il costo del proprio difensore e ottiene dalla controparte il rimborso delle spese liquidate dal giudice. Rilevare soltanto la differenza netta tra i due importi viola il divieto di compensazione tra costi e proventi e rende impossibile verificare sia la deducibilità della parcella sia la corretta tassazione del rimborso ottenuto.

Errore ricorrente

IVA richiesta alla controparte pur essendo detraibile

Quando la parte vittoriosa è un soggetto passivo che può detrarre l'IVA sulla parcella del proprio legale, l'imposta non costituisce per lei un costo e non va addebitata al soccombente. Chiederne il rimborso genera un indebito arricchimento e contestazioni sulla nota di addebito; l'IVA è rimborsabile solo se per la parte vittoriosa è indetraibile.

Errore ricorrente

Difesa penale degli amministratori dedotta dalla società

Le spese legali sostenute dalla società per difendere personalmente un amministratore in un procedimento penale non sono di regola inerenti all'attività d'impresa, perché la difesa riguarda la posizione del singolo e non l'oggetto sociale. Dedurle come ordinarie spese legali espone alla ripresa a tassazione e, in presenza di rimborso deliberato, alla qualificazione come compenso.