Glossario delle voci di bilancio 2026 Normativa OIC & TUIR vigente Aggiornato il 13 Settembre 2026

Start up innovative

Indice A–Z (729 voci) →

📋Inquadramento generale

Sintesi Operativa

Start up innovative - le start-up innovative sono imprese giovani che sviluppano prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico. Il DL 179/2012 ha riservato loro un regime di favore, per sostenerne la nascita e la crescita: semplificazioni societarie, deroghe al diritto societario e fallimentare, flessibilità nei rapporti di lavoro, agevolazioni fiscali per chi vi investe. Per accedervi l’impresa deve possedere requisiti precisi e iscriversi nella sezione speciale del registro delle imprese, mantenendo i requisiti nel tempo.

Requisiti

La start-up innovativa è una società di capitali, anche cooperativa, non quotata, costituita da non più di un certo numero di anni, con sede in Italia o con una sede produttiva in Italia, con un valore della produzione annuo non superiore a 5 milioni di euro e che non distribuisce utili. Il suo oggetto sociale esclusivo o prevalente deve riguardare lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico. Deve inoltre soddisfare almeno uno di tre requisiti: spese in ricerca e sviluppo pari almeno al 15% del maggiore tra costi e valore della produzione, personale qualificato in misura minima, o titolarità di un brevetto o di un software registrato.

Deroghe societarie

In caso di perdite che riducono il capitale di oltre un terzo, il termine entro il quale la perdita deve essere ridotta è posticipato al secondo esercizio successivo. La start-up non è soggetta alla disciplina delle società di comodo e può emettere strumenti finanziari partecipativi e, se srl, quote con diritti particolari e offerte al pubblico tramite piattaforme di crowdfunding.

Profilo fiscale

Chi investe nel capitale di una start-up innovativa gode di agevolazioni: una detrazione IRPEF per le persone fisiche e una deduzione dal reddito per le società, in percentuale sull’investimento, con un periodo minimo di mantenimento. Le persone fisiche possono accedere, in alternativa, a una detrazione maggiorata in regime de minimis. Le start-up sono esonerate dai diritti camerali e dall’imposta di bollo per gli adempimenti al registro delle imprese, e i piani di incentivazione in strumenti finanziari per dipendenti e collaboratori godono di un regime fiscale favorevole.

Profilo civilistico

Il bilancio segue le regole ordinarie. I costi di ricerca e sviluppo, rilevanti anche per il requisito del 15%, si rilevano secondo l’OIC 24: quelli di sviluppo possono essere capitalizzati se ne ricorrono le condizioni.

Punti di attenzione

Occorre verificare ogni anno il mantenimento dei requisiti e depositare le dichiarazioni di aggiornamento: la perdita dei requisiti fa venir meno le agevolazioni e può comportare la decadenza di quelle fruite dagli investitori.

Informativa

La nota integrativa indica le spese di ricerca e sviluppo sostenute, utili anche a dimostrare il requisito, e le informazioni sugli strumenti finanziari emessi.

Start up innovative: esempio di contabilizzazione

Una società investe 100.000 euro nel capitale di una start-up innovativa e lo mantiene per il periodo minimo richiesto. Deduce dal proprio reddito la percentuale prevista dalla legge; se cede la partecipazione prima del termine, perde l’agevolazione e deve restituirla con gli interessi.

Regola Fondamentale & Ratio

La start-up innovativa gode di deroghe su perdite e società di comodo, e chi investe nel suo capitale ha diritto a detrazioni o deduzioni, a condizione di mantenere la partecipazione per il periodo minimo previsto.

Riferimenti Normativi Primari:
DL 34/2020

🏛️Principi contabili (OIC)

Deroghe alla disciplina societaria ordinaria

Le start-up innovative beneficiano di specifiche deroghe alla disciplina societaria ordinaria, tra cui facilitazioni per il ripianamento delle perdite, che allentano i tradizionali obblighi di riduzione del capitale sociale previsti dal codice civile per le società ordinarie, e l’inapplicabilità della disciplina delle società di comodo o non operative, che altrimenti esporrebbe l’impresa, tipicamente priva di ricavi significativi nella fase di avvio, a un regime fiscale sfavorevole basato sui ricavi minimi presunti.

🏛️Nota integrativa

Informazioni obbligatorie

Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.

  • Spese in ricerca e sviluppo. Se la start-up innovativa si qualifica tramite il requisito delle spese in ricerca e sviluppo, queste devono risultare dall’ultimo bilancio approvato ed essere descritte in nota integrativa. Obbligo di legge: art. 25, c. 2, lett. h), n. 1, DL 179/2012.
  • Costi di impianto, ampliamento e sviluppo. La composizione delle voci, le ragioni dell’iscrizione, cioè gli elementi che ne dimostrano l’utilità pluriennale, e i criteri di ammortamento. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 3, c.c.
  • Contributi pubblici ricevuti. Gli importi e le informazioni sulle sovvenzioni, i contributi e i vantaggi economici non di carattere generale ricevuti da pubbliche amministrazioni, se nel complesso superano 10.000 euro nell’esercizio; per gli aiuti registrati nel Registro nazionale degli aiuti di Stato basta dichiararne l’esistenza. Obbligo di legge: art. 1, c. 125-bis e 125-quinquies, L. 124/2017.

Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata restano dovute: spese in ricerca e sviluppo; contributi pubblici ricevuti (art. 2435-bis, c. 5, c.c.). Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).

🏛️Relazione sulla gestione

Informazioni obbligatorie

Le informazioni che la relazione sulla gestione deve contenere in relazione a questa voce, con la fonte dell’obbligo.

  • Ricerca e sviluppo. Le attività di ricerca e sviluppo svolte. Obbligo di legge: art. 2428, c. 3, n. 1, c.c.

Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).

⚖️Disciplina fiscale

Agevolazioni amministrative e fiscali per la start-up

Le start-up innovative beneficiano della possibilità di costituzione e successive modifiche statutarie tramite modello standard tipizzato con firma digitale, dell’esonero dai diritti camerali e dall’imposta di bollo, di agevolazioni nella disciplina del lavoro, e dell’esonero dal visto di conformità per la compensazione dei crediti IVA: tali misure sono finalizzate a ridurre gli oneri amministrativi che potrebbero altrimenti gravare in modo sproporzionato su un’impresa nella fase di avvio della propria attività.

Detrazione per gli investimenti nel capitale della start-up

Ai sensi dell’articolo 29-bis del DL 179/2012, introdotto dall’articolo 38 del DL 34/2020, gli investimenti effettuati nel capitale sociale di una o più start-up innovative danno diritto, per le persone fisiche e, per trasparenza, per i soci delle società di persone, a una detrazione IRPEF in regime “de minimis” pari al 50% per gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2024, elevata al 65% per quelli effettuati dal 1° gennaio 2025, fino a un importo massimo di investimento agevolabile di 100.000 euro per periodo d’imposta: questa agevolazione è alternativa, per l’intera operazione e non solo per l’eventuale eccedenza, rispetto alla detrazione ordinaria del 30% prevista dall’articolo 29 del medesimo decreto, operante in regime di esenzione generale dagli obblighi di notifica (GBER) anziché di “de minimis” e riconosciuta, per le persone fisiche, fino a un investimento di 1.000.000 di euro; l’autorizzazione europea che sorregge questo secondo regime risulta scaduta il 31 dicembre 2025 e non è stata rinnovata, sicché per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 resta fruibile soltanto la detrazione in regime de minimis. Il diritto alla detrazione decade se l’investitore non mantiene la propria partecipazione al capitale sociale della start-up innovativa per almeno tre anni; per le società di capitali l’agevolazione fiscale consiste in una riduzione del reddito imponibile ai fini IRES pari al 30% dell’investimento effettuato, entro un massimale più elevato di quello previsto per le persone fisiche, soggetta alla medesima incertezza sulla proroga dell’autorizzazione europea per gli investimenti successivi al 2025.

Gli importi degli esempi hanno finalità illustrativa del meccanismo contabile e fiscale: salvo diversa indicazione nel testo, non vanno intesi come valori tipici o di riferimento per casi reali.

📊Detrazione IRPEF per l’investimento nel capitale di una start-up innovativa

Caso pratico guidato · Dati di partenza

Una persona fisica investe 20.000 euro nel capitale sociale di una start-up innovativa costituita nel rispetto di tutti i requisiti di legge, impegnandosi a mantenere la partecipazione per almeno tre anni.

1. Rilevazione dell’investimento nel capitale della start-up (contabilità dell’investitore in regime d’impresa)

Registrazione Contabile
Dare (€) Avere (€)
Partecipazioni in altre imprese (B.III) 20.000,00 -
Banca c/c (C.IV.1) - 20.000,00
Totale 20.000,00 20.000,00

Oltre alla rilevazione della partecipazione al costo di 20.000 euro, l’investitore persona fisica beneficia, per un investimento effettuato dal 1° gennaio 2025, di una detrazione IRPEF di 13.000 euro, pari al 65% dell’investimento effettuato ai sensi dell’articolo 29-bis del DL 179/2012, da ripartire secondo le regole ordinarie della detrazione nella dichiarazione dei redditi, a condizione di mantenere la partecipazione per almeno tre anni, pena la decadenza dal beneficio con recupero dell’imposta non versata.

⚠️Controlli prima della dichiarazione

  • Verifica dei requisiti dimensionali e temporali. Verificare il rispetto dei requisiti di costituzione, anzianità, sede e fatturato richiesti per la qualifica di start-up innovativa.
  • Assenza di distribuzione di utili. Verificare che la start-up non abbia distribuito utili per l’intero periodo di fruizione delle agevolazioni.
  • Mantenimento triennale della partecipazione. Verificare che gli investitori abbiano mantenuto la propria quota di partecipazione al capitale sociale per almeno tre anni, pena la decadenza dal beneficio fiscale.
  • Corretta scelta tra i due regimi alternativi. Verificare che l’investitore abbia scelto per l’intera operazione, senza combinarli, tra la detrazione del 50%/65% in regime “de minimis” entro 100.000 euro (articolo 29-bis) e la detrazione ordinaria del 30% entro 1.000.000 di euro (articolo 29), quest’ultima applicabile solo agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2025, data di scadenza dell’autorizzazione europea; per gli investimenti successivi resta disponibile soltanto la detrazione in regime de minimis.

⚠️Errori ricorrenti

Errore ricorrente

Mancata conferma periodica dei requisiti

L'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese non è definitiva. La società deve confermare periodicamente il possesso dei requisiti e aggiornare le informazioni depositate; l'omissione porta alla cancellazione dalla sezione e alla perdita delle agevolazioni, con effetti anche sugli investitori che contano sulla detrazione.

Errore ricorrente

Deroghe mantenute dopo la perdita della qualifica

Finché è start up innovativa la società beneficia di deroghe alla disciplina delle perdite di capitale e delle società non operative. Quando la qualifica viene meno, per decorso del termine massimo o per perdita di un requisito, tornano ad applicarsi le regole ordinarie. Continuare a rinviare la riduzione del capitale o a ignorare il test di operatività espone amministratori e società.

Errore ricorrente

Detrazione calcolata sul capitale sottoscritto ma non versato

L'agevolazione per l'investitore spetta sui conferimenti effettivamente versati nel capitale, non sull'impegno assunto con la sottoscrizione. Calcolare la detrazione sull'intero aumento deliberato quando una parte resta da versare comporta un beneficio eccedente, da restituire con interessi, e va inoltre supportata dalla documentazione rilasciata dalla società.