Inquadramento generale
Sponsorizzazioni - con il contratto di sponsorizzazione un’impresa, lo sponsor, paga un corrispettivo a un altro soggetto, lo sponsorizzato, che si impegna ad associare il nome, il marchio o i prodotti dello sponsor alla propria attività: una squadra sportiva, un festival, una mostra, un convegno scientifico. È un contratto a prestazioni corrispettive: lo sponsor paga, lo sponsorizzato presta un servizio promozionale. Per l’impresa è una forma di pubblicità, che raggiunge il pubblico attraverso la visibilità dell’evento o della squadra.
Profilo civilistico
Il costo della sponsorizzazione è un costo per servizi (B.7), da rilevare per competenza in relazione al periodo della manifestazione o della stagione sportiva cui si riferisce. Un contratto pagato in anticipo per una stagione a cavallo di due esercizi va ripartito con un risconto. Come le altre spese di pubblicità, non può essere capitalizzato.
Profilo fiscale
Le spese di sponsorizzazione sono deducibili come spese di pubblicità, senza i limiti quantitativi delle spese di rappresentanza, purché siano inerenti. La giurisprudenza più recente ha chiarito che l’inerenza è un giudizio qualitativo: non occorre dimostrare un aumento diretto dei ricavi, ma che la spesa sia coerente con l’attività e con le strategie commerciali dell’impresa. Sponsorizzazioni sproporzionate rispetto alle dimensioni dell’impresa o prive di un effettivo ritorno di immagine possono essere contestate.
Associazioni sportive dilettantistiche
L’articolo 90, comma 8, della legge 289/2002 stabilisce che i corrispettivi erogati a società e associazioni sportive dilettantistiche riconosciute, fino a 200.000 euro annui, costituiscono per lo sponsor spese di pubblicità, a condizione che siano finalizzati alla promozione dell’immagine o dei prodotti dello sponsor e che lo sponsorizzato svolga un’attività specifica di promozione. La giurisprudenza ha riconosciuto a questa presunzione un’ampia portata, ferma la necessità che la prestazione pubblicitaria sia reale e che i pagamenti siano tracciabili.
Profilo IVA
Il corrispettivo della sponsorizzazione è soggetto a IVA ordinaria, detraibile per lo sponsor. Le associazioni in regime forfettario della legge 398/1991 detraggono forfettariamente il 50% dell’IVA sulle sponsorizzazioni.
Punti di attenzione
Occorre un contratto scritto che descriva le prestazioni promozionali, e la documentazione della loro esecuzione: fotografie, materiali dell’evento, riprese, rassegne stampa. La mancanza di queste prove è la causa più frequente di contestazione.
Informativa
Non è richiesta informativa specifica, salvo che le sponsorizzazioni siano rilevanti o riguardino parti correlate.
Sponsorizzazione o liberalità
Se l’impresa sostiene un evento senza ottenere una controprestazione promozionale, la spesa è una liberalità o una spesa di rappresentanza, con i relativi limiti di deducibilità.
Sponsorizzazioni: esempio di contabilizzazione
Un’impresa edile sponsorizza per 30.000 euro la squadra di pallavolo della propria città, con il marchio sulle maglie e sui cartelloni del palazzetto. Il costo è interamente deducibile come pubblicità e l’IVA è detraibile; conviene conservare le foto delle partite e degli striscioni.
La sponsorizzazione è deducibile come pubblicità se lo sponsorizzato si obbliga a promuovere il marchio in modo verificabile; per le società sportive dilettantistiche vale una presunzione di deducibilità fino a 200.000 euro annui.
Principi contabili (OIC)
Rilevazione per competenza senza limiti quantitativi
I costi di sponsorizzazione vanno imputati a conto economico secondo il principio di competenza, in relazione al periodo di svolgimento della manifestazione o delle iniziative a cui la sponsorizzazione si riferisce: a differenza delle spese di rappresentanza, l’OIC non prevede alcun limite quantitativo alla loro rilevazione, restando la spesa integralmente di competenza dell’esercizio o degli esercizi interessati dall’evento sponsorizzato.
Nota integrativa
Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.
- Criteri di valutazione. I criteri applicati nella valutazione della voce, nelle rettifiche di valore e nella conversione degli importi in valuta estera. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 1, c.c.
Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata restano dovute: criteri di valutazione (art. 2435-bis, c. 5, c.c.). Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).
Relazione sulla gestione
La legge non prevede per questa voce informazioni specifiche nella relazione sulla gestione. Se i suoi effetti sono significativi, ne dà conto l’analisi generale della situazione, dell’andamento della gestione e dei principali rischi e incertezze (art. 2428, c. 1, c.c.).
Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).
Disciplina fiscale
Deducibilità secondo il nuovo concetto di inerenza qualitativa
I costi di sponsorizzazione, pur non avendo apportato un’utilità o un vantaggio diretto e quantificabile per l’incremento dell’attività imprenditoriale secondo un approccio di tipo quantitativo, sono comunque deducibili dall’impresa sponsor se inerenti alla propria attività, anche solo in via indiretta, in base alla nuova declinazione qualitativa del concetto di inerenza elaborata dalla giurisprudenza di legittimità: tali oneri, finalizzati a diffondere l’immagine e il prestigio dell’impresa, correlano l’inerenza a un giudizio di carattere qualitativo, senza che sia necessaria la diretta aspettativa di un incremento dei ricavi.
Presunzione assoluta per le sponsorizzazioni a favore di associazioni sportive dilettantistiche
Ai sensi dell’articolo 90, comma 8, della legge 289/2002, le spese di sponsorizzazione erogate a favore di compagini sportive dilettantistiche riconosciute dalle federazioni sportive nazionali sono qualificate spese di pubblicità e sono interamente deducibili, fino alla concorrenza di 200.000 euro annui, in presenza di una presunzione assoluta di inerenza e congruità, purché ricorrano cumulativamente le seguenti condizioni: il soggetto sponsorizzato deve essere una compagine sportiva dilettantistica; la spesa annua deve essere di importo non superiore al predetto limite; la sponsorizzazione deve mirare a promuovere l’immagine e i prodotti dello sponsor; e il soggetto sponsorizzato deve effettivamente porre in essere una specifica attività promozionale, quale l’apposizione del marchio sulle divise o l’esibizione di striscioni o tabelloni sul campo di gioco. Soddisfatte tali condizioni, l’eventuale accusa di antieconomicità della spesa da parte dell’Amministrazione finanziaria è irrilevante, non essendo necessaria la diretta dimostrazione di un incremento dei ricavi.
Sponsorizzazione di una compagine sportiva dilettantistica
Un’impresa sponsorizza una squadra di calcio dilettantistica riconosciuta dalla federazione nazionale, versando un corrispettivo di 40.000 euro più IVA per l’intera stagione sportiva, con obbligo per la squadra di esporre il marchio dello sponsor sulle divise di gioco.
1. Rilevazione del costo di sponsorizzazione
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Spese di sponsorizzazione (B.7) | 40.000,00 | - |
| IVA c/acquisti (C.II.5-bis) | 8.800,00 | - |
| Debiti v/fornitori (D.7) | - | 48.800,00 |
| Totale | 48.800,00 | 48.800,00 |
Ricorrendo tutte le condizioni previste dall’articolo 90, comma 8, della legge 289/2002 (compagine sportiva dilettantistica riconosciuta, importo entro il limite di 200.000 euro, effettiva attività promozionale mediante esposizione del marchio), il costo di 40.000 euro è interamente deducibile in forza della presunzione assoluta di inerenza e congruità, senza necessità di dimostrare un concreto incremento dei ricavi dello sponsor.
2. Pagamento della società sportiva
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Debiti v/fornitori (D.7) | 48.800,00 | - |
| Banca c/c (C.IV.1) | - | 48.800,00 |
| Totale | 48.800,00 | 48.800,00 |
Il pagamento tracciabile è una delle condizioni della presunzione. Se la stagione sportiva si svolge a cavallo di due esercizi, il costo si ripartisce per competenza con un risconto.
Controlli prima della dichiarazione
- Documentazione dell’attività promozionale. Verificare la conservazione di documentazione fotografica e di rassegna stampa a supporto dell’effettiva attività promozionale svolta dallo sponsorizzato.
- Rispetto del limite di 200.000 euro. Verificare che le sponsorizzazioni a favore di compagini sportive dilettantistiche non superino il limite annuo di 200.000 euro per beneficiare della presunzione assoluta.
- Verifica dei quattro requisiti cumulativi. Verificare la sussistenza di tutte le condizioni richieste dall’articolo 90.8 della legge 289/2002 per la presunzione assoluta di deducibilità.
- Inerenza qualitativa per le altre sponsorizzazioni. Verificare, per le sponsorizzazioni non rientranti nella presunzione assoluta, la sussistenza di un’inerenza anche solo indiretta secondo la declinazione qualitativa elaborata dalla giurisprudenza.
Errori ricorrenti
Corrispettivo sproporzionato rispetto alla visibilità ottenuta
Compensi elevati corrisposti a piccole associazioni sportive, specie se collegate a soci o amministratori, sono tra le operazioni più esaminate in verifica, anche per il rischio di retrocessioni di denaro. La documentazione della prestazione non basta se l'importo è palesemente sproporzionato; occorre poter dimostrare la congruità del prezzo rispetto al ritorno di immagine atteso.
Pagamento effettuato senza contratto scritto
La sponsorizzazione è un contratto a prestazioni corrispettive in cui lo sponsorizzato si obbliga a pubblicizzare il marchio. In assenza di un contratto che descriva obblighi, durata e corrispettivo, il versamento rischia di essere qualificato come erogazione liberale, con limiti di deducibilità molto più stringenti o con l'indeducibilità.
Contratto stagionale imputato interamente all'esercizio del pagamento
Le stagioni sportive e molti eventi si svolgono a cavallo di due esercizi. Imputare l'intero corrispettivo all'anno in cui viene pagato o fatturato, senza rilevare risconti per la parte di prestazione che si svolgerà nell'esercizio successivo, altera la competenza del costo e il confronto tra un anno e l'altro.
Pagamenti in contanti allo sponsorizzato
Versare in contanti il corrispettivo di una sponsorizzazione rende molto difficile dimostrare l'effettività e l'integralità del pagamento, e per gli enti sportivi in regime agevolato può compromettere il regime stesso. L'uso di bonifici o altri mezzi tracciabili, riferiti al contratto e alla fattura, è la prima tutela in caso di contestazione.
