Inquadramento generale
Trasparenza per società di capitali - quando una società di capitali distribuisce utili a soci che sono a loro volta società di capitali, lo stesso reddito rischia di essere tassato due volte: presso la partecipata e, sia pure in misura ridotta, presso i soci. Il regime di trasparenza dell’articolo 115 del TUIR evita questo effetto: su opzione, il reddito della partecipata non è tassato in capo a lei ma imputato direttamente ai soci, in proporzione alla loro quota di partecipazione agli utili, come avviene per le società di persone. Anche le perdite si imputano ai soci, entro certi limiti.
Requisiti
Possono optare le società di capitali partecipate esclusivamente da società di capitali residenti, o da società non residenti senza obbligo di ritenuta sui dividendi, ciascuna con una percentuale di diritti di voto e di partecipazione agli utili non inferiore al 10% e non superiore al 50%. L’opzione è esercitata dalla partecipata, con il consenso di tutti i soci, dura tre esercizi ed è comunicata con la dichiarazione dei redditi.
Profilo fiscale
Il reddito della partecipata è imputato ai soci nell’esercizio in corso alla data di chiusura del suo esercizio, indipendentemente dalla distribuzione. Le perdite si imputano ai soci nei limiti della loro quota del patrimonio netto contabile della partecipata. Gli utili successivamente distribuiti, già tassati per trasparenza, non concorrono al reddito dei soci. L’IRAP resta dovuta dalla partecipata, che risponde anche in solido con i soci per le imposte sul reddito imputato.
Profilo civilistico
Il regime non modifica il bilancio della partecipata, che non rileva IRES corrente sul proprio reddito. I soci rilevano tra le imposte correnti l’IRES sul reddito imputato. Gli accordi tra le società per regolare i rapporti economici derivanti dall’opzione, come il rimborso delle imposte pagate dai soci, si rilevano come crediti e debiti.
Cessazione
L’opzione perde efficacia se vengono meno i requisiti, per esempio per cessione di quote a soggetti diversi, o se la partecipata viene sottoposta a procedure concorsuali; in questi casi occorre gestire le perdite e le riserve formate durante il regime.
Punti di attenzione
Occorre verificare i requisiti di partecipazione in ogni esercizio del triennio, tenere un prospetto delle riserve formate durante la trasparenza e disciplinare con un accordo i rapporti tra partecipata e soci.
Informativa
La nota integrativa della partecipata indica l’adesione al regime e i suoi effetti sulle imposte.
Riserve e distribuzioni
Le riserve di utili formate prima dell’opzione, se distribuite durante il regime, seguono la tassazione ordinaria dei dividendi; quelle formate durante la trasparenza non sono tassate. La legge presume che si distribuiscano prima gli utili già tassati per trasparenza.
Scritture
La partecipata non rileva IRES; i soci rilevano l’imposta corrente sul reddito imputato e, se previsto dall’accordo, il credito verso la partecipata per il rimborso dell’imposta pagata per suo conto.
Trasparenza per società di capitali: esempio di contabilizzazione
Una società è partecipata al 50% da due società di capitali e opta per la trasparenza. Su un reddito di 400.000 euro non paga IRES; ciascun socio somma 200.000 euro al proprio reddito e paga l’imposta relativa.
Con la trasparenza dell'articolo 115 il reddito della partecipata è tassato direttamente in capo ai soci società di capitali: l'opzione vale per un triennio e richiede che i requisiti sussistano per tutto il periodo.
Principi contabili (OIC)
Esercizio dell’opzione e la sua durata
L’opzione per la trasparenza deve essere esercitata dalla società partecipata con la dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale si intende esercitarla, raccogliendo il consenso di tutti i soci mediante comunicazione con raccomandata con ricevuta di ritorno, la cui mancanza anche da parte di un unico socio rende l’opzione inefficace, salvo il caso della Srl unipersonale: l’opzione ha una durata minima di tre esercizi, è irrevocabile per tale periodo, e si intende tacitamente rinnovata per un ulteriore triennio, salvo revoca espressa nella dichiarazione dei redditi.
Effetti del mutamento delle quote di partecipazione
In caso di cessione di quote a nuovi soci, gli effetti dell’opzione si riversano sui nuovi soci, purché questi posseggano i requisiti di legge, mentre il socio cedente deve comunicare all’acquirente l’avvenuto esercizio dell’opzione: in caso di ingresso di nuovi soci mediante aumento di capitale, l’obbligo di comunicazione compete invece alla società partecipata.
Nota integrativa
Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.
- Criteri di valutazione. I criteri applicati nella valutazione della voce, nelle rettifiche di valore e nella conversione degli importi in valuta estera. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 1, c.c.
- Prospetto della fiscalità differita. Le differenze temporanee che hanno generato imposte anticipate e differite, con aliquote, variazioni rispetto all’esercizio precedente e importi imputati a conto economico o a patrimonio netto; le imposte anticipate su perdite fiscali iscritte e non iscritte, con le motivazioni. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 14, c.c.; OIC 25, par. 92.
- Impegni, garanzie e passività potenziali. L’importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con la natura delle garanzie reali prestate; distintamente quelli verso imprese del gruppo. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 9, c.c.; OIC 12, par. 122-126.
Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata restano dovute: criteri di valutazione; impegni, garanzie e passività potenziali (art. 2435-bis, c. 5, c.c.). Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).
Relazione sulla gestione
La legge non prevede per questa voce informazioni specifiche nella relazione sulla gestione. Se i suoi effetti sono significativi, ne dà conto l’analisi generale della situazione, dell’andamento della gestione e dei principali rischi e incertezze (art. 2428, c. 1, c.c.).
Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).
Disciplina fiscale
Imputazione del reddito e delle perdite
Il reddito della società partecipata è imputato a ciascun socio, indipendentemente dall’effettiva percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili nell’esercizio in corso alla data di chiusura dell’esercizio della partecipata, con le ritenute operate a titolo di acconto, i relativi crediti d’imposta e gli acconti versati dalla partecipata scomputati dalle imposte dovute dai singoli soci secondo la medesima percentuale. Le perdite fiscali della partecipata maturate nel periodo di opzione sono attribuite ai soci in proporzione alle rispettive quote, entro il limite della propria quota di patrimonio netto contabile della partecipata, mentre le perdite eccedenti tale limite, così come le perdite fiscali della partecipata antecedenti al periodo di opzione, restano in carico alla società partecipata; le perdite pregresse dei soci, realizzate prima dell’inizio della trasparenza, non possono essere utilizzate per compensare i redditi imputati dalla partecipata. La società partecipata resta solidalmente responsabile con ciascun socio per l’imposta, le sanzioni e gli interessi conseguenti all’imputazione del reddito.
Cause di perdita di efficacia e distribuzione di utili e riserve
La trasparenza diviene inefficace dal primo giorno del periodo d’imposta in cui i soci perdono i requisiti richiesti, in cui la partecipata emette strumenti finanziari partecipativi, in cui viene dichiarata una procedura concorsuale, in cui ha effetto una trasformazione in soggetto non IRES, o nel corso del quale la sede è trasferita all’estero, mentre in caso di liquidazione la trasparenza non perde efficacia, considerandosi definitivo il reddito di ciascun esercizio della procedura. Qualora l’assemblea non preveda diversamente, si considerano prioritariamente distribuiti gli utili realizzati durante il periodo di trasparenza, la cui distribuzione, se relativa a utili già tassati per trasparenza, non sconta ulteriore imposizione in capo ai soci al momento dell’incasso.
Imputazione per trasparenza del reddito ai soci
Alfa Spa, partecipata in regime di trasparenza da Beta Srl con una quota del 30%, consegue un reddito imponibile di 300.000 euro nell’esercizio; Beta Srl imputa a se stessa, per trasparenza, la propria quota di reddito pari a 90.000 euro.
1. Rilevazione delle imposte correnti sulla quota di reddito imputata per trasparenza
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Imposte correnti (20) | 21.600,00 | - |
| Debiti tributari (D.12) | - | 21.600,00 |
| Totale | 21.600,00 | 21.600,00 |
Beta Srl non rileva alcuna scrittura per il reddito di Alfa Spa in quanto tale, ma assoggetta a IRES, con aliquota del 24%, la propria quota di reddito imputata per trasparenza, pari a 90.000 euro, per un debito d’imposta di 21.600 euro, indipendentemente dall’effettiva distribuzione dell’utile da parte di Alfa Spa.
2. Versamento dell’imposta
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Debiti tributari (D.12) | 21.600,00 | - |
| Banca c/c (C.IV.1) | - | 21.600,00 |
| Totale | 21.600,00 | 21.600,00 |
3. Dividendo distribuito dalla partecipata in un esercizio successivo
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Banca c/c (C.IV.1) | 60.000,00 | - |
| Proventi da partecipazioni (C.15) | - | 60.000,00 |
| Totale | 60.000,00 | 60.000,00 |
Gli utili già tassati per trasparenza non concorrono di nuovo al reddito quando sono distribuiti: in dichiarazione si opera una variazione in diminuzione di 60.000 euro. Il contratto tra partecipata e soci regola in genere il rimborso delle imposte che i soci pagano sul reddito imputato.
Controlli prima della dichiarazione
- Verifica dei requisiti percentuali. Verificare che ciascun socio detenga una percentuale di voti e di partecipazione agli utili compresa tra il 10% e il 50%.
- Corretto esercizio e comunicazione dell’opzione. Verificare che l’opzione sia stata esercitata con il consenso di tutti i soci e comunicata secondo le modalità di legge.
- Limite delle perdite al patrimonio netto. Verificare che le perdite fiscali imputate ai soci non eccedano la rispettiva quota di patrimonio netto contabile della partecipata.
- Assenza di cause ostative o di decadenza. Verificare l’assenza di cause che escludono l’opzione o ne determinano la perdita di efficacia nel corso del triennio.
Errori ricorrenti
IRES corrente rilevata nel bilancio della partecipata
Con la trasparenza il reddito della partecipata è tassato in capo ai soci e la società non liquida l'IRES sul proprio imponibile. Stanziare comunque l'imposta corrente nel bilancio della partecipata altera il risultato; gli eventuali accordi con i soci per il rimborso delle imposte da questi pagate vanno rilevati secondo il loro contenuto contrattuale.
Ritenute e crediti d'imposta scomputati dalla partecipata
Le ritenute subite dalla partecipata, i crediti d'imposta e gli acconti versati si attribuiscono ai soci in proporzione alla quota di partecipazione agli utili. Scomputarli nella dichiarazione della partecipata, o ometterne la comunicazione ai soci, impedisce a questi ultimi di ridurre l'imposta dovuta e crea crediti non utilizzabili.
Responsabilità solidale della partecipata trascurata
La partecipata risponde solidalmente con ciascun socio per le imposte, sanzioni e interessi relativi al reddito imputato. Ignorare questo rischio, soprattutto quando un socio attraversa difficoltà finanziarie, impedisce di valutare eventuali passività potenziali da indicare in nota integrativa o da accantonare.
