Sono un istruttore che lavora presso una società sportiva dilettantistica (s.s.d.) e contemporaneamente svolgo attività di segreteria per un’associazione sportiva dilettantistica (a.s.d.). Mi chiedevo se, dato che l’attività di segreteria è considerata una collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) di carattere amministrativo-gestionale e non rientra nel lavoro sportivo vero e proprio, potessi beneficiare di due diverse soglie di esenzione contributiva e fiscale per queste due attività distinte.
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Purtroppo, la risposta a questa domanda è negativa. Nonostante le due attività svolte (istruttore sportivo e segreteria amministrativa) siano regolamentate in modo parzialmente diverso, entrambe rientrano nel medesimo regime fiscale e contributivo previsto dal D.Lgs. 36/2021. In particolare, gli articoli 35 e 36 di questo decreto legislativo, a cui fa riferimento l’art. 37, comma 4, stabiliscono il trattamento delle collaborazioni amministrativo-gestionali nel settore sportivo dilettantistico. Il legislatore ha voluto equiparare, ai fini fiscali e contributivi, le prestazioni sportive dilettantistiche con quelle di carattere amministrativo-gestionale, considerandole parte integrante del funzionamento delle associazioni e società sportive dilettantistiche.
Di conseguenza, anche se le attività svolte sono di natura diversa, il trattamento fiscale e contributivo rimane lo stesso. Questo significa che le soglie di esclusione, sia per quanto riguarda i contributi previdenziali che per l’imposizione fiscale, sono uniche e si applicano cumulativamente a entrambe le tipologie di attività. Non è quindi possibile beneficiare di doppie soglie di esenzione, una per l’attività di istruttore e una per l’attività di segreteria.
Il legislatore ha optato per questa soluzione al fine di semplificare il sistema e garantire un trattamento uniforme per tutte le figure che operano nel mondo dello sport dilettantistico, indipendentemente dalla natura specifica delle loro mansioni. Questa normativa mira a sostenere il settore sportivo dilettantistico nel suo complesso, riconoscendo l’importanza sia delle attività sul campo che di quelle amministrative per il corretto funzionamento delle organizzazioni sportive.
Avrei bisogno di un chiarimento in merito all’applicazione dell’IVA agevolata al 10 per cento per alcuni lavori che sto per eseguire nel mio appartamento. In particolare, devo fare predisporre delle tubazioni sottotraccia per l’installazione futura di un climatizzatore, e mi chiedevo se questi lavori possano beneficiare dell’aliquota IVA ridotta, considerando che si tratta di un intervento di manutenzione straordinaria su un edificio residenziale, come previsto dall’articolo 3 del DPR 380/2001.
Nel mese di dicembre 2024 ho acquistato la mia prima casa di abitazione e ho provveduto a trasmettere la CILA, comunicazione di inizio lavori asseverata, nel mese di febbraio 2025, ma ho trasferito la residenza nell’immobile solo in data successiva all’inizio dei lavori. Posso beneficiare della detrazione del 50% per le spese sostenute nel 2025 anche se al momento della trasmissione della CILA e all’inizio dei lavori non avevo ancora trasferito la residenza nell’immobile?.
Relativamente ai rapporti di collaborazione sportiva inferiori a 15.000,00 euro (esenti) riportate che la scadenza dell’invio sia il 31.10.2026 anziché il 16.03.2026. L'analisi fornisce un inquadramento sistematico delle disposizioni applicabili, evidenziando le cautele metodologiche e i controlli necessari.