Il Quotidiano Fiscale – 3 settembre 2026 (Pdf)
Il Quotidiano Fiscale del 3 settembre 2026: il magazine con gli articoli di oggi del blog Studio Pizzano.
Il Quotidiano Fiscale del 3 settembre 2026: il magazine con gli articoli di oggi del blog Studio Pizzano.
Quando le operazioni non soggette a Iva superano 77,47 euro, il forfettario deve applicare sulla singola fattura il bollo da 2 euro, anche se decide di non addebitarlo al cliente. Nella fattura elettronica va selezionato il bollo virtuale; gli elenchi dell’Agenzia possono però segnalare omissioni o irregolarità, che il contribuente deve verificare e regolarizzare entro le scadenze, con possibile rinvio se il dovuto dei primi trimestri non supera 5.000 euro. L’importo riaddebitato costituisce inoltre ricavo o compenso fiscale.
Le imprese di autotrasporto con sede o stabile organizzazione in Italia possono chiedere entro le 23:59 del 15 settembre 2026 il credito d’imposta sul maggior costo del gasolio sostenuto da marzo ad agosto, rispetto al prezzo medio di febbraio, per mezzi Euro V ed Euro VI destinati al trasporto di merci o persone. Il beneficio copre fino al 70% della differenza, nei limiti delle risorse disponibili, e richiede un’istanza telematica con file delle fatture e rifornimenti documentati. Il credito si usa solo in compensazione entro il 31 dicembre 2026.
Un’associazione sportiva dilettantistica conserva le agevolazioni fiscali quando le attività svolte, anche se riferite a discipline diverse da quella principale e praticate dalla maggioranza degli iscritti, restano funzionali agli scopi statutari. La pronuncia della Corte di giustizia tributaria pugliese esclude che bastino la prevalenza dei tesserati o una lettura formale dello statuto per negare il regime dell’articolo 148 del Tuir: occorre valutare la sostanza dell’attività, la sua organizzazione e il collegamento con le finalità sportive dichiarate.
La voce 20 raccoglie il carico fiscale dell’esercizio distinguendo imposte correnti, differite e anticipate. Le differenze temporanee producono effetti negli anni successivi, mentre quelle permanenti non incidono sulla fiscalità differita; le attività per imposte anticipate possono essere iscritte solo quando il recupero è ragionevolmente certo. Il calcolo considera anche le deduzioni IRAP ammesse ai fini IRES o IRPEF, la rilevanza dei componenti derivanti da sentenze e le informazioni sulle differenze temporanee da riportare nella nota integrativa.
La variazione della rendita catastale non modifica automaticamente l’IMU nell’anno dell’annotazione: in via generale, la base imponibile si determina sulla rendita vigente il 1° gennaio e l’effetto decorre dall’anno successivo. La decorrenza cambia però in base alla causa: per lavori edilizi rilevano la fine dei lavori o l’utilizzo dell’immobile, per un errore materiale dell’ufficio la rettifica può retroagire, mentre per una denuncia DOCFA conta la data della dichiarazione. Prima del calcolo occorre quindi verificare origine e data della variazione.
Il Quotidiano Fiscale del 2 settembre 2026: il magazine con gli articoli di oggi del blog Studio Pizzano.
L’omessa dichiarazione IVA consente all’Agenzia delle Entrate di ricostruire automaticamente l’imposta sulla base di fatture elettroniche, corrispettivi telematici e liquidazioni periodiche, sottraendo i versamenti già effettuati. La novità riguarda imprese e professionisti che hanno continuato a fatturare o incassare senza presentare la dichiarazione annuale. Sul debito residuo si applicano sanzioni e interessi, ridotti se il pagamento avviene entro sessanta giorni dalla comunicazione. Il contribuente deve verificare i dati e valutare pagamento o difesa.
Le imposte anticipate si iscrivono quando differenze temporanee deducibili, perdite fiscali o altre componenti rilevate in bilancio produrranno una minore imposta futura, ma solo se il recupero è ragionevolmente certo e documentabile. Il calcolo applica l’aliquota attesa al momento dell’inversione, considerando i limiti fiscali su svalutazioni crediti, manutenzioni e spese di rappresentanza e la possibile IRES premiale 2025-2026. Occorre riconciliare scritture, dichiarazione, prospetti delle differenze e nota integrativa a ogni chiusura.
L’accertamento induttivo puro è legittimo solo nei casi tassativi previsti per omessa dichiarazione, contabilità indisponibile per forza maggiore, inattendibilità complessiva, mancata tenuta delle scritture o mancata risposta agli inviti dell’ufficio; non va confuso con l’analitico-induttivo, fondato su presunzioni gravi, precise e concordanti. Dal 2024 l’atto deve rispettare il contraddittorio preventivo e indicare motivazione e mezzi di prova. Vanno controllati presupposti, imponibile e difesa, mentre lo scorporo dell’IVA dai maggiori ricavi resta controverso.