Sono il presidente di un’associazione sportiva dilettantistica e purtroppo non siamo riusciti ad adeguare il nostro statuto alle disposizioni del D.Lgs. 36/2021 entro il termine del 30 giugno 2024. Siamo molto preoccupati per le possibili conseguenze di questo ritardo. Cosa possiamo fare ora per regolarizzare la nostra posizione ed evitare problemi? Rischiamo davvero la cancellazione dal Registro e la perdita della qualifica di ASD?
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Gentile Presidente, comprendo la sua preoccupazione per non aver rispettato il termine del 30 giugno 2024 per l’adeguamento statutario previsto dal D.Lgs. 36/2021. Tuttavia, la situazione non è irrimediabile e ci sono ancora possibilità per regolarizzare la posizione della vostra associazione. Innanzitutto, è importante sottolineare che la cancellazione dal Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RAS) non avviene in modo automatico e immediato allo scadere del termine.
L’art. 7 comma 1-quater del D.Lgs. 36/2021 prevede infatti che la cancellazione d’ufficio sia l’esito finale di un procedimento che inizia con una diffida formale da parte del Dipartimento per lo Sport. Questo significa che avrete ancora del tempo per intervenire dopo aver ricevuto tale comunicazione. Il mio consiglio è di procedere quanto prima con la convocazione dell’assemblea straordinaria per approvare le modifiche statutarie necessarie, anche se in ritardo rispetto alla scadenza. Una volta approvato il nuovo statuto, dovrete registrarlo presso l’Agenzia delle Entrate entro 20 giorni dalla data dell’assemblea. È vero che non potrete più beneficiare dell’esenzione dall’imposta di registro prevista per gli adeguamenti effettuati entro il 30 giugno 2024, ma si tratta di un costo contenuto a fronte del mantenimento dello status di ASD.
Parallelamente, vi suggerisco di inviare una comunicazione al Dipartimento per lo Sport e al vostro organismo affiliante (FSN, DSA o EPS) per informarli dell’avvenuto adeguamento statutario, allegando copia del nuovo statuto registrato. Questo dimostrerebbe la vostra buona fede e la volontà di conformarvi alla normativa, seppur in ritardo. Nel caso in cui doveste ricevere la diffida formale prima di aver completato l’iter di modifica statutaria, sarà fondamentale rispondere tempestivamente illustrando le azioni intraprese per regolarizzare la vostra posizione. In conclusione, sebbene il mancato rispetto del termine del 30 giugno 2024 possa comportare alcune complicazioni, agendo prontamente avete buone possibilità di evitare la cancellazione dal Registro e mantenere la qualifica di ASD. L’importante è non ignorare la situazione e procedere quanto prima con l’adeguamento statutario, dimostrando la vostra volontà di conformarvi alle nuove disposizioni normative.
Avrei bisogno di un chiarimento in merito all’applicazione dell’IVA agevolata al 10 per cento per alcuni lavori che sto per eseguire nel mio appartamento. In particolare, devo fare predisporre delle tubazioni sottotraccia per l’installazione futura di un climatizzatore, e mi chiedevo se questi lavori possano beneficiare dell’aliquota IVA ridotta, considerando che si tratta di un intervento di manutenzione straordinaria su un edificio residenziale, come previsto dall’articolo 3 del DPR 380/2001.
Nel mese di dicembre 2024 ho acquistato la mia prima casa di abitazione e ho provveduto a trasmettere la CILA, comunicazione di inizio lavori asseverata, nel mese di febbraio 2025, ma ho trasferito la residenza nell’immobile solo in data successiva all’inizio dei lavori. Posso beneficiare della detrazione del 50% per le spese sostenute nel 2025 anche se al momento della trasmissione della CILA e all’inizio dei lavori non avevo ancora trasferito la residenza nell’immobile?.
Relativamente ai rapporti di collaborazione sportiva inferiori a 15.000,00 euro (esenti) riportate che la scadenza dell’invio sia il 31.10.2026 anziché il 16.03.2026. L'analisi fornisce un inquadramento sistematico delle disposizioni applicabili, evidenziando le cautele metodologiche e i controlli necessari.