Sono il presidente di un’Associazione Sportiva Dilettantistica (ASD) che opera in regime 398/91. La nostra associazione si occupa esclusivamente di attività istituzionali, con entrate derivanti da tesseramenti e quote associative. In vista delle modifiche fiscali previste per il 2025, mi chiedo se saremo obbligati ad aprire una partita IVA, considerando che svolgiamo solo operazioni non imponibili o esenti. Inoltre, vorrei sapere se ci saranno cambiamenti significativi negli adempimenti fiscali che abbiamo seguito finora.
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Comprendo la sua preoccupazione riguardo alle imminenti modifiche fiscali per le ASD a partire dal 1° gennaio 2025. La sua domanda tocca un punto cruciale che sta generando dibattito nel settore sportivo dilettantistico. Basandomi sulle informazioni più recenti disponibili, cercherò di fornirle una risposta il più possibile chiara e accurata.
La riforma fiscale che entrerà in vigore nel 2025 introduce effettivamente dei cambiamenti significativi per le ASD, in particolare per quanto riguarda il trattamento IVA delle prestazioni sportive. Tuttavia, per le associazioni che operano in regime 398/91 e svolgono esclusivamente attività istituzionali, come nel vostro caso, la situazione presenta alcune particolarità.
Innanzitutto, è importante sottolineare che le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport passeranno da un regime di esclusione IVA a un regime di esenzione IVA. Questo cambiamento ha sollevato dubbi sull’obbligo di apertura della partita IVA per tutte le ASD.
Tuttavia, per le associazioni che aderiscono al regime 398/91 e hanno solo entrate istituzionali (come tesseramenti e quote associative), la situazione sembra essere meno drastica di quanto inizialmente temuto. Secondo le interpretazioni più recenti, queste associazioni potrebbero continuare a operare con il solo codice fiscale, beneficiando dell’esonero dagli obblighi di fatturazione, registrazione e dichiarazione IVA previsto dal regime 398/91.
Ciò detto, è fondamentale sottolineare che la normativa è ancora oggetto di interpretazione e potrebbero essere necessari ulteriori chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate. In attesa di indicazioni definitive, vi consiglio di mantenere l’attuale gestione fiscale, continuando a utilizzare ricevute non fiscali per le entrate istituzionali e rispettando gli adempimenti previsti dal regime 398/91.
Per quanto riguarda gli altri adempimenti fiscali, come la redazione del bilancio, la convocazione dell’assemblea per l’approvazione dello stesso e la registrazione dei compensi nel Registro degli Sportivi (RAS), questi rimarranno invariati.
Ricordate che, indipendentemente dall’obbligo di apertura della partita IVA, sarà sempre fondamentale mantenere una documentazione accurata e aggiornata di tutte le attività finanziarie dell’associazione, nel rispetto dei principi di trasparenza e corretta gestione.
Avrei bisogno di un chiarimento in merito all’applicazione dell’IVA agevolata al 10 per cento per alcuni lavori che sto per eseguire nel mio appartamento. In particolare, devo fare predisporre delle tubazioni sottotraccia per l’installazione futura di un climatizzatore, e mi chiedevo se questi lavori possano beneficiare dell’aliquota IVA ridotta, considerando che si tratta di un intervento di manutenzione straordinaria su un edificio residenziale, come previsto dall’articolo 3 del DPR 380/2001.
Nel mese di dicembre 2024 ho acquistato la mia prima casa di abitazione e ho provveduto a trasmettere la CILA, comunicazione di inizio lavori asseverata, nel mese di febbraio 2025, ma ho trasferito la residenza nell’immobile solo in data successiva all’inizio dei lavori. Posso beneficiare della detrazione del 50% per le spese sostenute nel 2025 anche se al momento della trasmissione della CILA e all’inizio dei lavori non avevo ancora trasferito la residenza nell’immobile?.
Relativamente ai rapporti di collaborazione sportiva inferiori a 15.000,00 euro (esenti) riportate che la scadenza dell’invio sia il 31.10.2026 anziché il 16.03.2026. L'analisi fornisce un inquadramento sistematico delle disposizioni applicabili, evidenziando le cautele metodologiche e i controlli necessari.