Inquadramento generale
Sono i contributi che le imprese edili versano alla Cassa edile per i propri operai: accantonamenti per ferie e gratifica natalizia che la Cassa paga agli operai, e contributi per assistenza, formazione e sicurezza previsti dal contratto dell’edilizia.
Nel settore edile una parte della retribuzione dei lavoratori non passa dalla busta paga: l’impresa la versa alla Cassa edile, ente bilaterale costituito da associazioni datoriali e sindacati, che la restituisce agli operai alle scadenze contrattuali. L’impresa presenta ogni mese la denuncia alla Cassa e versa quanto dovuto.
Cosa ci rientra
- Cosa ci rientra. Contributi contrattuali alla Cassa edile; accantonamenti per ferie e gratifica natalizia versati alla Cassa; contributi per scuola edile e sicurezza.
Come riconoscerlo nei documenti
Denuncia mensile alla Cassa edile e relativo versamento.
Differenze con conti simili
- Contributi INPS. Hanno un conto proprio.
- Accantonamenti ferie non versati. Se l’impresa li paga direttamente sono ratei di retribuzione.
Collocazione in bilancio
B.9.b (oneri sociali); gli accantonamenti per ferie e gratifica versati alla Cassa possono essere tenuti in B.9.a (salari e stipendi) come retribuzione.
Che cosa si versa
La Cassa incassa gli accantonamenti per ferie e gratifica natalizia, l’anzianità professionale edile e i contributi per le prestazioni assistenziali, la formazione e la sicurezza, in percentuali che i contratti collettivi fissano per provincia e per livello.
Regolarità contributiva
La regolarità con la Cassa edile entra nel documento di regolarità contributiva (DURC) che serve per lavorare negli appalti: i debiti verso la Cassa vanno monitorati con attenzione.
Debiti verso la Cassa edile
Fino al versamento le somme dovute sono un debito verso la Cassa, che ha una voce propria nel passivo.
Regole fiscali essenziali
- Imposte sui redditi. Le spese per prestazioni di lavoro dipendente sono deducibili per competenza (art. 95, c. 1, TUIR): si rilevano nel mese a cui si riferisce la retribuzione, compresi i ratei di tredicesima, quattordicesima, ferie e permessi maturati e non goduti.
- IRAP. Per le società di capitali il costo del personale in B.9 concorre alla base IRAP, perché non è tra i costi deducibili dal valore della produzione (art. 5 D.Lgs. 446/1997), ma può essere dedotto con le regole dell’art. 11: per i dipendenti a tempo indeterminato è deducibile l’intero costo (c. 4-octies); per gli altri sono deducibili i premi INAIL e i costi di apprendisti, disabili, personale con contratti di formazione e addetti alla ricerca e sviluppo (c. 1, lett. a); per gli stagionali impiegati almeno 120 giorni in due periodi d’imposta la deduzione è del 70%; chi ha componenti positivi fino a 400.000 euro deduce inoltre 1.850 euro per ogni dipendente diverso da quelli a tempo indeterminato, fino a cinque.
- IVA. I contributi sono fuori campo IVA.
Cassa edile: esempio di contabilizzazione
La denuncia di marzo 2025 espone contributi contrattuali per 2.400 euro, oltre a 1.800 euro di accantonamenti per ferie e gratifica natalizia degli operai. A dicembre la denuncia è di pari importo.
Le imprese edili versano alla Cassa edile gli accantonamenti per ferie e gratifica natalizia degli operai e i contributi per assistenza, formazione e sicurezza: sono costi del personale in B.9.
Principi contabili (OIC)
Collocazione
L’OIC 12 comprende in B.9 tutti i costi del personale dipendente, articolati nelle cinque sottovoci obbligatorie: salari e stipendi, oneri sociali, trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza e simili, altri costi. La retribuzione si espone al lordo delle ritenute fiscali e dei contributi a carico del lavoratore.
Competenza
Il costo si rileva nel periodo in cui il lavoro è reso, non quando si pagano retribuzioni o contributi: gli importi maturati e non ancora pagati a fine esercizio sono debiti verso i dipendenti o verso gli istituti previdenziali (OIC 19).
Nota integrativa
Le informazioni che la nota integrativa deve fornire su questa voce, con la fonte dell’obbligo.
- Criteri di valutazione. I criteri applicati nella valutazione della voce, nelle rettifiche di valore e nella conversione degli importi in valuta estera. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 1, c.c.
- Numero medio dei dipendenti. Il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria. Obbligo di legge: art. 2427, c. 1, n. 15, c.c.; OIC 12, par. 116.
Bilancio abbreviato e micro-imprese. Nel bilancio in forma abbreviata restano dovute: criteri di valutazione; numero medio dei dipendenti (art. 2435-bis, c. 5, c.c.). Le micro-imprese sono esonerate dalla nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale indicano impegni, garanzie e passività potenziali e i compensi e crediti di amministratori e sindaci (art. 2427, c. 1, n. 9 e 16); se la redigono, seguono le regole del bilancio abbreviato (art. 2435-ter c.c.).
Relazione sulla gestione
Le informazioni che la relazione sulla gestione deve contenere in relazione a questa voce, con la fonte dell’obbligo.
- Personale e ambiente. Nella misura necessaria a comprendere la situazione, gli indicatori non finanziari, comprese le informazioni sul personale e sull’ambiente. Obbligo di legge: art. 2428, c. 2, c.c.
Esoneri. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata non sono tenute alla relazione se forniscono in nota integrativa le informazioni sulle azioni proprie e della controllante (art. 2435-bis, c. 7, c.c.); le micro-imprese, se le riportano in calce allo stato patrimoniale (art. 2435-ter c.c.).
Disciplina fiscale
Imposte sui redditi
Le spese per prestazioni di lavoro dipendente sono deducibili per competenza (art. 95, c. 1, TUIR): si rilevano nel mese a cui si riferisce la retribuzione, compresi i ratei di tredicesima, quattordicesima, ferie e permessi maturati e non goduti. Per le assunzioni a tempo indeterminato che aumentano l’occupazione, dal 2024 al 2027 il costo è deducibile con una maggiorazione del 20%, elevata al 30% per alcune categorie di lavoratori svantaggiati (art. 4 D.Lgs. 216/2023, prorogato dalla L. 207/2024), con una variazione in diminuzione in dichiarazione.
IRAP
Per le società di capitali il costo del personale in B.9 concorre alla base IRAP, perché non è tra i costi deducibili dal valore della produzione (art. 5 D.Lgs. 446/1997), ma può essere dedotto con le regole dell’art. 11: per i dipendenti a tempo indeterminato è deducibile l’intero costo (c. 4-octies); per gli altri sono deducibili i premi INAIL e i costi di apprendisti, disabili, personale con contratti di formazione e addetti alla ricerca e sviluppo (c. 1, lett. a); per gli stagionali impiegati almeno 120 giorni in due periodi d’imposta la deduzione è del 70%; chi ha componenti positivi fino a 400.000 euro deduce inoltre 1.850 euro per ogni dipendente diverso da quelli a tempo indeterminato, fino a cinque. La quota di IRAP riferita al costo del lavoro non dedotto è a sua volta deducibile dall’IRES (art. 2 D.L. 201/2011).
IVA
I contributi sono fuori campo IVA. Retribuzioni, compensi di lavoratori e collaboratori senza partita IVA, contributi e accantonamenti per il personale non sono corrispettivi di operazioni IVA: il lavoro dipendente e assimilato non è un’attività d’impresa o professionale (art. 5, c. 2, DPR 633/1972) e i contributi sono obblighi di legge. Non c’è fattura e non c’è IVA da detrarre.
Regime per gli operai
Con la risoluzione 54/E/2020 l’Agenzia delle entrate ha chiarito che i contributi versati a un ente bilaterale, come la Cassa edile, per prestazioni assistenziali che il contratto impone al datore e che l’impresa assolve iscrivendosi all’ente, non sono reddito per i lavoratori quando sono versati in modo indistinto sulla massa salariale e non sono riferibili a ciascun lavoratore. Gli accantonamenti per ferie e gratifica natalizia sono invece retribuzione.
Nuovo testo unico dal 2027
Il D.Lgs. 19 giugno 2026, n. 117 (S.O. N. 26/L alla Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2026) riordina il TUIR in un testo unico che si applica dal 1° gennaio 2027. Le norme citate in questa voce valgono per i periodi d’imposta fino al 2026; dal 2027 il reddito di lavoro dipendente (art. 51 TUIR) diventa l’art. 53, le spese per prestazioni di lavoro (art. 95) l’art. 104, gli oneri di utilità sociale (art. 100) l’art. 109, gli accantonamenti di quiescenza e previdenza (art. 105) l’art. 114 e la tassazione separata (art. 17) l’art. 19, trattandosi di un testo unico di riordino.
Denuncia mensile alla Cassa edile di un’impresa di costruzioni
La denuncia di marzo 2025 espone contributi contrattuali per 2.400 euro, oltre a 1.800 euro di accantonamenti per ferie e gratifica natalizia degli operai. A dicembre la denuncia è di pari importo.
1. Denuncia di marzo - 31 marzo 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Contributi Cassa edile (B.9.b) | 2.400,00 | - |
| Debiti verso Cassa edile (D.13) | - | 2.400,00 |
| Totale | 2.400,00 | 2.400,00 |
I contributi contrattuali sono un onere sociale a carico dell’impresa.
2. Accantonamenti per ferie e gratifica - 31 marzo 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Salari e stipendi (B.9.a) | 1.800,00 | - |
| Debiti verso Cassa edile (D.13) | - | 1.800,00 |
| Totale | 1.800,00 | 1.800,00 |
Gli accantonamenti sono retribuzione differita e stanno in B.9.a (salari e stipendi).
3. Versamento alla Cassa edile - 30 aprile 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Debiti verso Cassa edile (D.13) | 4.200,00 | - |
| Banca c/c (C.IV.1) | - | 4.200,00 |
| Totale | 4.200,00 | 4.200,00 |
4. Denuncia di dicembre da versare a gennaio - 31 dicembre 2025
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Contributi Cassa edile (B.9.b) | 2.400,00 | - |
| Salari e stipendi (B.9.a) | 1.800,00 | - |
| Debiti verso Cassa edile (D.13) | - | 4.200,00 |
| Totale | 4.200,00 | 4.200,00 |
Il costo di dicembre è di competenza 2025 anche se si paga a gennaio.
5. Versamento della denuncia di dicembre - 31 gennaio 2026
| Conto | Dare (€) | Avere (€) |
|---|---|---|
| Debiti verso Cassa edile (D.13) | 4.200,00 | - |
| Banca c/c (C.IV.1) | - | 4.200,00 |
| Totale | 4.200,00 | 4.200,00 |
Il debito si estingue con il versamento.
Controlli prima della dichiarazione
- Denuncia mensile. Riconciliare i versamenti con le denunce presentate alla Cassa.
- DURC. Verificare la regolarità nei confronti della Cassa edile prima di partecipare agli appalti.
- Separazione dei conti. Distinguere accantonamenti retributivi e contributi contrattuali.
- Debito. Controllare a fine anno il debito verso la Cassa edile.
Errori ricorrenti
Accantonamenti tra i contributi
Sono retribuzione differita e stanno in B.9.a (salari e stipendi).
Versamenti ritardati
Il ritardo compromette il DURC e può bloccare i pagamenti degli appalti.
Cassa edile in B.7 (costi per servizi)
È un costo del personale, non un servizio.
Debito omesso a fine anno
La denuncia di dicembre è di competenza dell’anno che si chiude.
