Remissione del debito e deducibilità fiscale: quando la perdita è davvero deducibile
La remissione del debito prevista dall’art. 1236 c.c. può consentire all’impresa di stralciare un credito inesigibile e dedurre la perdita ai fini IRES e IRAP, ma la rinuncia non basta. Servono elementi certi e precisi sull’impossibilità o antieconomicità del recupero, raccolti in un fascicolo coerente con contabilità, bilancio e nota integrativa. L’operazione deve rispondere a una reale convenienza economica e non configurare una liberalità verso il debitore: in mancanza di prova, il Fisco può negare la deduzione e considerare lo stralcio indeducibile.
